Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17402 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17402 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ordinanza
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO sul ricorso iscritto al n. 10106/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
Contro
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’avvocato NOME COGNOME, come da procura speciale allegata al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Calabria n. 2066/01/2015, depositata il 27.11.2015.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.
RILEVATO CHE
Oggetto:
Tributi
La CTP di Vibo Valentia accoglieva il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso l ‘avviso di accertamento con il quale erano stati recuperati a tassazione maggiori ricavi non dichiarati, per l’anno d’imposta 2005;
con la sentenza indicata in epigrafe, la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Calabria dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE , a causa del mancato deposito, nel termine di 30 giorni dalla proposizione del ricorso in appello, della fotocopia della ricevuta di spedizione della raccomandata, contenente il predetto atto di impugnazione, non sanabile neppure a seguito della costituzione in giudizio del contribuente;
l ‘RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria;
il contribuente resisteva con controricorso;
-con istanza del 31.01.2024, il difensore del controricorrente dichiarava l’avvenuto decesso del proprio assistito, COGNOME NOME, e chiedeva l’interruzione del processo.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente occorre rilevare che nel giudizio di cassazione non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per il decesso della parte, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, anche se dichiarata dal difensore, il quale può continuare successivamente nella sua attività difensiva (Cass. n. 22624 del 31/10/2011; n. 1757 del 29/01/2016);
ciò posto, con il primo motivo, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR dichiarato erroneamente l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio, per mancato deposito della ricevuta di spedizione postale del gravame, all’atto della costituzione dell’Ufficio appellante , avvenuta il 20.12.2013,
senza considerare che in data 16.01.2024, prima dell’udienza di discussione dell’appello, era stata depositata copia dell’avviso di ricevimento, contenente anche il timbro di spedizione;
con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR dichiarato erroneamente l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio, ancorchè i dati relativi alla ritualità e tempestività del gravame risultassero chiaramente riportati nell’avviso di ricevimento del plico, depositato in giudizio dall’Ufficio, essendo la presenza della ricevuta di spedizione postale del ricorso processualmente ininfluente, ove sia prodotto, come nella specie, l’avviso di ricevimento del plico; precisa che nel caso in esame l’appello era stato spedito in data 10.12.2013 e ricevuto in data 12.12.2013, prima della scadenza del termine per l’impugnazione, fissato al 24.12.2013, sicchè l’impugnazione era tempestiva, così come la costituzione in giudizio dell’appellante, avvenuta il 20.12.2013, nel rispetto de l termine di trenta giorni dalla data di ricezione e anche da quella della spedizione del ricorso;
-ciò premesso, entrambi i motivi, che vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, sono infondati;
in tema di contenzioso tributario, infatti, l’art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, richiede, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il deposito non solo di copia del ricorso spedito per posta, ma anche della ricevuta di spedizione dell’atto per raccomandata a mezzo del servizio postale, la cui mancata allegazione comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, non sanabile neppure per effetto della costituzione in giudizio del resistente ( ex multis , Cass. 13.11.2006, n. 24182);
-l’inammissibilità del ricorso notificato a mezzo del servizio postale può essere evitata, se il ricorrente, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi anche solo l’avviso di ricevimento del plico e non anche la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione (Cass. Sez. U. 29.05.2017, n. 13452);
-sempre con riguardo al termine per il deposito dell’avviso di ricevimento contenente anche la data di spedizione del plico, è stato precisato (Cass. n. 31879 del 27/10/2022) che ‘nel processo tributario è inammissibile il ricorso (o l’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l’elenco RAGIONE_SOCIALE raccomandate recante la data ed il timbro dell’ufficio postale, o l’avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. In difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione il giudice, se non sussistono i presupposti della rimessione in termini, non può sanare l’inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, ed il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell’appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)’;
-nella specie risulta che né la ricevuta di spedizione né l’avviso di ricevimento siano stati depositati entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del ricorso alla controparte (ricevuto il 12.12.2013), avendo la stessa parte ricorrente ammesso di avere depositato la ricevuta solo successivamente (in data 16.01.2014);
-in conclusione, il ricorso va rigettato e l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.800,00 per compenso professionale ed euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali e agli accessori di legge.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024.