Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17125 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17125 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 11377-2020 R.G. proposto da:
CONGREGAZIONE COGNOMEE SUORE DI CARITÀ DEL PRINCIPE DI PALAGONIA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende assieme all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 5367/01/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 18/9/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11 /6/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva accolto l’appello principale del Comune di RAGIONE_SOCIALE e respinto l’appello incidentale dell’ente religioso avverso la sentenza n della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso cartella esattoriale relativa al pagamento TARSU, annualità 2012, in favore del Comune RAGIONE_SOCIALE;
il Comune resiste con controricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. va preliminarmente evidenziato che la ricorrente ha depositato, in data 17/5/2024, memoria ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, dando atto: di avere aderito, in data 20/6/2023, alla definizione agevolata c.d. «rottamazione Quater» , di cui all’ art. 1, commi 231 ss., legge n. 197/2022, specificando che «nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice…»; che l’RAGIONE_SOCIALE aveva accolto l’istanza, comunicando alla contribuente il residuo debito quantificato in Euro 34.803,45, comprensivo della cartella di cui sopra (come da prospetto prodotto sub. all 2), indicando altresì le scadenze RAGIONE_SOCIALE singole rate, l’ultima RAGIONE_SOCIALE quali è prevista per il 30.11.2027 (cfr. all. n. 2); che la predetta sta provvedendo al regolare pagamento, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE scadenze indicate dall’RAGIONE_SOCIALE nella richiamata comunicazione (cfr. all. n. 3);
1.2. in fattispecie analoghe (cfr. Cass. n. 621/2024; Cass. n. 25984/2023) questa Corte ha evidenziato che, pur prevedendo il primo periodo del comma 236 dell’art. 1, l. n. 197/2022, l’impegno a rinunciare ai
giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata, il successivo periodo stabilisce che «è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati», ciò che nel caso di specie non risulta, dalla comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE allegata alla memoria, evincendosi al contrario che il debito verrà estinto solo in data 30.11.2027;
1.3. non risultando compatibile con il giudizio di cassazione la previsione di cui al medesimo primo periodo dell’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022, secondo il quale «nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute sono sospesi dal giudice», deve piuttosto rilevarsi che l’avvenuta adesione alla definizione agevolata con l’impegno a rinunciare (anche) al presente giudizio determina sicuramente la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, ciò che comporta l’inammissibilità del ricorso per cass azione (così, in un caso analogo, Cass. S.U. n. 28182/2020 nonché Cass. n. 36849/2022 e, con specifico riferimento alla normativa in esame, Cass. nn. 15722 e 34822 del 2023);
le spese del giudizio vanno interamente compensate, tra le parti, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE modalità di definizione del presente giudizio;
trattandosi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. «doppio contributo unificato» (in termini, cfr. Cass. n. 31732/2018, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla legge n. 225 del 2016)
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da