Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20611 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20611 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
Oggetto: avvisi di accertamento -II.DD e IVA -delega di firma -proroga e motivazione
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8534/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. ), domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.3842/17/2021 depositata il 25 ottobre 2021, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia veniva parzialmente accolto l’ appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza della Commissione Tributaria ProT9F03A202193/2018 per l’anno l’anno 2015 emessi nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE.
vinciale di Bergamo n. 319/1/2019 di riunione e accoglimento dei ricorsi introduttivi aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento n. 2016 e n. NUMERO_DOCUMENTO per 2. Le riprese traevano origine dalla contestazione RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE nel corso dei due suddetti periodi di imposta per le opere appaltate a quest’ultima dalla contribuente in riferimento al l’attività di sanificazione e pulizia locali ed attrezzature, nonché di panificazione. I contratti venivano formalizzati tra le parti come appalto, ma venivano ritenuti dall’Amministrazione Finanziaria illegittima somministrazione di manodopera. Per l’effetto, l’RAGIONE_SOCIALE contestava l’ indetraibilità dell’I VA esposta nelle fatture e l’indeducibilità dei costi RAGIONE_SOCIALE fatture ai fini IRAP, e irrogava sanzioni. 3. Il giudice di prime cure accoglieva in via preliminare la doglianza di nullità degli avvisi per difetto di sottoscrizione, per essere la delega di firma prodotta in giudizio sulla base della quale erano stati emessi gli avvisi di accertamento, valida solo sino al 31.3.2018 laddove detti avvisi erano atti emessi in data 23 luglio 2018.
Il giudice d’appello disattendeva tutte le questioni pregiudiziali di nullità degli avvisi e, nel merito, accoglieva parzialmente l’appello
proposto dall’Ufficio, confermando le riprese per le imposte. Tuttavia, riduceva la sanzione applicata per l’anno 2016 ritenendo non possibile applicare l’aumento per recidiva.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la società, affidato a tre motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Da ultimo, il 28 maggio 2024 la contribuente deposita memoria in cui rende noto di aver adito la definizione agevolata della lite e chiede la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Considerato che:
Con memoria illustrativa depositata il 28 maggio 2024 parte contribuente rende noto genericamente di essersi avvalsa RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie. Dalla lettura dei documenti allegati all’istanza si evince che oggetto di definizione agevolata ex lege 29/12/22 n. 197 non sono gli avvisi di accertamento impugnati in questa sede, ma una cartella di pagamento, verosimilmente nelle more emessa per la riscossione RAGIONE_SOCIALE riprese. In disparte dalla necessità di verifica della corrispondenza tra il contenuto degli avvisi e quello della cartella di pagamento suddetta su cui parte ricorrente tace né l’RAGIONE_SOCIALE ha avuto modo di interloquire trattandosi di un deposito telematico avvenuto a ridosso dell’adunanza camerale, comunque il Collegio rileva che trattandosi di definizione di cartella, la previsione cui fare riferimento è logicamente quella di cui all’art. 1 commi 231-252 della legge 29/12/22 n. 197 (c.d. rottamazione quater).
Il Collegio osserva che l’art.1 comma 236 della citata legge prevede: «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della
documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti».
Ritenuto che, in applicazione della previsione di legge suddetta, la causa dev’essere rinviata a nuovo ruolo per informazioni sulla nota di deposito di parte ricorrente del 28.5.2024 e per la sospensione del processo in attesa di perfezionamento della definizione agevolata,
P.Q.M.
La Corte:
rinvia a nuovo ruolo per informazioni da parte dell’RAGIONE_SOCIALE sulla nota di deposito di parte ricorrente del 28.5.2024 e per sospensione del processo in attesa del perfezionamento della definizione agevolata.
Così deciso il 30.5.2024