Definizione Agevolata: La Cassazione Sospende il Giudizio
L’adesione alla definizione agevolata, nota anche come “rottamazione”, può cambiare le sorti di un contenzioso tributario pendente, anche quando questo è giunto all’ultimo grado di giudizio. Con la recente Ordinanza Interlocutoria n. 18378/2024, la Corte di Cassazione ha fornito un chiaro indirizzo procedurale: in caso di adesione alla rottamazione, la causa viene sospesa e rinviata in attesa che il piano di pagamento venga completato. Questo provvedimento evidenzia l’impatto significativo delle sanatorie fiscali sui processi in corso.
Il caso: dalla contestazione delle cartelle alla Cassazione
Una contribuente aveva avviato un contenzioso contro l’Agente della Riscossione, impugnando un’intimazione di pagamento e quindici cartelle esattoriali. La sua difesa si basava principalmente sulla mancata notifica degli atti presupposti, che avrebbe determinato la prescrizione dei crediti e la decadenza del diritto alla riscossione.
Il giudizio aveva attraversato due gradi di merito:
1. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, annullando otto delle cartelle contestate.
2. La Commissione Tributaria Regionale, in appello, dopo aver dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per i crediti non tributari, aveva accolto ulteriormente l’appello per altre due cartelle, riconoscendo l’intervenuta prescrizione.
Insoddisfatta, la contribuente aveva proposto ricorso per Cassazione, a cui l’Agente della Riscossione aveva risposto con un controricorso, proponendo a sua volta un ricorso incidentale. Il caso sembrava destinato a una decisione sul merito delle questioni sollevate.
L’impatto della definizione agevolata sul processo
Il colpo di scena è arrivato con una memoria depositata dalla contribuente. In essa, si dava atto dell’adesione alla definizione agevolata prevista dalla Legge n. 197/2022, la cosiddetta “rottamazione quater”. La contribuente ha prodotto la documentazione comprovante la sua richiesta, inclusa la comunicazione dell’importo dovuto e la scelta di un pagamento rateale in diciotto rate.
Questa mossa ha cambiato radicalmente la prospettiva del giudizio. L’adesione a una sanatoria fiscale, infatti, congela la pretesa tributaria oggetto del contenzioso. Il debito non è ancora estinto, ma la sua riscossione è subordinata al corretto adempimento del piano di rateizzazione concordato. Di conseguenza, una pronuncia immediata della Corte sul merito della prescrizione sarebbe stata prematura e potenzialmente inutile.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto che, alla luce dell’adesione alla definizione agevolata, la soluzione processuale corretta fosse quella di non decidere la causa. La motivazione è logica e pragmatica: il giudizio ha per oggetto un debito che il contribuente si è impegnato a saldare attraverso una procedura speciale. Finché questa procedura è in corso, il contenzioso perde la sua attualità.
La Corte ha quindi disposto il “rinvio a nuovo ruolo”, una formula che significa sospendere la causa in attesa della “completa esecuzione della definizione agevolata”. In pratica, il processo rimane pendente ma dormiente. Il suo destino è legato all’esito della rottamazione:
* Se la contribuente pagherà tutte le rate, il debito si estinguerà e, con esso, anche la materia del contendere, portando alla cessazione del processo.
* Se la contribuente non dovesse rispettare il piano di pagamento, la definizione agevolata decadrebbe, la pretesa tributaria tornerebbe esigibile per intero e la causa potrebbe essere riassunta per ottenere una decisione nel merito.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica per contribuenti e professionisti. L’adesione a strumenti come la definizione agevolata non è solo una via per ridurre il carico debitorio, ma anche una strategia processuale efficace per neutralizzare i contenziosi in corso. La decisione della Cassazione conferma che la volontà del legislatore di favorire la composizione bonaria delle liti prevale sulla normale progressione del giudizio. Il rinvio a nuovo ruolo tutela entrambe le parti: il contribuente, che può beneficiare della sanatoria senza subire una condanna, e l’amministrazione, che non vede pregiudicato il suo diritto di credito in caso di inadempimento del contribuente.
Cosa succede a una causa in Cassazione se il contribuente aderisce alla definizione agevolata (“rottamazione quater”)?
La Corte di Cassazione dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, ovvero sospende il giudizio in attesa della completa esecuzione e del buon fine del piano di pagamento previsto dalla definizione agevolata.
La Corte ha deciso nel merito del ricorso, ad esempio sulla prescrizione delle cartelle?
No, l’ordinanza è interlocutoria e non entra nel merito dei motivi del ricorso. La decisione si limita a prendere atto dell’adesione alla sanatoria e a posticipare la trattazione della causa.
L’adesione alla “rottamazione” comporta automaticamente l’estinzione del processo?
No, non immediatamente. Il processo è solo sospeso. Si estinguerà per cessata materia del contendere solo se e quando il contribuente avrà completato con successo il pagamento di tutte le rate previste dalla definizione agevolata.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18378 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18378 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 05/07/2024
Oggetto: tributi -definizione agevolata
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14888/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO con indirizzo PEC
-ricorrente principale e controricorrente incidentale -contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente principale e ricorrente incidentale avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 5561/01/19, depositata in data 1° ottobre 2019 Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella camera di consiglio del 26 giugno 2024.
RILEVATO CHE
La contribuente COGNOME NOME ha impugnato una intimazione di pagamento, nonché quindici cartelle di pagamento sottese per omessa notifica degli atti presupposti, con conseguente prescrizione dei crediti e decadenza dalla riscossione;
che la CTP di Roma ha parzialmente accolto il ricorso in relazione a otto cartelle;
che la CTR del Lazio, previa declaratoria del difetto di giurisdizione per i crediti non tributari, ha accolto l’appello in relazione ad altre due cartelle per intervenuta prescrizione;
che ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidato a un unico motivo di ricorso, cui resiste con controricorso l’Agente della riscossione, che propone a sua volta ricorso incidentale, affidato a un unico motivo;
CONSIDERATO CHE
La contribuente, con memoria in data 19 marzo 2024, ha dato atto di avere aderito alla definizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022 (cd. ‘ rottamazione quater ‘ ), producendo la dichiarazione di adesione e la comunicazione dell’importo dovuto e, per l’effetto, la rinunciato al ricorso;
che dalla comunicazione dell’importo dovuto risulta che è stata chiesta rateizzazione dell’importo dovuto in diciotto rate;
che deve, pertanto, disporsi rinvio a nuovo ruolo in attesa della completa esecuzione della definizione agevolata;
P. Q. M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, in data 26 giugno 2024