Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20609 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20609 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
Oggetto: definizione age- volata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19751/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa d all’ AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado della Provincia autonoma di Bolzano n.1/2/2018 depositata il 2 gennaio 2018, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado della Provincia autonoma di Bolzano è stato accolto l’appello dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano n. 164/1/2016 che aveva accolto il ricorso introduttivo della società RAGIONE_SOCIALE avverso gli avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO relativi a riprese IVA e IRAP per gli anni di imposta 2009-11.
Le riprese hanno tratto origine dal procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano per frode fiscale, nella specie illegittima somministrazione di manodopera, celata da contratti di appalto stipulati con le società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE per lo svolgimento della lavorazione RAGIONE_SOCIALE carni presso lo stabilimento della contribuente.
Il giudice di prime cure nel merito ha ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE non avesse fornito la prova dell’intermediazione abusiva di manodopera, mentre il giudice d’appello ha confermato integralmente le riprese.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a cinque motivi, cui replica con controricorso l ‘RAGIONE_SOCIALE.
Da ultimo, in data 24.3.2024 la società ha reso noto di aver proceduto alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti ex art.1 commi 186-202 della l. n.197/2022 e ha chiesto la declaratoria dell’estinzione del giudizio.
Considerato che:
Nella memoria depositata in data 24.3.2024 la società contribuente rende noto di essersi avvalsa RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie di cui all’art. 1 commi 186 e ss. della legge 29/12/22 n. 197.
Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto sal vo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.
La contribuente ha anche depositato le quietanze di pagamento e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione.
Alla luce di quanto precede, dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processo. Le spese del processo restano pertanto a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22.
Stante l’estinzione del processo a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso il 30.5.2024