Definizione Agevolata: Come Estingue il Processo Tributario
L’istituto della definizione agevolata rappresenta uno strumento cruciale per la gestione dei contenziosi tributari pendenti. Attraverso questa procedura, il legislatore offre ai contribuenti la possibilità di chiudere le liti con il Fisco a condizioni vantaggiose. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illustra perfettamente l’effetto dirompente di tale strumento sul processo, portando alla sua estinzione. Analizziamo il caso per comprendere il meccanismo e le sue conseguenze pratiche.
I Fatti del Contenzioso: Dalle Accise alla Cassazione
La vicenda trae origine da un avviso di pagamento notificato a un contribuente per un’indebita compensazione di accise su carburanti per autotrazione, relativa al periodo 2010-2014. Il contribuente aveva impugnato l’atto e ottenuto ragione sia in primo grado, presso la Commissione Tributaria Provinciale, sia in appello, di fronte alla Commissione Tributaria Regionale.
L’Amministrazione finanziaria, non soddisfatta dell’esito, decideva di proseguire la battaglia legale presentando ricorso per cassazione. La controversia era quindi giunta al massimo grado di giudizio, con il contribuente che resisteva presentando un controricorso.
L’Impatto della Definizione Agevolata sul Processo
Durante la pendenza del giudizio in Cassazione, è intervenuta una normativa che ha introdotto una nuova opportunità di definizione agevolata delle liti fiscali. Il contribuente ha colto questa occasione, presentando una regolare istanza per definire la controversia in via agevolata.
Crucialmente, non si è limitato a presentare la domanda, ma ha anche fornito alla Corte la prova di aver effettuato il pagamento della prima rata dovuta, come previsto dalla legge per perfezionare la procedura. Questo atto ha cambiato radicalmente le sorti del processo, spostando il focus dal merito della controversia agli effetti procedurali della sanatoria.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, presa visione dell’istanza di definizione e della prova del relativo pagamento, ha agito di conseguenza. La legge che disciplina la definizione agevolata (in questo caso, la L. n. 197/2022) prevede espressamente che l’adesione alla procedura, perfezionata con il versamento delle somme dovute, comporti l’estinzione del giudizio.
I giudici hanno quindi rilevato che i presupposti richiesti dalla norma erano stati pienamente soddisfatti. Il contribuente aveva manifestato la volontà di chiudere la lite e aveva adempiuto all’obbligo di pagamento. Di fronte a questa situazione, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio. Per quanto riguarda le spese legali, è stato stabilito che queste rimanessero a carico della parte che le aveva anticipate, senza quindi una condanna per nessuna delle due parti.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma la forza dell’istituto della definizione agevolata come meccanismo di risoluzione delle controversie tributarie. Per il contribuente, aderire a una sanatoria può rappresentare una via d’uscita vantaggiosa da un contenzioso lungo e incerto, specialmente quando si è arrivati in Cassazione. Per l’Amministrazione finanziaria, si traduce in un incasso certo e immediato, seppur ridotto rispetto alla pretesa iniziale.
Dal punto di vista processuale, la decisione è netta: una volta perfezionata la procedura di definizione, il processo si estingue, indipendentemente da chi avesse ragione o torto nel merito della questione. È un chiaro esempio di come una norma sopravvenuta possa determinare la fine di un procedimento giudiziario, ponendo fine alla materia del contendere.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce alla definizione agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto a condizione che il contribuente presenti una regolare istanza e comprovi di aver effettuato il pagamento degli importi dovuti o, come nel caso di specie, della prima rata.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
Nell’ordinanza analizzata, la Corte ha stabilito che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che ogni parte sostiene i propri costi legali senza che vi sia una condanna al rimborso in favore dell’altra.
È sufficiente presentare l’istanza di definizione agevolata per estinguere il processo?
No, non è sufficiente. Come evidenziato dalla Corte, è fondamentale comprovare di aver adempiuto all’obbligo di pagamento previsto dalla normativa sulla sanatoria, versando le somme dovute o almeno la prima rata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20652 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20652 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
Oggetto:
Tributi – Accise sul carburante per autotrazione Definizione agevolata Estinzione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26825/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Lombardia n. 66/08/19, depositata il 7 febbraio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 66/08/19 del 07/02/2019 la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 637/03/17 della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Padova (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso un avviso di pagamento per indebita compensazione di accise su carburanti per autotrazione relativamente al periodo 2010-2014.
Avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
NOME COGNOME resisteva in giudizio con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria del 20/03/2023 la causa veniva sospesa e rinviata a nuovo ruolo in ragione della presentazione di istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che il contribuente ha depositato regolare istanza di definizione agevolata ai sensi della menzionata disposizione e ha comprovato di avere effettuato il pagamento della prima rata.
Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio con spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma il 13 marzo 2024.