Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20618 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20618 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 28575/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, in virtù di procura speciale rilasciata in calce alla memoria di costituzione con nuovo difensore.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio letto presso il suo studio in RomaINDIRIZZO, per procura speciale in calce al controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del LAZIO n. 6545/2016, depositata in data 28 ottobre 2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso presentato dalla RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto il preavviso di fermo amministrativo ritenendo che non vi era la prova della notifica della cartella presupposta.
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello affermando che la cartella era stata notificata via Pec, come previsto dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e che la notifica era rituale perché conforme alla regole previste dal d.P.R. n. 68 del 2005 e che nessuna disposizione prevedeva, contrariamente a quanto dedotto dall’RAGIONE_SOCIALE contribuente, la ricevuta di accettazione; erano pure infondate le altre eccezioni proposte dall’RAGIONE_SOCIALE in primo grado e riproposte con la memoria di costituzione in appello, attesa la regolarità della notifica e la preclusione della deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti ; era pure infondata l’eccezione della RAGIONE_SOCIALE contribuente sul mancato deposito in giudizio della cartella in quanto la società RAGIONE_SOCIALE non era gravata da detto onere.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi (erroneamente indicati nel numero di «tre» a pag. 5 del ricorso per cassazione).
La società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1. Il primo mezzo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento alla cartella n. 09720140215880288 000. Il giudice di appello aveva violato le norme indicate e fatto malgoverno del criterio di riparto dell’onere della prova dell’avvenuta notifica di un atto e del suo contenuto. In particolare , l’RAGIONE_SOCIALE contribuente non si era limitata ad eccepire l’omessa notifica della cartella di pagamento, ma aveva esteso tale eccezio ne anche al contenuto dell’atto asseritamente notificato da RAGIONE_SOCIALE
2. Il secondo mezzo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, in combinato disposto con gli artt. 4-6 del d.P.R. n. 68 del 2005; 45 del decreto legislativo n. 82 del 2005, 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento alla cartella n. 09720140215880288 000 asseritamente notificata a mezzo Pec. Da un lato l’assenza della ricevuta di accettazione rendeva nulla la notifica effettuata in quanto non consentiva di accertare che la spedizione avesse avuto ad oggetto un messaggio di posta elettronica certificata e che la ricevuta di consegna fosse riconducibile all’atto asseritamente inviata; dall’altro , il deposito della sola ricevuta di consegna, in assenza di specifica certificazione sulla titolarità del domicilio telematico da parte della contribuente destinataria della notifica, non consentiva di ritenere assolto l’onere probatorio e di ritenere valid amente effettuata la notifica, a fronte dell’eccezione sulla effettiva titolarità dell’indirizzo Pec utilizzato dal Concessionario per la notifica della cartella di pagamento.
La società ricorrente ha depositato, in data 1 marzo 2024, una memoria con la quale ha chiesto la sospensione del processo o il rinvio a nuovo ruolo, rappresentando di avere depositato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197 del 2022, avente ad oggetto la cartella n. 09720140215880288000 oggetto del presente giudizio con impegno a rinunciare ai relativi giudizi pendenti; che la richiesta di definizione agevolata era stata accolta con pagamento rateale nella misura massima prevista dalla legge e che erano state pagate le rate relative alle scadenze di ottobre 2023, novembre 2023 e febbraio 2024 (con allegati la domanda di definizione agevolata, la comunicazione delle somme dovute e le ricevute di pagamento delle rate dei mesi di ottobre e novembre 2023 e di febbraio 2024.
3.1 Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 34 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023 , « presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata » e, in tal caso, « il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ».
3.2 Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 « L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la
pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine » (comma 200) e « Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma 201)».
Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio .
4.1 Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
4.2 L’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, in data 13 marzo 2024.