Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17392 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17392 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9661/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrRAGIONE_SOCIALE–
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamRAGIONE_SOCIALE all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrRAGIONE_SOCIALE–
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA-GENOVA n. 90/2015 depositata il 21/01/2015.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a seguito di accertamento ‘a posteriori’, emetteva nei confronti di RAGIONE_SOCIALE avvisi di rettifica, nonché i relativi atti di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, in relazione alle importazioni, per gli anni 20082010, di ‘accessori per tubi’ originari della Repubblica Popolare Cinese e della Thailandia, spediti da Taiwan, erroneamRAGIONE_SOCIALE classificati alla voce tariffaria TARGA_VEICOLO anziché a quella, più specifica, TARGA_VEICOLO, con conseguRAGIONE_SOCIALE omesso pagamento dei dazi antidumping previsti per quest’ultima.
L’impugnazione della contribuRAGIONE_SOCIALE era rigettata dalla CTP di La Spezia. La sRAGIONE_SOCIALEnza era riformata dalla CTR in epigrafe, che annullava la ripresa per carenza dei presupposti per l’emissione degli avvisi.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorreva per cassazione con quattro motivi.
Resisteva RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2022, si disponeva rinvio a nuovo ruolo, in attesa, avendo la contribuRAGIONE_SOCIALE formulato domanda di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, degli esiti della procedura di definizione agevolata su cui detta domanda era fondata.
All’odierna pubblica udienza, il Sostituto Procuratore Generale, in persona del AVV_NOTAIO, conclude, per il caso di rigetto dell’istanza di estinzione come sopra, nel senso dell’accoglimento del ricorso.
La difesa erariale, in persona dell’AVV_NOTAIO, conclude per l’accoglimento del ricorso, rappresentando il residuo interesse dell’RAGIONE_SOCIALE in relazione alle sanzioni.
Nessuno compare per la contribuRAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
AnteriormRAGIONE_SOCIALE alla pubblica udienza del 25 ottobre 2022, la contribuRAGIONE_SOCIALE -già versata una ‘nota’ (cartacea) ‘di deposito documenti’, recante la firma dell’AVV_NOTAIO e la data del 20 maggio 2019, riepilogativa RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e dei corrispondenti avvisi di accertamento interessati dall’istanza di definizione agevolata -versava un ulteriore atto (caricato anche nel fascicolo informatico), recante la data del 30 settembre 2022, mediante il quale ribadiva la richiesta di ‘cessazione della materia del contendere’, rappresentando che, giusta istanza ‘ presentata in data 29/11/2018 e protocollata al numero NUMERO_DOCUMENTO‘, istanza ‘recepita nel numero massimo di rate concedibili’, di ‘adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6’ in realtà, come emerge dall’istanza stessa, 5 (cfr. all. alla ‘richiesta di rinvio’ datata 14 febbraio 2019) -‘del D.l. 119/2018’, ‘ sta onorando un piano di rateazione del debito che il 30 novembre 2023’.
L’istanza, a termini della nota di cui si tratta, riguardava le ‘seguenti cartelle:
02020120016878489 000
02020120019598440 000
02020120022475978 000
02020120022476079 000
02020140011508315 000
02020150021201928 000′, ivi specificandosi:
-che ‘la cartella n. 02020140013849887 risulta estinta a seguito di provvedimento di sgravio totale disposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 28/01/2015′;
-che ‘gli atti definiti sono dunque i seguenti:
02020120016878489 000 – AVV CODICE_FISCALE
02020120019598440 000 -AVV CODICE_FISCALE –CODICE_FISCALE
02020120022475978 000 – AVV CODICE_FISCALE
02020120022476079 000 – AVV CODICE_FISCALE
02020140011508315 000 – AVV SC73-1-2014
02020140013849887 000 – cartella sgravata non inserita – AVV SC197-1-2014
02020150021201928 000 – AVV SC431-2-2015 – SC530-22015′.
Alla nota risulta accedere uno specchietto riassuntivo (cfr. in part. il ‘file’: ‘PROSP.CARTELLE DEFIN.AGEVOLATA ‘), contemplante le cartelle nn. ‘02020120022475978 000 -AVV AAAA20707RU 02020120022476079 000 AVV CODICE_FISCALE‘.
Stante il frontespizio della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, gli atti oggetto del presRAGIONE_SOCIALE giudizio sono i seguenti:
‘AVV RETTIFIC n. 20707 RAGIONE_SOCIALE DAZI 2008 IRROGAZION SANZ n. 20708
AVV DI RETTIC n. 20719 RAGIONE_SOCIALE DAZI 2008
IRROGAZION SANZ n. 20721′.
Tutte le cartelle di pagamento indicate nella nota di cui in apertura sono effettivamRAGIONE_SOCIALE riportate nel provvedimento datato 12 settembre 2019 dell’RAGIONE_SOCIALE avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto: ‘Comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute’.
A fronte di quanto innanzi, mette conto di rilevare che,
-giusta l’art. 5 d.l. n. 119 del 2018,
i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), RAGIONE_SOCIALE decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui all’articolo 3, con le seguenti deroghe:
limitatamRAGIONE_SOCIALE ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b): .
limitatamRAGIONE_SOCIALE ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 12, lettera c), relative al pagamento mediante compensazione;
l’RAGIONE_SOCIALE, al fine di poter correttamRAGIONE_SOCIALE valutare lo stato dei crediti inerenti alle somme di competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica, alle scadenze determinate in base all’articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, specifica richiesta all’agRAGIONE_SOCIALE della riscossione, che, entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse modalità, se i debitori che hanno aderito alla definizione hanno effettuato il pagamento RAGIONE_SOCIALE rate previste e, in caso positivo, a fornire
l’elenco dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
-giusta l’art. 3, comma 1, lett. a) e b), del medesimo testo, 1. I debiti, diversi da quelli di cui all’articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del PresidRAGIONE_SOCIALE della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmRAGIONE_SOCIALE le somme:
affidate all’agRAGIONE_SOCIALE della riscossione a titolo di capitale e interessi;
maturate a favore dell’agRAGIONE_SOCIALE della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso RAGIONE_SOCIALE spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme di cui al comma 1 è effettuato:
in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda RAGIONE_SOCIALE quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento RAGIONE_SOCIALE somme complessivamRAGIONE_SOCIALE dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamRAGIONE_SOCIALE il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni
dell’articolo 19 del decreto del PresidRAGIONE_SOCIALE della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
In ragione di quanto precede, con particolare riguardo all’espressa previsione normativa dell’esclusione della corresponsione RAGIONE_SOCIALE sanzioni comprese nei carichi, non emergono elementi da cui potersi argomentare che alla richiesta di definizione agevolata della presRAGIONE_SOCIALE controversia presentata dalla contribuRAGIONE_SOCIALE siano rimaste estranee le sanzioni, come invece paventato, senza tuttavia specifica argomentazione, dal patrono della difesa erariale in sede d’udienza.
D’altronde, a fronte dell’invito diretto anche all’RAGIONE_SOCIALE, come, in ultimo, da ordinanza interlocutoria del 25 ottobre 2022, a documentatamRAGIONE_SOCIALE interloquire sugli esiti processuali dell’istanza, nulla è stato dalla medesima osservato in contrario rispetto alla richiesta della contribuRAGIONE_SOCIALE di dichiararsi ‘tout court’ la cessazione della materia del contendere.
Pertanto, tenuto conto dell’impegno assunto dalla contribuRAGIONE_SOCIALE in sede di presentazione dell’istanza a rinunciare ‘sic et simpliciter’ al presRAGIONE_SOCIALE giudizio (impegno cui si ricollega la predetta sua richiesta di dichiarazione di integrale cessazione della materia del contendere); rilevato essere stata l’istanza di definizione della lite in sé e per sé accettata senza riserve e limitazioni, e constatato essere ormai passati svariati mesi dalla scadenza dell’ultima rata prevista, intervenuta il 30 novembre 2023, senza formalizzazione di opposizione alcuna da parte dell’RAGIONE_SOCIALE , trova applicazione ‘mutatis mutandis’ (in punto di riferimenti normativi) -l’insegnamento ormai consolidato di questa Suprema Corte secondo cui, ‘in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve’
-di per sé, in assenza dell’esplicita allegazione di circostanze ostative da parte dell’agenzia fiscale interessata -‘essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamRAGIONE_SOCIALE per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrRAGIONE_SOCIALE, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ‘ex lege’, qualora sia resistRAGIONE_SOCIALE o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato’ .
ConseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE, il presRAGIONE_SOCIALE giudizio deve essere dichiarato estinto.
Le peculiari modalità di svolgimento della controversia giustificano l’integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese del grado.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Spese compensate.
Così deciso a Roma, lì 16 maggio 2024.