Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9787 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9787 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 16360-2017, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rapp. e dif. (EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. P_IVA), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso lo STUDIO dell’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 259/15/17 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 16/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2006, conseguenti alla contestata partecipazione della detta società ad operazioni oggettivamente inesistenti, a fronte di una fattura emessa nei proprio confronti dalla RAGIONE_SOCIALE e rimasta insoluta, benché contabilizzata;
che la RAGIONE_SOCIALE impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli che, con sentenza n. 24704/2015, accolse il ricorso;
che tanto l’ RAGIONE_SOCIALE, quanto la RAGIONE_SOCIALE proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 259/15/17, depositata il 16/01/2017 rigettò entrambi i gravami osservando – per quanto in questa sede ancora interessa -come, (a) benché l’ufficio non fosse incorso in alcuna decadenza dal potere impositivo, (b) cionondimeno i costi di cui alla fattura in questione ben potevano essere portati in detrazione dalla contribuente, avendo questa fornito la prova ‘ della esistenza di un rapporto commerciale di sponsorizzazione per l’anno 2006 e della sua inerenza alla attività di impresa da essa società realizzata, come risulta dalla documentazione prodotta in primo grado da cui si evince che il marchio della società contribuente è stato apposto sull’auto che ha
effettivamente partecipato alle manifestazioni agonistiche tenutesi nell’anno 2006… ‘ (cfr. p. 7, cpv. della motivazione della sentenza impugnata);
che avverso tale decisione l’ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. ;
Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della ‘ violazione dell’art. 109 del DPR n. 917/1986 ‘ (cfr. ricorso, p. 6), per avere la C.T.R. ritenuta corretta la detrazione dei costi da parte della contribuente, benché ‘ nella fattispecie, vengono a mancare i presupposti essenziali richiesi ai fini della deducibilità, quali la inerenza, certezza, determinabilità oggettiva e competenza del costo’ (cfr. ivi, penultimo cpv.);
che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della ‘ violazione dell’art. 54 DPR n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c. ‘ (cfr. ricorso, p. 8), per avere la RAGIONE_SOCIALE.T.R. erroneamente rigettato l’appello proposto, nonostante la società contribuente alcunché abbia dimostrato per comprovare ‘ l’effettività dell’operazione e l’inerenza del relativo costo all’attività di impresa ‘ (cfr. ricorso, p. 11);
Considerato che il difensore della parte controricorrente ha depositato telematicamente (in data 22/23.1.2024) istanza di estinzione del giudizio, per essersi la contribuente avvalsa della normativa contenuta nell’art. 1, comma 231, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazionequater ), presentando la relativa dichiarazione all’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate, ottenendo da questa la comunicazione degli importi dovuti -nel loro complesso e per ciascuna rata -e delle scadenze dei relativi pagamenti, nonché
avendo comprovato l’avvenuto pagamento delle prime due rate entro il termine rispettivamente indicato dall’Ufficio per ciascuna di esse (31.10.2023 e 30.11.2023), ai sensi dell’art. 1, comma 232 della l. n. 197 cit. (cfr. allegati all’istanza);
che il presente giudizio ha, tuttavia, ad oggetto un avviso di accertamento: sicché occorre invitare le parti a rendere chiarimenti circa la riferibilità, alla cartella di pagamento oggetto di definizione agevolata ai sensi della richiamata normativa (cd. rottamazionequater ), dell’avviso di accertamento impugnato;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che le parti rendano chiarimenti circa la riferibilità, alla cartella di pagamento oggetto di definizione agevolata, dell’avviso di accertamento impugnato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione