Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8924 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
tributi
ORDINANZA
per la correzione, mediante rilievo d’ufficio, dell’ordinanza n. 29226/2023 di questa Corte sul ricorso n. 11340/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-controricorrente-
ricorrente incidentale – avverso la sentenza n.11873/2021 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Roma, pronunciata in data 8 ottobre 2021, depositata in data 2 novembre 2021 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
il ricorrente ha chiesto la correzione , mediante rilievo d’ufficio, dell’ordinanza n. 29226/2023 di questa Corte nella parte in cui indica come autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e non la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Roma, nonché nella parte in cui dispone il rinvio alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE e non alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di primo grado di Roma;
Considerato che:
in primo luogo si rileva che non risulta presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata un’istanza volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d’ufficio gli errori materiali;
la notifica alle parti originarie, a cura della cancelleria, del decreto di fissazione dell’adunanza camerale, con facoltà di depositare memorie, deve ritenersi sufficiente all’integrazione del contraddittorio; nella specie, a seguito dell’istanza , risulta fissata udienza camerale, comunicata alle parti in data 7 dicembre 2023;
l ‘istanza in esame è fondata , in quanto per mero errore materiale risulta indicata la RAGIONE_SOCIALE e non la RAGIONE_SOCIALE Roma, quale giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e di conseguenza la Corte di secondo grado e non quella di primo grado, quale giudice innanzi al quale riassumere il giudizio di rinvio;
pertanto, deve provvedersi alla correzione del dedotto errore materiale nei termini di cui in dispositivo;
nulla a disporre quanto alle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale (cfr. da ultimo Cass. n. 14/2016);
P.Q.M.
dispone correggersi l’ordinanza n. 29226/2023 di questa Corte nel senso che laddove nell’epigrafe e nella motivazione è scritto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE deve leggersi ed intendersi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Roma, mentre laddove nel