Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21582 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21582 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
Sentenza – nullità – contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27186/2015 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO;
-resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘Abruzzo , Sezione distaccata di Pescara n. 1180/10/2014, depositata in data 6 novembre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE emetteva un avviso di accertamento con cui recuperava ad imposizione, a fini Irpef, Iva e Irap, maggior
reddito di COGNOME NOME ( titolare dell’RAGIONE_SOCIALE, intesa alla produzione dell’uva ed alla successiva trasformazione in vino) per l’ anno di imposta 2003, sulla considerazione che la ditta non produceva un reddito agrario ex art. 29 t.u.i.r., ma un reddito d’impresa poiché vi era stato il superamento del 50% (nella misura del 22%) RAGIONE_SOCIALE uve acquistate rispetto a quelle prodotte, tutte utilizzate per la vinificazione.
Il contribuente proponeva ricorso che veniva accolto dalla CTP di Chieti. Il giudice di primo grado riteneva che l ‘attività svolta dal COGNOME fosse prevalentemente agricola, con conseguente qualificazione del reddito prodotto come interamente agrario.
L ‘Ufficio p roponeva gravame innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell ‘Abruzzo evidenziando che il criterio da applicarsi ai fini della verifica della prevalenza ex art. 29 t.u.i.r. dovesse essere di tipo meramente quantitativo e non economico.
La CTR accoglieva l’appello (nell’incipit della motivazione si legge ‘l’appello è fondato’, nel dispositivo ‘accoglie l’appello’). Il giudice del gravame riteneva che il criterio con cui valutare la prevalenza (oltre il 50% secondo l’art. 29 t.u.i.r. nella formulazione applicabile ratione temporis ) dovesse essere quello economico, non quantitativo; poiché nella specie il valore RAGIONE_SOCIALE uve prodotte era molto superiore a quello RAGIONE_SOCIALE uve acquistate da terzi «il valore economico (nel caso di specie il reddito prodotto con uve proprie è di gran lunga maggiore di quello prodotte con uve acquistate da terzi), anche ai fini fiscali, è un criterio più che idoneo ad evidenziare la natura effettivamente e prevalentemente agricola di un’attività economica».
Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi. L ‘Ufficio ha depositato ‘atto di costituzione’ al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione ex art. 370 comma 1, cod. proc. civ.. Il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo strumento di impugnazione il contribuente deduce la «nullità della sentenza ex art. 156 comma 2 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c. per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo».
La CTR ha, nel dispositivo, accolto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE ma nella motivazione ha sostanzialmente sposato le argomentazioni del contribuente, affermando che il concetto di prevalenza deve essere inteso in senso economico e non quantitativo; ciò che avrebbe dovuto condurre al rigetto dell’appello, fondato invece proprio sulla tesi opposta, ovvero sulla necessità di una verifica meramente quantitativa della prevalenza (oltre la metà ex art. 29 t.u.i.r.).
Il motivo è fondato.
1.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione è causa di nullità della sentenza quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto (Cass. 27/06/2017, n. 16014), ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale (Cass. 17/10/2018, n. 26074).
In particolare, presupposto indefettibile della prospettata nullità della sentenza è l’insanabilità del contrasto tra dispositivo e motivazione, in quanto rechino affermazioni del tutto antitetiche tra loro; la prospettata insanabilità non sussiste quando la motivazione sia invece coerente rispetto al dispositivo, limitandosi a ridurne o ad ampliarne il contenuto decisorio, senza tuttavia inficiarne il contenuto decisorio e se ne possa escludere qualsiasi ripensamento sopravvenuto, essendo la motivazione saldamente ancorata ad elementi acquisiti al processo: in tal caso, la divergenza tra dispositivo e motivazione non preclude il raggiungimento dello scopo ed esclude la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. 10/05/2011, n. 10305).
1.2. Nella specie è indubitabile la sussistenza del vizio denunciato: invero, mentre nella motivazione si afferma, dapprima, che l’appello è fondato, e, dopo, che la prevalenza va accertata con il criterio economico, non quantitativo (implicitamente sostenendo la illegittimità dell’operato dell’Ufficio appellante), nel dispositivo si accoglie il gravame dell’RAGIONE_SOCIALE (implicitamente sostenendo la legittimità del suo operato).
In conclusione, assorbito il secondo motivo relativo alla violazione degli articoli 2135 cod. civ. e 29 d.P.R. 812/1986, il ricorso va accolto e, previa cassazione della impugnata sentenza, la causa va rinviata alla Commissione tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, Sezione Distaccata di Pescara, in altra composizione, per il rinnovato scrutinio ai sensi dell’articolo 383, comma 1, cod. proc. civ., e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, Sezione Distaccata di Pescara, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2024.