Cessazione Materia del Contendere: Quando lo Sgravio Fiscale Chiude il Processo
Nel complesso mondo del diritto tributario, la cessazione della materia del contendere rappresenta un esito processuale di grande importanza. Si verifica quando, nel corso di un giudizio, viene a mancare l’oggetto stesso della lite, rendendo superflua una pronuncia del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina un caso emblematico: un provvedimento di sgravio emesso dall’Agenzia delle Entrate in pendenza del ricorso ha determinato la fine del contenzioso, con importanti conseguenze anche sulle spese legali.
I Fatti del Caso: Dalla Cartella di Pagamento al Ricorso in Cassazione
La vicenda ha origine da una cartella di pagamento notificata a un contribuente per imposte IRES, IRAP e IVA relative all’anno 2004, in relazione alla sua partecipazione in una società a responsabilità limitata. Il contribuente aveva impugnato la cartella, ottenendo una prima vittoria presso la Commissione Tributaria Provinciale (CTP).
Successivamente, l’Amministrazione Finanziaria aveva appellato la decisione e la Commissione Tributaria Regionale (CTR) aveva riformato la sentenza di primo grado, dando ragione all’ente impositore. A fronte di questa decisione sfavorevole, il contribuente decideva di presentare ricorso per Cassazione, portando la controversia dinanzi alla Suprema Corte.
La Svolta: il Provvedimento di Sgravio e la Cessazione Materia del Contendere
Il colpo di scena è avvenuto durante il giudizio di legittimità. Il ricorrente ha depositato in giudizio un documento decisivo: un provvedimento di sgravio emesso dalla stessa Agenzia delle Entrate. In questo atto, l’amministrazione dichiarava di procedere allo sgravio del debito in seguito all’annullamento dell’atto presupposto, ovvero l’avviso di accertamento su cui si fondava l’intera pretesa fiscale.
L’annullamento dell’atto presupposto, sancito da una sentenza definitiva, ha fatto crollare l’intero castello accusatorio. Senza un avviso di accertamento valido, la successiva cartella di pagamento perdeva ogni fondamento giuridico. Di fronte a questa nuova situazione, il motivo stesso del contendere era venuto meno, poiché il debito fiscale era stato cancellato alla radice.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha preso atto della situazione sopravvenuta. I giudici hanno verificato la corrispondenza tra l’atto di accertamento annullato, menzionato nel provvedimento di sgravio, e quello che costituiva il fondamento della cartella impugnata. Una volta accertata questa coincidenza, la conclusione è stata inevitabile.
Poiché l’Amministrazione Finanziaria, con un proprio atto formale, aveva riconosciuto l’insussistenza della pretesa, non vi era più alcuna lite da risolvere. La Corte ha quindi applicato il principio della cessazione della materia del contendere, dichiarando estinto il processo per il venir meno del suo oggetto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Spese Legali
Questa ordinanza offre due importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che un atto di autotutela dell’amministrazione finanziaria, come un provvedimento di sgravio, può risolvere un contenzioso anche nelle fasi più avanzate. In secondo luogo, chiarisce le conseguenze in materia di spese.
La Corte ha disposto l’integrale compensazione delle spese legali tra le parti, come richiesto dallo stesso ricorrente, significando che ogni parte si fa carico dei propri costi. Aspetto ancora più rilevante, i giudici hanno escluso l’obbligo per il contribuente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (il cosiddetto ‘raddoppio del contributo’). La motivazione è cruciale: la definizione del giudizio non è dipesa dall’infondatezza del ricorso, ma da un motivo sopravvenuto e favorevole al contribuente. Questa precisazione tutela chi, pur avendo ragione, vede la lite concludersi per un evento esterno al giudizio stesso.
Cosa significa ‘cessazione della materia del contendere’ in un processo tributario?
Significa che il processo si conclude perché l’oggetto della disputa, ovvero il debito fiscale, è venuto a mancare, rendendo inutile una decisione del giudice sulla questione.
Perché la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in questo caso?
Perché l’Agenzia delle Entrate ha emesso un ‘provvedimento di sgravio’, cancellando il debito del contribuente. Questo è avvenuto perché l’atto di accertamento originale, che era alla base della cartella di pagamento, era stato annullato con una sentenza definitiva.
Il contribuente ha dovuto pagare le spese legali o il doppio del contributo unificato?
No. La Corte ha deciso per la ‘compensazione integrale’ delle spese, quindi ogni parte ha pagato i propri avvocati. Inoltre, ha stabilito che il contribuente non dovesse pagare il raddoppio del contributo unificato, poiché la chiusura del caso è dipesa da un evento sopravvenuto (lo sgravio) e non dal fatto che il suo ricorso fosse infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9504 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9504 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in NapoliINDIRIZZO, C.F.: CODICE_FISCALE, pec:
EMAIL;
– ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura dello Stato;
controricorrente –
Avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 4728/34/2015, depositata il 20 maggio 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.L’odierno ricorrente propone ricorso in cassazione, fondato su due motivi, avverso la decisione d’appello in epigrafe che riformava la decisione di primo grado, resa dalla CTP, relativa a cartella notificata il 2 dicembre 2010 e inerente a IRES, IRAP e IVA anno 2004, in relazione alla società RAGIONE_SOCIALE L’Agenzia resiste con controricorso.
Successivamente con apposita memoria il ricorrente ha dedotto e dimostrato l’avvenuto provvedimento di sgravio, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
CONSIDERATO CHE
Il ricorrente ha depositato un provvedimento di sgravio così concepito ‘si procede allo sgravio a seguito di annullamento dell’atto presupposto n. NUMERO_DOCUMENTO emesso nei confronti della società
RAGIONE_SOCIALE ed annullato con sentenza definitiva della CTR Campania n. 4278/34/2015′. Il numero del provvedimento annullato coincide con quello presupposto (avviso di accertamento) indicato nella sentenza impugnata. Deve dunque procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le spese meritano integrale compensazione fra le parti come richiesto dal ricorrente.
Inoltre, dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti conseguenti all’annullamento dell’atto presupposto, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024