Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9743 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9743 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20269/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA-MILANO n. 3214/2018 depositata il 11/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con la cartella di pagamento n. 068 2007 03177107 46, notificata il 28 agosto 2007, RAGIONE_SOCIALE richiedeva all’allora RAGIONE_SOCIALE , ora RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE CON RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , il versamento degli importi dovuti in via definitiva sulla base della sentenza della CTR della Lombardia n. 194/32/2005 e della sentenza della medesima CTR n. 159/27/2005.
La contribuente impugnava la cartella deducendo di non aver avuto conoscenza dei due appelli, della cui proposizione aveva appreso soltanto a seguito della notifica della cartella medesima, perché i ricorsi in appello erano stati notificati presso il procuratore domiciliatario in primo grado successivamente al suo decesso. Rappresentava di aver proposto ricorso per cassazione avverso le sentenze.
La CTP di Milano, disposta la sospensione del processo in attesa della pronuncia da parte della Corte di cassazione, con ordinanza n. 305/15/2015, disponeva il deposito, a cura della parte più diligente, della prova della pendenza dei giudizi di legittimità.
La medesima CTP, con sentenza n. 3675/15/2015, depositata il 23 aprile 2015, accoglieva il ricorso, sul rilievo che la CTR, pronunciando in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, aveva accolto i ricorsi della contribuenti.
L’Ufficio proponeva appello alla CTR della Lombardia, chiedendo di dichiarare, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la legittimità della cartella limitatamente all’importo di euro 30.771,53 a titolo di sanzioni IVA 1995.
La CTR, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava il ricorso, atteso che le sentenze della medesima CTR in sede di rinvio erano state integralmente favorevoli alla contribuente.
L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione con due motivi, resistiti dalla contribuente con controricorso.
Considerato che:
Con atto in data 16 gennaio 2024, l’Avvocatura Generale dello Stato, per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, consta aver formulato istanza di cessazione della materia del contendere in quanto ‘con nota allegata alla pre istanza, la Direzione Provinciale I di Milano dell’RAGIONE_SOCIALE comunicato l’intervenuta definitiva soddisfazione integrale, tramite altra cartella non impugnata’.
In effetti, in allegato al superiore atto, figura nota, priva di data, della DP in cui di legge: ‘L’Ufficio, rivalutata l’intera vicenda processuale relativa all’atto presupposto alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, ritiene non sussistente l’interesse alla prosecuzione del contenzioso in virtù dell’esistenza di un’ulteriore cartella di pagamento (la n. NUMERO_CARTA) notificata alla società e non oggetto d’impugnazione, recante le medesime somme oggetto del contendere. Sulla base di tutto ciò, pertanto, non si ravvisano i presupposti per la prosecuzione del giudizio di cassazione’.
L’istanza di cessazione della materia del contendere manifesta il difetto di interesse dell’RAGIONE_SOCIALE, ricorrente, ad insistere nella trattazione e decisione del ricorso.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto dell’effetto deflattivo dell’istanza, da una parte, e della ‘definitiva soddisfazione integrale, tramite altra cartella non
impugnata’, dall’altra, sussistono, ad avviso del Collegio, giusti motivi per l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso a Roma, lì 28 febbraio 2024.