Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17247 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17247 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15019/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2641/2020 depositata il 18/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contribuente;
ricorre in cassazione il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con tre motivi di ricorso; 3. resiste con controricorso la contribuente RAGIONE_SOCIALE
che chiede il rigetto del ricorso del RAGIONE_SOCIALE.
…
Considerato che
Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con la condanna del RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, in favore della controricorrente e con il raddoppio del contributo unificato.
Con i tre motivi di ricorso (che si trattano congiuntamente per evidente connessione logica) il RAGIONE_SOCIALE prospetta la violazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. per mancanza del contraddittorio sulla questione dell’inammissibilità rilevata d’uffic io dalla CTR, la motivazione apparente della sentenza e la violazione dell’art. 53, d. lgs. 546 del 1992 per la dichiarata inammissibilità dell’appello.
L’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. («il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione») non è applicabile alle questioni solo processuali, che non investono anche questioni di fatto
e di diritto: «In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall’art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d’ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l’esercizio delle domande giudiziali» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6218 del 04/03/2019, Rv. 652803 -01; vedi anche Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19372 del 29/09/2015, Rv. 636520 – 01).
Nel caso in giudizio la Commissione tributaria analizza l’appello ed evidenzia che lo stesso non ha motivi di impugnazione, ma una riserva di presentazione dei motivi. Fatto, questo, neanche contestato nel ricorso in cassazione.
Del resto, l’appello (allegato nel ricorso in cassazione) si limita a indicare la proposizione dell’appello senza nessun motivo di gravame («propone appello riservandosi la trasmissione di successive memorie»).
Conseguentemente la questione analizzata dalla sentenza impugnata risulta solo di natura processuale (presa atto dell’assenza grafica di motivi di appello) e non trova applicazione la norma dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.
…
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14/06/2024.