Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21599 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21599 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 31/07/2024
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso la sentenza n. 3427/24/21, depositata il 19 aprile 2021, della Commissione tributaria regionale della Campania;
udita la relazione della causa svolta, nelle camere di consiglio del 11 aprile 2024 e del 16 maggio 2024, dal AVV_NOTAIO.
Registro Invim Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30674/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (cf: CODICE_FISCALE), in persona dei suoi curatori, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (cf. CODICE_FISCALE; pec: EMAIL);
-ricorrente – contro
Rilevato che:
-con sentenza n. 3427/24/21, depositata il 19 aprile 2021, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE , così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta dalla contribuente in relazione alla registrazione di sentenza civile della Corte di Appello di Napoli (n. 3956/2017);
1.1 -il giudice del gravame ha rilevato che:
doveva ritenersi ammissibile, secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, la produzione in appello della sentenza oggetto di tassazione;
-non sussisteva il difetto di motivazione dell’atto impositivo , qual rilevato dal primo giudice a fondamento della pronuncia di accoglimento del ricorso, in quanto l’oggetto dell’imposizione (la sentenza della Corte di appello di Napoli) rimaneva «agevolmente individuabile dalla lettura dell’avviso di liquidazione notificato al contribuente, malgrado il riferimento impreciso contenuto nell’atto impositivo», così come doveva ritenersi tenuto conto tanto della (rilevante) entità degli importi che costituivano la base imponibile e lo stesso tributo liquidato -laddove risultava «del tutto inverosimile che, a fronte di cifre così elevate (un valore imponibile di €16.199.656,17 ed un’imposta di registro pretesa di €486.511,50), la contribuente potesse avere dubbi in merito a quale fosse la sentenza cui l’avviso di liquidazione si riferisse» – quanto degli stessi contenuti del ricorso introduttivo del giudizio che denotava «la piena consapevolezza della contribuente in merito al provvedimento giurisdizionale cui l’avviso di liquidazione si riferiva»;
del pari destituito di fondamento rimaneva il motivo di ricorso articolato dal contribuente con riferimento al principio di alternatività
Iva/Registro in quanto la sentenza sottoposta a tassazione aveva un contenuto risarcitorio e, nello specifico, recava l’accoglimento « di un’azione di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori di RAGIONE_SOCIALE, introdotta dalla curatela della RAGIONE_SOCIALE, onde ottenere la condanna degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali della RAGIONE_SOCIALE stessa al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, cagionato dal loro comportamento negligente e colpevole.»;
-ai fini della motivazione dell’atto impositivo, per il profilo relativo agli interessi applicati, la giurisprudenza aveva chiarito che «non è necessario che esso indichi specificamente le modalità di calcolo degli interessi, bensì è sufficiente che esso faccia riferimento ai parametri legislativi alla luce dei quali detto computo avviene, dal momento che è dalla legge che il contribuente può ricavare i criteri ed eventualmente contestare la quantificazione della pretesa erariale.»;
-il RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, ed ha depositato memorie;
-l’ RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Considerato che:
-il ricorso è articolato sui seguenti motivi:
1.1 – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, nonché per «assoluta carenza della motivazione», assumendo, in sintesi, per un verso, che la sentenza della Corte di Appello di Napoli -che non formava oggetto di indicazione nell’avviso di liquidazione impugnato se non per i suoi estremi di pub blicazione, e senz’alcun riferimento all’Autorità che l’aveva emessa costituiva presupposto dell’imposizione e, quale nuova prova, non avrebbe potut o formare
oggetto di produzione in appello; e, per il restante, che -a fronte di quanto rilevato dal giudice di prime cure in punto di difetto di motivazione dell’atto impositivo, e dei proposti motivi di ricorso il giudice del gravame aveva risolto il decisum , in punto di motivazione dell’avviso di liquidazione, in «totale assenza di ogni motivazione»;
1.2 -il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, ed alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, sull’assunto che illegittimamente il giudice del gravame aveva rilevato la compiutezza motivazionale di un avviso di liquidazione che non recava, in allegato, la sentenza sottoposta a tassazione né l’indicazione dell’Autorità che l’ aveva emessa;
-posta, quindi, l’inemendabilità (in corso di giudizio) del denunciato deficit di motivazione, soggiunge il ricorrente che: – (proprio) le difese svolte col ricorso introduttivo -ove si era dedotta la violazione del principio di alternatività Iva/Registro – davano conto -contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame – del difetto di conoscenza della sentenza sottoposta a registrazione, e atteso che una siffatta eccezione non sarebbe stata svolta se nota la natura risarcitoria della pronuncia; la risalente datazione dell’apertura del fallimento (1996), in una alla sostituzione dei curatori fallimentari (nel luglio 2018), aveva precluso la compiuta conoscenza del presupposto di imposizione di un avviso di liquidazione che era stato notificato nel dicembre 2018; – la stessa RAGIONE_SOCIALE, nelle controdeduzioni di primo grado, aveva finito col sostenere che la ripresa a tassazione concerneva «una diversa o mancata realizzazione dei contratti posti in essere dalla RAGIONE_SOCIALE»;
1.3 -il terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di violazione e falsa applicazione della l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, e della l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, sull’assunto che il difetto di motivazione
dell’avviso di liquidazione conseguiva (anche) dall’omessa specificazione dei presupposti (della causale) della pronuncia di condanna posta a suo fondamento -con conseguente impossibilità di verificarne la correttezza nel quantum liquidato -e atteso che solo in sede di appello controparte aveva precisato l’oggetto della condanna in prime cure genericamente indicata in termini di «’risarcimento del danno’ per ‘ una diversa o mancata realizzazione dei contratti posti in essere dalla RAGIONE_SOCIALE ‘ » – riferendola ad un’azione di responsabilità proposta nei confronti degli organi amministrativi, e di controllo, della RAGIONE_SOCIALE;
1.4 -col quarto motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente ripropone la denuncia di violazione e falsa applicazione della l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, e della l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, a riguardo degli importi liquidati nell’atto impositivo a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi legali, e sull’assunto che l’avviso di liquidazione non ne esplicitava i relativi parametri normativi ed i conseguenti criteri di computo;
-con una prima memoria, depositata il 28 marzo 2024, parte ricorrente ha introdotto in giudizio -sulla base (anche) di documentazione che, alla stessa memoria allegata, fa riferimento ad una istanza di autotutela presentata (a mezzo PEC, il 13 marzo 2024) ai sensi della l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10quater – una nuova questione che (in tesi rilevabile di ufficio) afferisce alla legittimità dell’avviso di liquidazione con riferimento al presupposto della registrazione cd. a debito previsto per «le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato» ;
2.1 – in disparte che la memoria depositata da parte ricorrente può assolvere alla (sola) funzione di illustrare e chiarire le ragioni già
compiutamente svolte col ricorso, ovvero di confutare le tesi avversarie, ma non può specificare od integrare od ampliare il contenuto RAGIONE_SOCIALE originarie argomentazioni che non siano state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo (v. Cass. Sez. U., 15 maggio 2006, n. 11097 cui adde , ex plurimis , Cass., 28 novembre 2018, n. 30760; Cass., 23 agosto 2011, n. 17603; Cass., 28 agosto 2007, n. 18195), rimane (del tutto) evidente che la questione (così) posta non è mai stata dedotta a fondamento né del ricorso introduttivo del giudizio – ove, dunque, la disciplina processuale del rito tributario esplicita che il relativo contenzioso ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754) – né RAGIONE_SOCIALE difese svolte in sede di gravame il cui oggetto, peraltro, è connotato dal divieto di nova in appello (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57), divieto da correlare alle allegazioni RAGIONE_SOCIALE parti che, determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall’oggetto della pretesa impositiva (individuati nell’atto impugnato), ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell’atto (quale causa petendi del richiesto annullamento), comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione (non rilevabile di ufficio; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n. 13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766; Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335);
viene, così, in rilievo una questione nuova, in quanto tale inammissibile nel giudizio di cassazione che ha, per sua natura, la
funzione di controllare la conformità della decisione del giudice di merito alle norme e ai principi di diritto, così che sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, esorbitano dal giudizio di legittimità (v., ex plurimis , Cass., 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass., 12 giugno 2018, n. 15196; Cass., 6 giugno 2018, n. 14477; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass., 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass., 7 agosto 2001, n. 10902; Cass., 12 giugno 1999, n. 5809; Cass., 29 marzo 1996, n. 2905);
per di più, come la stessa parte ricorrente assume, la questione relativa alla prenotabilità a debito della registrazione della sentenza viene dedotta in relazione ad un’istanza di autotutela autonomamente presentata che, ai sensi del novellato d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g-bis ), è suscettibile di autonoma impugnazione;
-con una seconda memoria, però, depositata il 20 aprile 2024, lo stesso ricorrente ha richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, «ferma la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite a carico dell’RAGIONE_SOCIALE», deducendo, e comprovando, l’annullamento, in autotutela, dell’atto impositivo a seguito dell’accoglimento della (sopra ricordata) richiesta di annullamento dell’avviso di liquidazione ;
in effetti, alla depositata nota risulta allegata la notifica (a mezzo EMAIL ) da parte dell’Ente impositore (RAGIONE_SOCIALE, di un provvedimento di annullamento in autotutela della partita (NUMERO_CARTA) iscritta a ruolo;
-con detta notifica l’ RAGIONE_SOCIALE ha, quindi, comunicato che «Lo scrivente ufficio ha disposto l’annullamento del ruolo nei confronti della soc. RAGIONE_SOCIALE in quanto la Corte di Appello di Napoli con comunicazione ns prot. 81621 del 10.4.24, revocando la
precedente valutazione ha chiesto la prenotazione a debito ex art. 59 lett. d) d.P.R. 131.1986 della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3956/2017»;
-laddove, poi, la sentenza n. 3956/2017 costituisce il provvedimento giudiziario registrato e in relazione al quale è stato emesso l’avviso di liquidazione oggetto di contestazione in giudizio;
3.1 -in via pregiudiziale va, pertanto, rilevato che, tra le parti, è cessata la materia del contendere in ragione dell’annullamento dell’avviso di liquidazione impugnato, adottato in autotutela dall’amministrazione;
difatti, come in più occasioni rimarcato dalla Corte, l’annullamento in autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, atteso che il processo tributario -seppur ha ad oggetto il rapporto sostanziale corrente tra le parti – è, ad ogni modo, strutturato come giudizio di impugnazione dell’atto impositivo, il cui sopravvenuto annullamento, per qualsiasi motivo, determina, per l’appunto, la cessazione della materia del contendere (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46; v. Cass., 24 febbraio 2022, n. 6068; Cass., 3 marzo 2021, n. 5757; Cass., 18 aprile 2017, n. 9753; Cass., 23 settembre 2011, n. 19533);
-in ragione dei rilievi sin qui svolti, le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti, conseguendo il provvedimento adottato in autotutela da un rilievo (ricorrenza dei presupposti per la prenotazione a debito del tributo) che, come anticipato, non ha mai formato oggetto di devoluzione al giudizio quale motivo di impugnazione dell’avviso di liquidazione;
non sussistono, poi, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale proposto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché
lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte
-dichiara estinto il giudizio;
-compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio tenutesi alle date dell’
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