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Alternatività IVA/Registro: la Cassazione decide

Una società ha acquistato immobili da una procedura fallimentare, ritenendo di dover pagare l’imposta di registro in misura fissa. L’Agenzia delle Entrate ha invece liquidato l’imposta in misura proporzionale. La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha chiarito il principio di alternatività IVA/Registro, specificando che per le cessioni di fabbricati non strumentali esenti IVA (art. 10, n. 8-bis, D.P.R. 633/72) l’imposta di registro è proporzionale, mentre è fissa solo per le cessioni di fabbricati strumentali (n. 8-ter). La Corte ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la precedente sentenza e rinviando la causa per un nuovo esame.

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Pubblicato il 2 dicembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Alternatività IVA/Registro: La Cassazione chiarisce le regole per le cessioni di immobili

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fornito un’importante precisazione sul principio di alternatività IVA/Registro, un cardine del nostro sistema fiscale che regola la tassazione dei trasferimenti immobiliari. La decisione interviene a dirimere una controversia tra l’Agenzia delle Entrate e una società, sorta in seguito all’acquisto di alcuni immobili nell’ambito di una procedura concorsuale. La Corte ha stabilito una chiara distinzione nell’applicazione dell’imposta di registro per le cessioni di fabbricati esenti da IVA, a seconda della loro natura strumentale o meno.

I Fatti di Causa

Il caso ha origine da un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società. L’atto impositivo richiedeva il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale su un decreto di trasferimento di immobili, avvenuto a seguito di un concordato fallimentare. La società contribuente ha impugnato l’avviso, sostenendo che l’operazione, pur essendo esente da IVA, dovesse scontare l’imposta di registro in misura fissa, in virtù del principio di alternatività.

La Decisione nei Primi Gradi di Giudizio

Sia la Commissione tributaria di primo grado che quella regionale avevano dato ragione alla società. I giudici di merito avevano ritenuto che, trattandosi di un’operazione di cessione di beni immobili astrattamente soggetta ad IVA ma di fatto esentata, la registrazione dell’atto dovesse scontare l’imposta in misura fissa. L’Agenzia delle Entrate, non condividendo questa interpretazione, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione delle norme che regolano la materia.

L’Applicazione del Principio di Alternatività IVA/Registro secondo la Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ribaltando l’esito dei precedenti giudizi. Il cuore della decisione risiede nella corretta interpretazione dell’art. 40 del D.P.R. 131/1986 (Testo Unico dell’Imposta di Registro) in combinato disposto con l’art. 10 del D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA).

La Corte ha spiegato che il principio di alternatività IVA/Registro non opera in modo indifferenziato per tutte le operazioni esenti da IVA. È necessario distinguere tra:
1. Cessioni di fabbricati strumentali (art. 10, co. 1, n. 8-ter): per queste operazioni, l’esenzione IVA comporta l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.
2. Cessioni di fabbricati abitativi e non strumentali (art. 10, co. 1, n. 8-bis): per queste operazioni, l’esenzione IVA non fa scattare l’applicazione dell’imposta di registro fissa, bensì quella proporzionale.

I giudici di merito avevano erroneamente accomunato le due fattispecie, estendendo l’applicazione della misura fissa a un’operazione che, almeno in parte, avrebbe dovuto scontare l’imposta proporzionale.

Le Motivazioni della Decisione

La motivazione della Suprema Corte si fonda su un’attenta analisi letterale e sistematica delle norme. L’art. 40 del Testo Unico sull’Imposta di Registro stabilisce che gli atti relativi a cessioni di beni soggette a IVA scontano l’imposta di registro fissa. Tuttavia, la stessa norma fa un’eccezione per specifiche operazioni esenti, tra cui non rientrano quelle previste dal n. 8-bis dell’art. 10 del Decreto IVA. Di conseguenza, la cessione di fabbricati non strumentali, pur essendo esente da IVA, rientra nel campo di applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata perché non ha operato questa fondamentale distinzione, violando la legge.

Le Conclusioni

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rinviato la causa ad un’altra sezione della stessa per un nuovo esame. Il giudice del rinvio dovrà ora attenersi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte: verificare la natura dei singoli fabbricati oggetto della cessione e applicare l’imposta di registro in misura proporzionale per quelli non strumentali e in misura fissa per quelli strumentali. Questa pronuncia offre un criterio interpretativo chiaro e rigoroso, fondamentale per gli operatori del settore immobiliare e per la corretta gestione fiscale delle operazioni di compravendita, specialmente quelle che emergono da contesti di crisi d’impresa.

Quando si applica l’imposta di registro in misura fissa nelle cessioni di immobili esenti IVA?
L’imposta di registro si applica in misura fissa solo per le cessioni di fabbricati strumentali che sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 8-ter, del D.P.R. 633/1972.

Quale imposta si paga per la cessione di un fabbricato abitativo esente IVA?
Per la cessione di un fabbricato abitativo o comunque non strumentale, esente IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 8-bis, del D.P.R. 633/1972, l’imposta di registro dovuta è quella proporzionale e non quella fissa.

Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza precedente?
La Corte ha annullato la sentenza perché il giudice d’appello ha erroneamente applicato l’imposta di registro in misura fissa all’intera operazione, senza distinguere tra la cessione di fabbricati strumentali (n. 8-ter) e non strumentali (n. 8-bis), i quali seguono regimi fiscali differenti ai fini dell’imposta di registro.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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