Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11933 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11933 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
Avv. Acc. IRPEF 2006 -2007
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27153/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore .
-resistente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 6819/14/2016, depositata in data 10 novembre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 5 ottobre 2011 il sig. NOME COGNOME riceveva notifica di due distinti avvisi di accertamento ai fini IRPEF, n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO, rispettivamente per gli anni d’imposta 2006 e 2007. L’RAGIONE_SOCIALE provinciale di Roma II -rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accertando un maggior reddito di € 297.052,00 sia
per l’anno 2006 che per l’anno 2007; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’Ufficio, della disponibilità del contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente, la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE per € 1.590.000,00.
Avverso gli avvisi di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, il contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Roma; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e ribadendo la legittimità del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALEpRAGIONE_SOCIALE, previa riunione, con sentenza n. 13824/29/2015, accoglieva i ricorsi riuniti e annullava gli avvisi di accertamento impugnati.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche il contribuente, chiedendo l’inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto dell’appello.
Con sentenza n. 6819/14/2016, depositata in data 10 novembre 2016, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio e condannava il contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad otto motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha notificato e depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., art. 57 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e all’art. 342 cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha omesso di
decidere sulla dedotta eccezione di inammissibilità di motivi nuovi in appello, essi relativi alla cessione del diritto di riscatto del terreno con fabbricati sito in Monte Compatri e ai finanziamenti socio effettuati in anni non oggetto degli avvisi, così come sull’eccezione di nullità dell’appello per genericità dello stesso.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., all’art. 2697 cod. civ. e all’art. 38 del DPR n. 600/1973» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha considerato la mera sottoscrizione di aumento di capitale quale indice di capacità contributiva, esonerando, dunque, l’Ufficio dall’onere di provare l’effettiva erogazione di denaro da parte del contribuente ed addossando a quest’ultimo l’onere di documentare la fonte dei redditi destinati a tale aumento.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Omessa valutazione di una prova decisiva in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha valutato la prova offerta relativa alla mancanza di spesa effettiva di somme per l’aumento di capitale, esso frutto, infatti, di mera compensazione con crediti preesistenti all’anno 2010 (anno di realizzazione dell’aumento), così come la prova dell’esistenza, fin dal 2005, del credito di €1.000.000,00 corrispettivo della cessione del diritto di riscatto del terreno con fabbricati sito in Monte Compatri.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e all’art. 38 del DPR n. 600/73 » il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha considerato come l’ufficio abbia posto a base degli avvisi impugnati, annualità 2006 e 2007, elementi
indicativi di capacità contributiva (e, dunque, le effettive spese sostenute) relativi ad anni diversi da quelli oggetto di accertamento, quale l’aumento di capitale del 2010; così facendo, la ripartizione quinquennale del reddito accertato ha colpito le annualità dal 2006 al 2010, anziché le cinque annualità che risultano precedenti a quelle effettivamente oggetto di contestazione (si ribadisce, 2006 e 2007).
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sotto il profilo dell’illogicità e contraddittorietà dell’ iter logico della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha contestato l’esistenza del credito, derivante dalla cessione del diritto di riscatto più volte citata, portato in compensazione per l’aumento del capitale sociale, omettendo, però, di valutare il dato nelle conclusioni e, quindi, ritenendolo esistente ai fini della rideterminazione sintetica relativa al 2010; ha poi ricondotto un tale indice, relativo al 2005, agli anni dal 2006 al 2010 ai fini dell’accertamento sintetico.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e all’art. 57 D.lgs. n. 546/1992 » il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r., nonostante le eccezioni di inammissibilità dedotte, ha accolto motivi nuovi e mai introdotti in primo grado, relativi alla cessione del diritto di riscatto e ai finanziamenti socio effettuati in anni non oggetto degli avvisi, in questo modo ampliando il thema decidendum , il quale risultava ristretto alla motivazione riportata negli avvisi impugnati.
1.7. Con il settimo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e all’art. 57 DPR n. 546/1992 » il contribuente lamenta l’ error
in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha deciso ultra petita , avendo fondato l’accertamento sui finanziamenti erogati alla società negli anni precedenti il 2010, mentre l’ufficio, nella motivazione degli avvisi, faceva riferimento all’applicazione dell’art. 38 DPR 600/73 al maggior reddito sinteticamente accertato per l’anno 2010.
1.8. Con l’ottavo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4 e 5, del DPR n. 600/1973, testo in vigore prima RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dall’art. 22 del D.L. n. 78/2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ampliato il periodo di osservazione posto a base degli avvisi impugnati, facendo retrocedere ad anni antecedenti le conseguenze degli incrementi patrimoniali generatisi in anni successivi e considerando esborsi intervenuti in anni non considerati nel periodo di osservazione stesso.
Va premesso che il secondo motivo è inammissibile perché privo della parte argomentativa -impugnatoria atteso che il primo motivo termina nelle prime due righe di pg. 13 cui segue direttamente il terzo motivo
Il primo, sesto e settimo motivo, che possono essere trattati congiuntamente per stretta connessione oggettiva, sono infondati.
Con essi parte ricorrente si duole dell’omesso accoglimento, da parte della C.t.r., dell’eccezione di inammissibilità del gravame dell’ufficio sollevata dal contribuente già al momento della costituzione in seconde cure, inammissibilità dovuta alla genericità dello stesso nonché all’introduzione di questioni nuove; si duole altresì dell’operato dei Giudici di seconde cure nella parte in cui hanno deciso ultra-petita , così ampliando il thema decidendum .
Dalla giurisprudenza della Corte si ricava in linea generale (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22105 del 22/09/2017; conforme, Cass.
Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 31224 del 29/12/2017) il principio secondo il quale, «nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidit à dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cio è̀ , alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o RAGIONE_SOCIALE censure del contribuente, che restano sempre deducibili.
Di tale insegnamento va fatta applicazione, mutatis mutandis , anche nel caso di specie, affermando il principio secondo il quale, «in tema di processo tributario, nel ricorso per cassazione non è utilmente censurabile ai sensi degli articoli 360, primo comma, n. 4 e 112 cod. proc. civ. la mancata pronuncia da parte del giudice sull’eccezione di inammissibilità̀ di un motivo di appello perché nuovo, in quanto trattasi di questione rilevabile d’ufficio, che sfugge alla preclusione di cui all’art. 57 del d.lgs. n.546/92, la quale investe le sole eccezioni in senso stretto e non anche le eccezioni improprie o le mere difese» (Cass., ord. n. 5204 del 2023).
2.1. Esclusa l’inammissibilità del gravame per novità dei motivi d’impugnazione proposti, si rileva corretto l’operato della RAGIONE_SOCIALEt.rRAGIONE_SOCIALE anche in relazione alle questioni sulle quali ha deciso, atteso che, come evidenziato dal principio di diritto sopra esposto, l’Ufficio non ha facoltà di proporre le sole eccezioni in senso stretto, mentre può legittimamente avanzare eccezioni improprie e/o mere difese.
Pertanto, ha correttamente operato la RAGIONE_SOCIALE nel decidere in merito alla cessione del diritto di riscatto e ai finanziamenti socio effettuati in anni non oggetto degli avvisi nonché nell’aver fondato l’accertamento sui finanziamenti erogati alla società negli anni precedenti il 2010.
Così operando, difatti, i Giudici di seconde cure non hanno deciso ultra-petita né ampliato il thema decidendum , piuttosto agito nel pieno rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ.
4. Il terzo e quinto motivo di ricorso, con cui parte ricorrente censura l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di contraddittorio tra le parti, ossia la prova offerta relativa alla mancanza di spesa effettiva di somme per l’aumento di capitale, esso frutto, infatti, di mera compensazione con crediti preesistenti all’anno 2010 (anno di realizzazione dell’aumento), così come la prova dell’esistenza, fin dal 2005, del credito di €1.000.000,00 corrispettivo della cessione del diritto di riscatto del terreno con fabbricati sito in Monte Compatri, sono inammissibili.
In primo luogo, i motivi sono inammissibili alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).
4.1. Nel caso in esame, difatti, la censura si riduce ad una richiesta di «diversa interpretazione, valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 – 01; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017, Rv. 646976 – 01). Il giudice di legittimità ha il potere di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservata l’individuazione RAGIONE_SOCIALE fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass., ord. n. 39184 del 2021).
4.2. Invero, il contribuente si duole dell’omessa valutazione della prova della inesistenza della spesa effettiva, per aver il contribuente provato con il verbale di aumento di capitale, che la stessa era frutto della mera compensazione con crediti preesistenti all’anno 2010, e della omessa valutazione della prova della esistenza, dall’anno 2005, del credito di € 1.000.000,00 quale corrispettivo della cessione del diritto di riscatto del terreno con sovrastante fabbricati sito in Monte Compatri, località Torre Jacova. In particolare, la sentenza gravata non avrebbe valutato la prova offerta relativamente alla mancanza di spesa effettiva di somme per l’aumento di capitale contestato avvenuto con verbale di assemblea del 27/12/2010 redatto dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME, Notaio in Alatri, repertorio n. 57278; con tale verbale veniva deliberato un aumento del capitale sociale della società ( RAGIONE_SOCIALE ) da € 10.000,00 a € 1.600.000,00 interamente sottoscritto dal signor COGNOME NOME, mediante compensazione del pari importo vantato dallo stesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE che avrebbe costituito prova documentale che l’incremento patrimoniale,
derivato al ricorrente dal predetto aumento di capitale, era frutto unicamente della compensazione con crediti preesistenti riconducibili a transazioni precedenti. In particolare, € 1.000.000,00 all’anno 2005 con cessione del diritto di riscatto del terreno con sovrastanti fabbricati sito in Monte Compatri,. La compensazione di crediti non dà luogo a spesa effettiva di somme.
I crediti compensati sono tutti riconducibili a transazioni precedenti, precisamente € 1.000.000,00 all’anno 2005 con cessione del diritto di riscatto del terreno con sovrastanti fabbricati sito in Monte Compatri, crediti per € 528.840,72, di cui € 303.904,00 quale finanziamenti socio effettuati nell’anno 2006, € 12.500,00 quale finanziamenti socio effettuati nell’anno 2007 e € 212.436.00 quale finanziamenti socio effettuati nell’anno 2008.
4.3. Nella fattispecie in esame, il fatto oggetto della omessa valutazione è stato oggetto di analisi da parte della C.t.r. che ha così ritenuto: «Quanto invero all’importo di € 1.000.000, che sarebbe il debito del corrispettivo dovuto dalla società, in cambio della cessione del diritto al riscatto di terreni agricoli, non si tratta di cessione di diritti reali ma di un diritto di credito; manca comunque la prova dell’acquisto a sua volta da parte del contribuente e del valore di tale diritto, relativamente ad un terreno agricolo di minima dimensione (are 28,27) in comune di Monte Compatri. Quanto alle somme di € 310.000 asseritamente ricevute dal nonno e di € 130.000 dal padre, non vi è prova che egli le abbia utilizzate per versamenti alla società, potendo ben provenire tali versamenti da proventi propri di NOME COGNOME».
Il quarto e l’ottavo motivo, anch’essi da trattarsi congiuntamente in quanto oggettivamente connessi, sono infondati.
Con essi parte ricorrente censura l’operato dell’ufficio e, successivamente, l’operato dei Giudici di seconde cure, per aver ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 38, comma quinto, d.P.R.
n. 600 del 1973, nella versione anteriforma (d.l. n. 78/2010, conv. in legge n. 122 del 2010, art. 22).
5.1. Secondo giurisprudenza cui merita di darsi seguito, «in ordine poi all’applicabilit à̀ retroattiva della novella è sufficiente richiamare l’orientamento di questa Corte, nella specifica materia, secondo cui “la questione su quale sia la norma applicabile è questione di diritto intertemporale che, appunto, va a identificare, nella successione fra pi ù̀ norme, quella da dover applicare; ma il diritto intertemporale necessariamente recede a fronte di esplicita previsione di diritto transitorio, che esso stesso identifica la norma applicabile. E nel nostro caso, con disposizione di diritto transitorio, il D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, statuisce che le modifiche apportate al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, producono effetti “per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ossia per l’accertamento del reddito relativo a periodi d’imposta successivi al 2009 (cfr. Cass n.21041/2014; ribadita da Cass.n.22746/2015)» (Cass., Sez. VI, ord. n. 3885 del 2016).
5.2. Nel caso in esame, si ritiene corretto l’operato della C.t.r. che ha ritenuto legittimo, in relazione agli incrementi patrimoniali, la ripartizione della spesa (anno 2010) tanto nell’anno in cui è stata effettuata quanto nei quattro anni precedenti (nel caso di specie, trattasi di accertamenti fiscali per gli anni di imposta 2006 e 2007, dunque antecedenti al 2009).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla spese non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma in data 23 gennaio 2024.