Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9794 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9794 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 20772-2016, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. P_IVA), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso lo STUDIO dell’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rapp. e dif. (EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1029/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 08/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2006, conseguenti alla imputazione alla detta società di ricavi non dichiarati, per effetto della contestata esecuzione, in favore della RAGIONE_SOCIALE (di cui la RAGIONE_SOCIALE era socia), di versamenti in conto finanziamento, in realtà non eseguiti;
che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli che, con sentenza n. 14029/2014, rigettò il ricorso;
che la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 1029/2016, depositata il 08/02/2016 rigettò il gravame osservando -per quanto in questa sede ancora interessa -come: (a) fosse corretta la decisione della C.T.P. quanto alla novità della doglianza concernente l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato, siccome emesso ante tempus , per essere stata siffatta difesa proposta dalla contribuente solo con le memorie ex art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992; (b) non sussistesse alcun vizio di motivazione dell’atto impositivo; (c) risultasse dimostrata, attraverso l’analisi dei dati dell’anagrafe tributaria, l’insufficienza reddituale dei soci, rispetto ai versamenti apparentemente operati in favore della società RAGIONE_SOCIALE, (c.1) senza che fosse stata fornita da costoro, al
contrario, la propria capienza reddituale, l’effettività dell’asserito versamento e la concreta provenienza delle somme; (d) la distribuzione di utili extracontabili ai soci risultasse altresì avvalorata, sia pure in via presuntiva, dalla base sociale ristretta ed in ragione dei rapporti familiari esistenti tra gli stessi;
che avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della ‘ violazione dell’art. 12 co. 7 L. 212/2000…nullità assoluta dell’avviso di accertamento emesso ‘ante tempus’ violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’a 36LG 546/92 ‘ (cfr. ricorso, pp. 4-5), per avere la C.T.R., da un lato, erroneamente ritenuto inammissibile, per tardività – siccome sollevata con la memoria depositata in prime cure l’11.11.2012, anziché con il ricorso introduttivo -l’eccezione concernente l’avvenuta emissione dell’atto impositivo ante tempus, laddove tale allegazione difensiva doveva ritenersi, al contrario, ricompresa nel dedotto difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, eccepito fin dal ricorso introduttivo e, dall’altro, avere i giudici di appello altrettanto erroneamente ritenuto l’avviso di accertamento correttamente motivato ‘ mediante un rinvio acritico al PVC della RAGIONE_SOCIALE, privo peraltro di una autonoma valutazione dell’Ufficio impositore’ (cfr. ricorso, p. 9, primo cpv.);
che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 e art. 2727 del c.c., dell’art. 39, co. 1,
DPR 600/73… – infondatezza della presunzione che ha ritenuto i versamenti dei soci alla società come derivanti da ricavi in evasione. Omessa valutazione della dimostrazione probatoria da parte della CTR ‘ (cfr. ricorso, p. 10), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto fittizi e non effettivi i finanziamenti alla RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta di una ritenuta incapacità reddituale dei soci, ‘ nonostante in sede processuale offerta prova documentale dell’effettività dei finanziamenti sociali e della capacità reddituale comprovata da delibera assembleare di ripartizione utili, cedolini di buste paga, dichiarazione redditi ‘ (cfr. p 11, ult. cpv., del ricorso), nonché per avere i giudici di appello altrettanto erroneamente e contraddittoriamente ritenuto che la dimostrazione di sola capacità di spesa sia in ogni caso inidonea a suffragare l’effettività del finanziamento (all’uopo occorrendo, piuttosto, la prova anche del versamento e della provenienza delle somme usate) laddove, al contrario, tale capacità ‘ non può essere utilizzata per sostenere o meno la fittizietà di un finanziamento sociale’ (cfr. ricorso, p. 13) e dovendo l’Ufficio, piuttosto, ‘ ricercare altri più idonei elementi’ (cfr. ivi) quale, ad esempio, ‘ l’assenza di una valida ragione giustificativa societaria degli apporti dei soci, oggettivamente apprezzabile in riferimento alla situazione aziendale ‘ (cfr. p. 14); che con il terzo ed ultimo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 32, art. 39 I comma DPR 600/73 e art. 2729 c.c… – infondatezza della presunzione di distribuzione per ristretta base azionaria -assenza di elementi presuntivi ed indiziari ‘ (cfr. ricorso, p. 19), per avere la RAGIONE_SOCIALE erroneamente confermato l’imputazione ai soci (e, quindi, alla RAGIONE_SOCIALE) di maggiori utili non contabilizzati, in ragione della
ristrettezza della base sociale e dei vincoli di parentela esistenti tra gli stessi, con ciò violando il divieto di doppia presunzione; Considerato che il difensore della parte ricorrente ha depositato telematicamente (in data 22/23.1.2024) istanza di estinzione del giudizio, per essersi la contribuente avvalsa della normativa contenuta nell’art. 1, comma 231, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazionequater ), presentando la relativa dichiarazione all’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate, ottenendo da questa la comunicazione degli importi dovuti -nel loro complesso e per ciascuna rata -e delle scadenze dei relativi pagamenti, nonché avendo comprovato l’avvenuto pagamento delle prime due rate entro il termine rispettivamente indicato dall’Ufficio per ciascuna di esse (31.10.2023 e 30.11.2023), ai sensi dell’art. 1, comma 232 della l. n. 197 cit. (cfr. allegati all’istanza);
che il presente giudizio ha, tuttavia, ad oggetto un avviso di accertamento: sicché occorre invitare le parti a rendere chiarimenti circa la riferibilità, alla cartella di pagamento oggetto di definizione agevolata ai sensi della richiamata normativa (cd. rottamazionequater ), dell’avviso di accertamento impugnato;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che le parti rendano chiarimenti circa la riferibilità, alla cartella di pagamento oggetto di definizione agevolata, dell’avviso di accertamento impugnato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione