Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17257 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17257 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
Oggetto: Abuso del diritto – Iva – Costituzione di RAGIONE_SOCIALE per opere di ristrutturazione
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 26996/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in INDIRIZZO, giusta procura speciale a margine del controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 571/05/16, depositata il 18 aprile 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’RAGIONE_SOCIALE del le RAGIONE_SOCIALE, in esito ad accertamento operato dalla Direzione Regionale della Liguria, rilevava che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione di opere di ristrutturazione di un compendio
immobiliare in RAGIONE_SOCIALE (l’ex Seminario Minore del Chiappeto), ricevuto in subcomodato gratuito dall’RAGIONE_SOCIALE, da riqualificare in Struttura sanitaria Polifunzionale e Residenza Sanitaria Assistenziale, aveva costituito la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, interamente controllata, cui l’immobile era stato concesso in subsubcomodato.
Riteneva che tale attività integrasse un abuso del diritto posto che la RAGIONE_SOCIALE controllante, la RAGIONE_SOCIALE, in quanto svolgente in via esclusiva attività esente, non avrebbe potuto detrarre l’Iva per lo svolgimento dell’attività immobiliare, detrazione c he invece era compiuta dalla RAGIONE_SOCIALE, sicché l’intera operazione era stata realizzata al solo scopo di fruire del trattamento fiscale di favore sugli acquisti sostenuti per la ristrutturazione.
A sostegno della ripresa evidenziava che: – la RAGIONE_SOCIALE aveva pochissimi dipendenti, che si occupavano di lavori minori, mentre l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE opere di maggior rilievo era affidata a soggetti terzi, sicché la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto agevolmente eseguirli direttamente; -la RAGIONE_SOCIALE fruiva gratuitamente dei finanziamenti bancari ottenuti grazie alla RAGIONE_SOCIALE, la quale, peraltro, pagava congrui interessi passivi; – la RAGIONE_SOCIALE gestiva la casa di cura, percependone i ricavi, se nza, però, corrispondere alcun canone d’affitto o corrispettivo alla RAGIONE_SOCIALE, che, invece, aveva sostenuto i costi della ristrutturazione; – in esito ai lavori la RAGIONE_SOCIALE non aveva acquisito alcun diritto sull’immobile, registrando consis tenti perdite.
L’Ufficio, pertanto, emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento per l’anno 2007 per l’indebita detrazione Iva.
Con il medesimo avviso, inoltre, contestava altresì l’indebita detrazione Iva e l’indebita deduzione di costi, non inerenti, con riguardo alla gestione dei contenziosi dell’intero Gruppo da parte della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di attività estranea all’oggetto sociale e per la quale non aveva alcuna struttura organizzativa, neppure essendo stato operato il riaddebito alle RAGIONE_SOCIALE per le quali erano stati sostenuti.
L’avviso era impugnato dalla RAGIONE_SOCIALE , secondo la quale l’operazione aveva una autonoma ragione d’essere, di natura organizzativa, posto che la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto porre in essere, in relazione al proprio oggetto sociale, le suddette attività di ristrutturazione, delimitate negli ‘ ambiti in cui si svolge il servizio affidato’, mentre nella specie nessun servizio era in atto ma l’intervento era funzionale alla predisposizione della struttura per futuri servizi; inoltre, era interesse della RAGIONE_SOCIALE -anche in vista di una buona organi zzazione d’impresa – evitare una commistione tra le attività e i rischi propri della gestione del servizi socio-sanitari con soggetti deboli con quelle di ristrutturazione di immobili.
Evidenziava, inoltre, che: l’ottenimento di un finanziamento per finanziare la controllata non integrava una attività elusiva; -il beneficiario dell’attività era la controllante ma ciò, neppure, costituiva elusione; – alla controllata erano stati concessi tutti i diritti di comodato sull’immobile; -i benefici fiscale, nei termini contestati dall’Ufficio, non sussistevano posto che la RAGIONE_SOCIALE, ove avesse effettuato in proprio la suddetta attività, avrebbe avuto ampi costi deducibili e, quanto alla detrazione, la stessa avrebbe potuto essere fruita aprendo un nuovo sezionale Iva o attivando altri strumenti.
Rilevava, infine, l’insussistenza del contestato abuso anche con riguardo al recupero della detrazione Iva e alla deduzione dei costi in ordine alla gestione dei contenziosi del gruppo.
La Commissione tributaria di Savona accoglieva il ricorso, ritenendo che non sussistesse abuso del diritto.
La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe.
Avverso detta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, cui resiste, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del secondo motivo, assorbiti i restanti.
CONSIDERATO CHE
Va disattesa, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 bis, primo comma, n. 1, c.p.c., attesa l’assoluta genericità della contestazione, priva di ogni riferimento agli asseriti consolidati orientamenti di questa Corte cui la decisione impugnata si sarebbe conformata.
Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la CTR omesso di pronunciare sul motivo relativo all’annullamento, immotivatamente statuito già dalla CTP, del secondo rilievo contenuto de ll’avviso di accertamento, consistente nell’indebita detrazione Iva sulle fatture passive ricevute per la gestione del contenzioso del Gruppo, su cui era stata realizzata la medesima condotta abusiva.
2.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente per essersi la CTR limitata a considerare l’esistenza effettiva della RAGIONE_SOCIALE senza valutare se la RAGIONE_SOCIALE costituisse un effettivo soggetto giuridico commerciale.
2.2. Il terzo motivo denuncia, in subordine, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 109 tuir e 19 d.P.R. n. 633 del 1972 per aver la CTR, escludendo la natura elusiva della condotta, erroneamente applicato i principi in tema di abuso del diritto.
2.3. Il quarto motivo denuncia, in ulteriore subordine, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, individuato nella mancanza di un corrispettivo riconosciuto dalla controllante
comodataria per l’attività di ristrutturazione svolta a favore della RAGIONE_SOCIALE controllante.
Per priorità logica va esaminato il secondo motivo, che è infondato e al limite dell’inammissibile .
3.1. La CTR ha così motivato:
« La costituzione della RAGIONE_SOCIALE di cui trattasi era avvenuta per consentire alla RAGIONE_SOCIALE di effettuare i lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare del seminario il Chiappetto di RAGIONE_SOCIALE, attività non previste nell’oggetto sociale della RAGIONE_SOCIALE controllante.
La costituzione della RAGIONE_SOCIALE di cui trattasi è risultata in atti come esigenza scaturita dalla complessa opera di riconversione immobiliare prima dell’esistenza di un servizio affidato; infatti, eventuale attività di ristrutturazione della RAGIONE_SOCIALE, chiamata in causa quale controllante poteva essere effettuata solo negli ambiti in cui si svolge il servizio affidato e nella fattispecie, come prima puntualizzato, il servizio non era operativo. E neppure terminati i lavori.
Il primo giudice ha analizzato il tutto adeguatamente rilevando l’operatività della RAGIONE_SOCIALE.
Non risulta dimostrato l’abuso del diritto. »
3.2. Si tratta di motivazione che, pur sintetica, rivela chiaramente il percorso e il ragionamento seguito: la RAGIONE_SOCIALE, infatti, ha individuato una specifica ragione economica ed organizzativa a fronte della scelta della RAGIONE_SOCIALE di costituire una RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE opere in discussione, relative ad un compendio immobiliare su cui la prima, in quanto tale, non poteva concretamente intervenire in ragione dei limiti derivanti dall’oggetto sociale, che autorizzava il compimento di interventi di ristrutturazione solo rispetto agli immobili per i quali i servizi assistenziali erano in atto; tale circostanza era pacificamente esclusa per la struttura in questione poiché l’intervento edile era
funzionale a rendere l’immobile idoneo allo svolgimento proprio dei suddetti servizi, al momento non in atto ma solo progettati.
In altri termini, il giudice d’appello ha considerato che l’attività non mirava esclusivamente -o in termini assolutamente prevalenti – ad un risparmio fiscale ma che tale esito si associava ad altra, e più rilevante, finalità economico-imprenditoriale, s icché non era configurabile l’abuso del diritto.
3.3. La censura, dunque, mira in realtà a contestare la sufficienza della motivazione, non più consentita.
Vanno, quindi, esaminati il terzo e il quarto motivo, formulati in via di subordine.
Il terzo motivo è infondato.
5.1. Va rilevato, in primo luogo, che, in tema di abuso del diritto, una condotta può ritenersi abusiva se l’operazione economica abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera se esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio anche implicitamente non consentito di imposta.
Incombe sull’Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che RAGIONE_SOCIALE modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, mentre è a carico del contribuente l’onere di dedurre e provare le giustificazioni economiche posta a base dell’operazione, diverse dal mero risparmio tributario.
5.2. Occorre evidenziare, in secondo luogo, che la fattispecie in giudizio riguarda la materia dell’Iva, ossia un tributo armonizzato.
In tale ambito, l’abuso del diritto, o elusione, trova il suo fondamento normativo diretto nell’ordinamento unionale e nella giurisprudenza della Corte di giustizia -a cui va riconosciuta una
valenza normativa ed integrativa dell’ordinamento nazionale – secondo la quale i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente RAGIONE_SOCIALE norme dell’Unione (sentenza 21 febbraio 2006, in C-255/02, COGNOME e a. , punti 68 e 69 e giurisprudenza ivi citata; v. anche sentenze 13 marzo 2014, in C-155/13, COGNOME e a. , punti 29 e 30, nonché, da ultimo, 22 novembre 2017, in C-251/16, COGNOME e a. , punti 30-33).
Per la configurazione di una pratica abusiva -secondo gli orientamenti unionali – è necessario un elemento oggettivo che si manifesta in un insieme di circostanze da cui risulti che, nonostante il rispetto formale RAGIONE_SOCIALE condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito da detta normativa non è stato raggiunto (Corte di giustizia, sentenza 14 dicembre 2000, in C-110/99, COGNOME , punto 52, nonché Corte di giustizia, sentenza 13 marzo 2014, COGNOME , cit. punto 32), e un elemento soggettivo, nel senso che deve risultare da un insieme di circostanze oggettive che lo scopo essenziale RAGIONE_SOCIALE operazioni controverse è ottenere un vantaggio indebito, anche indirettamente non voluto dal sistema tributario, non vietato peraltro da una disposizione espressa, mediante la creazione artificiosa RAGIONE_SOCIALE condizioni richieste per il suo conseguimento.
5.3. La giurisprudenza unionale su richiamata, invero, ha cura di precisare che il risultato raggiunto dal contribuente, attraverso il percorso realizzato, deve essere contrario alle disposizioni tributarie e che lo scopo ‘essenzialmente’ perseguito è quel lo di ottenere un (indebito) vantaggio fiscale.
Ne deriva -come rilevato anche da questa Corte (Cass. n. 21221 del 29/09/2006; da ultimo Cass. n. 33593 del 18/12/2019) -che la « rigorosa applicazione del principio dell’abuso del diritto comporta, quindi, che l’operazione deve essere valutata secondo la sua essenza, sulla quale non possono influire ragioni economiche meramente
marginali o teoriche, tali, quindi, da considerarsi manifestamente inattendibili o assolutamente irrilevanti, rispetto alla finalità di conseguire un risparmio d’imposta ».
Il risparmio è, quindi, sempre ‘ illecito ‘ quando rappresenti l’essenza (la parte preponderante, se non essenziale comunque prevalente) dell’oggetto del contratto o degli accordi nel loro complesso.
5.4. Ne consegue che, ove si constati un comportamento abusivo, le operazioni implicate devono essere ridefinite in maniera da ristabilire direttamente nell’ordinamento interno e con i rimedi ivi previsti la situazione quale sarebbe esistita senza le operazioni che quel comportamento hanno fondato (v. Corte di giustizia, sentenza 21 febbraio 2008, in C-425/06, Part Service , secondo la quale il risparmio fiscale, quale ragione, anche solo preponderante, dell’operazione compiuta va valutato secondo un « criterio il giudice nazionale, nell’ambito della valutazione che gli compete, può prendere in considerazione il carattere puramente fittizio RAGIONE_SOCIALE operazioni », rispetto alla lesione della norma tributaria, la cui violazione, nella concreta vicenda, era stata apprezzata dalla stessa Corte di g iustizia con l’affermazione – v. punto 60 – che « tale risultato appare contrario all’obiettivo dell’art. 11, parte A, n. 1, della sesta direttiva »).
5.5. In questa prospettiva, l’elemento integrante l’ ‘ indebito ‘ vantaggio fiscale per ‘ contrarietà ‘ allo scopo perseguito dalle norme tributarie eluse, deve essere ricercato nella causa concreta della operazione negoziale sottesa al ‘ meccanismo giuridico contorto ‘ diretto ad aggirare la normativa tributaria per raggiungere lo scopo essenziale del risparmio d’imposta, che in altro modo non sarebbe possibile conseguire (v., in tal senso, Cass. n. 8487 del 08/04/2009 e Cass. n. 12788 del 10/06/2011 che fanno riferimento ad un « uso
improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico »; Cass. n. 653 del 15/01/2014 che fa riferimento a « vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione od un risparmio d’imposta »; Cass. n. 21390 del 30/11/2012 che si riferisce a « modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato »; in termini analoghi Cass. n. 33593 del 18/12/2019, relativa ad una mera interposizione di altro soggetto, avente identica compagine sociale, nell’acquisto di un immobile finalizzata alla sola fruizione del regime di detrazione Iva, altrimenti non possibile).
La necessità di apprezzare l’operazione nella sua ‘essenza’, per privilegiarne l’intrinseca natura e gli effetti giuridici rispetto al titolo e alla forma apparente, comporta quindi che gli stessi concetti privatistici di autonomia negoziale finiscono per regredire, di fronte alle esigenze antielusive, a semplici elementi della fattispecie tributaria.
5.6. Orbene, nella vicenda in giudizio la RAGIONE_SOCIALE ha individuato -come già sopra evidenziato -una specifica e chiara ragione economica e organizzativa di carattere non meramente ancillare od accessorio all’asserito vantaggio fiscale che è derivato dall’opera zione.
E, del resto, emerge dallo stesso ricorso che l’opera di ristrutturazione ove svolta direttamente dalla RAGIONE_SOCIALE avrebbe incontrato un limite obbiettivo nell’oggetto sociale, che consentiva interventi solo con riguardo agli immobili su cui era in atto il servizio socio-sanitario in gestione alla RAGIONE_SOCIALE.
Tale limitazione appare razionale posto che proprio l’esistenza di una gestione attuale dei servizi determina l’esigenza che le strutture siano sempre messe in condizione di continuare ad assolvere allo scopo
cui sono preposte, da cui la ragionevolezza di un intervento da parte della stessa RAGIONE_SOCIALE di gestione.
Per contro, estendere tale ambito di intervento su edifici che solo in una prospettiva futura sono destinati a tali funzioni equivale ad un ampliamento dell’oggetto sociale rispetto ad attività obbiettivamente più lontane, con una gestione che finisce con l’assumere un diverso contenuto d’impresa.
In tale prospettiva, quindi , appare convincente l’indicazione della RAGIONE_SOCIALE di voler evitare i rischi connessi ad impropria concentrazione di compiti in capo allo stesso soggetto e, al contempo, giustifica la scelta di costituire una diversa RAGIONE_SOCIALE, integralmente controllata, per seguire utilmente le fasi di realizzazione del progetto.
Non si assiste, in altri termini, ad un uso distorto, né contrario ad una normale logica di mercato, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione od un risparmio d’imposta.
5.7. Da quanto sopra, dunque, si deve ritenere che correttamente la CTR abbia escluso che ricorressero i presupposti per l’abuso di diritto, avendo precisato che l’operazione perseguiva un interesse diverso dal mero risparmio fiscale, identificando la causa concreta effettivamente perseguita.
Per completezza, va sottolineato che tale esito toglie rilevanza agli indici posti in risalto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quali, in particolare, l’erogazione di un finanziamento infruttifero dalla controllante alla controllata nonostante la prima, per accedere al finanziamento bancario, fosse onerata di interessi passivi e la mancanza di uno specifico corrispettivo : l’apparente antieconomicità della scelta si ricompone ove si consideri la complessiva e complessa operazione economica.
N é appare distonica l’identificazione, quale reale beneficiario dell’attività di ristrutturazione edilizia, della RAGIONE_SOCIALE, trattandosi
proprio dell’obbiettivo perseguito dall’operazione in esame, dunque, in evidenza non mirata in via esclusiva ad un vantaggio fiscale.
Parimenti con riguardo alla dedotta carenza di competenze professionali specifiche della RAGIONE_SOCIALE controllata, che ha affidato in appalto a RAGIONE_SOCIALE terze l’esecuzione dei lavori, trattandosi di modalità in sé sicuramente non anomala e che, verosimilmente, sarebbe stata -e a maggior ragione -seguita anche in caso di gestione diretta.
Il quarto motivo è inammissibile ostandovi l’art. 348 ter c.p.c. non avendo l’RAGIONE_SOCIALE dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse ( ex multis , Cass. n. 266860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439 dell’11/05/2018) e, anzi, avendo la CTR aderito e confermato le ragioni della sentenza di primo grado.
Infine, il primo motivo è infondato.
7.1. Non sussiste, infatti, la denunciata omessa pronuncia.
Come emerge dalla stessa doglianza proposta in appello -oltre che dall’avviso riprodotto per autosufficienza anche il secondo rilievo trovava il suo fondamento in una asserita condotta ‘elusiva’ (« In sostanza, anche in relazione al debito in capo a RAGIONE_SOCIALE si è seguito lo stesso criterio elusivo consistente nella creazione di un centro di costo che poteva procedere diversamente dalla diretta interessata alla detrazione dell’Iva ») e di ‘abuso del diritto’ (v. avviso « per quanto appena esposto e considerando applicabile anche alla gestione di tali contenziosi, la nozione di ‘abuso del diritto’ innanzi meglio argomentato, ne deriva un’indebita attrazione dell’IVA in violazione dell’articolo 19 del d.P.R. n. 633/1972 »).
7.2. La CTR ha espressamente statuito « Non risulta dimostrato l’abuso del diritto »; così ha inciso, negandolo, sullo stesso fondamento – unitario – della ripresa, sì da integrare il rigetto della doglianza anche con riguardo al secondo rilievo.
8. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali a favore della controricorrente, che l iquida in € 10.8 00,00, oltre € 200,00 per esborsi, Iva, CPA e accessori di legge.
Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024