Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13814 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13814 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/08/2023 del TRIB. DEL RIESAME di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG ALDO COGNOME RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni del difensore nel senso dell’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in data 5 luglio 2023, aveva applicato nei confronti di NOME COGNOME una misura cautelare personale di tipo non custodiale per il delitto di ricettazione continuata, in relazione alla percezione di contributi destinati al marito a titolo di mantenimento dalla cosca mafiosa di riferimento.
Secondo il Tribunale del riesame gli indizi nei confronti dell’indagata non sono caratterizzati da gravità, non essendo chiara la provenienza da delitto della somma specificamente destinata alla COGNOME.
Il Tribunale ha valorizzato in particolare il contenuto di una conversazione tra l’indagata e il marito nella quale si diceva che i soldi dati alla prima non provenissero “di là”.
Ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo con unico motivo vizio di motivazione.
La lettura integrale del compendio intercettivo offerto in valutazione avrebbe dovuto condurre a ritenere che il riferimento al “di là” non si riferisse alle casse del mandamento, ma alla piazza di spaccio che non dava i frutti sperati, essendo invece chiaro che il mantenimento del marito dell’indagata gravava sull’intero mandamento e di ciò la donna era consapevole.
Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Il Difensore ha depositato memoria nella quale ha concluso per l’inammissibilità.
4. Il ricorso è inammissibile.
Come è noto, «il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, ex plurimis).
Il materiale indiziario esaminato dal Tribunale del riesame consiste in intercettazioni telefoniche.
All’esito della sua disamina, il Tribunale ha raggiunto la conclusione che la COGNOME abbia ricevuto «almeno in una occasione delle somme di denaro da destinare al sostentamento del proprio nucleo familiare, da parte di esponenti dell’associazione mafiosa». Non si tratta, dunque, di un sostentamento continuativo o dell’elargizione ripetuta di somme, bensì, come emerge a pagina 267 dell’ordinanza applicativa delle misura, della consegna di 200 euro, ed il Tribunale non ha ritenuto sussistente il giudizio di gravità indiziaria del reato provvisoriamente ascritto perché il significato dell’intercettazione nella quale si parla chiaramente della dazione di una somma alla COGNOME non è univoco, al contrario essendovi la possibilità di una lettura alternativa, laddove gli interlocutori precisano che la somma non proviene “di là”.
Il Tribunale ha giustificato la lettura fornita all’intercettazione, in modo non palesemente illogico, ed è noto che, in materia di intercettazioni, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; conf., tra le tante, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).
Il Pubblico ministero obietta che il Tribunale non abbia valorizzato compiutamente l’intero compendio rappresentato dalle intercettazioni e, in particolare, ricorda il contenuto di una conversazione intrattenuta tra il cognato della COGNOME, COGNOME, e il marito della donna: nella conversazione, il marito della COGNOME avrebbe detto al cognato di ricordare a “Vassoio” «per la fine del mese… a casa i problemi ci sono».
Ebbene, non è stata adeguatamente dimostrata, dal ricorso per cassazione, la decisività della dedotta omissione: in altri termini, a fronte di una telefonata dal contenuto non chiaro, non è dimostrato che l’omessa approfondita motivazione su di essa derivi da una sottovalutazione del suo significato che, se correttamente inteso, avrebbe portato ad un diverso esito decisorio nella presente fase cautelare, anche in considerazione del fatto che si discute di una sola e singola dazione di una somma assai modesta.
Il ricorso, in altri termini, sollecita la Corte di cassazione ad operare una rivalutazione, non consentita, del materiale indiziario, consegnandosi pertanto ad un giudizio di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso il 22/02/2024