Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24335 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24335 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/11/2023 del Tribunale di Viterbo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni presentate dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME, nelle quali si conclude per l’inammissibilità o i rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 22 novembre 2023 e depositata il 27 novembre 2023, il Tribunale di Viterbo, pronunciando in materia di misure cautelari reali, e
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in accoglimento dell’istanza di riesame presentata nell’interesse della società “RAGIONE_SOCIALE” in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, ha annullato il decreto del G.i.p. del Tribunale di Viterbo che aveva disposto il sequestro preventivo di materiali elettronici ed accessori destinati alla vendita rinvenuti presso la sede dell’impresa, ordinando la restituzione all’avente diritto di quanto sottoposto a vincolo.
Il sequestro era stato disposto con riferimento al reato di cui agli artt. 517 cod. pen. e 4, comma 49, I. n. 350 del 2003, ipotizzato a carico di NOME COGNOME, perché i materiali elettronici, e gli accessori, rinvenuti presso la sede della società “RAGIONE_SOCIALE“, sebbene realizzati in Cina, riportano immagini riconducibili alla bandiera italiana, come tali idonee ad indurre in errore gli acquirenti sull’origine e provenienza dei prodotti. Il Tribunale ha escluso la configurabilità del reato ipotizzato, osservando che i segni apposti sui beni non sono idonei ad ingenerare confusioni sulla provenienza degli stessi.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, articolando un motivo.
Con il motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla esclusione della configurabilità del reato di cui agli artt. 517 cod. pen. e 4, comma 49, I. n. 350 del 2003.
Si deduce che illegittimamente è stata esclusa la configurabilità del reato di cui agli artt. 517 cod. pen. e 4, comma 49, I. n. 350 del 2003, perché i beni riportano segni e simboli tali da indurre in errore gli acquirenti sull’origine e provenienza dei prodotti. Si segnala che i prodotti sottoposti a sequestro e poi dissequestrati, complessivamente pari a 94 pezzi analiticamente elencati, presentano una indicazione relativa alla loro provenienza («RAGIONE_SOCIALE») di difficile individuazione, in quanto scritta in caratteri minuscoli e vicina al codice a barre, e recano, invece, una stampigliatura sull’imballaggio, in alcuni casi posta anche sul fronte del pacco, riportante un’immagine con colori e forme riconducibili alla bandiera italiana. Si aggiunge che sussiste il pericolo di aggravamento del reato o di agevolazione di altri reati, perché i beni in questione, se lasciati nella disponibilità dell’indagato, verrebbero prontamente commercializzati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
2. Il ricorso, pur denunciando formalmente violazione di legge, deduce nella sostanza un vizio di motivazione, perché non contesta l’interpretazione della disposizione incriminatrice data dal Tribunale, bensì le valutazioni dell’ordinanza impugnata laddove ha escluso l’idoneità della merce sottoposta a sequestro ad indurre in errore gli acquirenti sull’origine e sulla provenienza della stessa.
Ora, secondo un principio consolidato, enunciato anche dalle Sezioni Unite, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr., per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01, e Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01).
Nella specie, però, l’ordinanza impugnata spiega in modo dettagliato, puntuale e congruo perché deve escludersi che la merce in relazione alla quale è ipotizzato il reato di cui agli artt. 517 cod. pen. e 4, comma 49, I. n. 350 del 2003 non contiene immagini o scritte idonee ad indurre in errore gli acquirenti sull’origine e sulla provenienza della stessa.
In particolare, il Tribunale rappresenta che: a) le etichette apposte sulle confezioni dei prodotti indicano l’origine cinese degli stessi recando la dicitura «RAGIONE_SOCIALE» con grafica di grandezza uguale a quella usata per indicare la società italiana importatrice dei prodotti; b) tutte le indicazioni sulla produzione e sull’importazione dei prodotti sono esposte in maniera leggibile sul packaging; c) le immagini del tricolore sono affiancate legittimamente al marchio dell’azienda italiana importatrice ed alla indicazione del design del prodotto; d) l’indicazione «designed RAGIONE_SOCIALE», presente su tredici delle novantaquattro confezioni sequestrate, non indica la provenienza e l’origine del prodotto, ma solo il modello ed il marchio utilizzato per la realizzazione; e) la grafica utilizzata per realizzare colori del tricolore non oscura né simbolicamente, né fisicamente l’indicazione «RAGIONE_SOCIALE»; f) la grafica utilizzata per la dicitura «RAGIONE_SOCIALE», sulla scotta delle fotografie in atti, non rende difficile l’individuazione della provenienza estera del prodotto per posizionamento e relativo carattere.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue alcuna condanna al pagamento delle spese processuali o di pene pecuniarie a favore della cassa delle ammende, siccome il ricorso è stato proposto da una parte pubblica, atteso quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in data 12/04/2024.