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Vendita prodotti con segni mendaci: la Cassazione chiarisce

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un Procuratore contro il dissequestro di beni prodotti in Cina ma con simboli italiani. La Corte ha stabilito che se l’etichetta ‘Made in P.R.C.’ è chiara e leggibile, non si configura il reato di vendita di prodotti con segni mendaci, poiché non vi è idoneità a ingannare il consumatore sull’origine reale del prodotto.

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Pubblicato il 29 novembre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Vendita Prodotti con Segni Mendaci: Quando il “Made in” Conta Davvero

Nel mercato globale, l’origine di un prodotto è un’informazione cruciale per il consumatore. La legge tutela questa trasparenza, punendo la vendita di prodotti con segni mendaci. Ma cosa succede quando un prodotto realizzato all’estero riporta simboli che evocano l’Italia, come il tricolore? Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 24335/2024) fa luce su questo confine sottile, stabilendo che la chiarezza dell’etichetta di origine prevale su elementi grafici potenzialmente suggestivi.

I Fatti del Caso: Prodotti Cinesi con Simboli Italiani

Il caso ha origine da un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Viterbo. Oggetto del sequestro erano materiali elettronici e accessori di una società italiana, importati dalla Cina. L’accusa mossa all’imprenditore era quella prevista dagli artt. 517 c.p. e 4, comma 49, della L. 350/2003, per aver messo in commercio prodotti con indicazioni fallaci.

Nello specifico, i prodotti, pur essendo realizzati in Cina (e riportando l’indicazione «Made in P.R.C.»), presentavano sulle confezioni immagini e colori riconducibili alla bandiera italiana. Secondo l’accusa, tali simboli erano idonei a indurre in errore i consumatori sulla reale provenienza dei beni.

Tuttavia, il Tribunale del riesame annullava il sequestro, ritenendo che i segni apposti non fossero concretamente in grado di generare confusione. Contro questa decisione, il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione.

La Decisione della Cassazione: Ricorso Inammissibile

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore inammissibile. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo è consentito solo per “violazione di legge”. Non è possibile, in quella sede, contestare le valutazioni di fatto operate dal giudice del merito, a meno che la sua motivazione non sia del tutto assente, illogica o contraddittoria.

Le Motivazioni: La Chiarezza dell’Etichetta Prevale sui Simboli

Il cuore della decisione risiede nell’analisi della motivazione fornita dal Tribunale del riesame, che la Cassazione ha ritenuto logica, completa e puntuale. Il Tribunale aveva escluso la configurabilità del reato di vendita di prodotti con segni mendaci sulla base di una serie di elementi concreti:

1. Leggibilità dell’Origine: L’etichetta «made in P.R.C.» era presente sulle confezioni con una grafica e una grandezza del tutto simili a quelle usate per indicare la società importatrice italiana.
2. Visibilità: Tutte le indicazioni relative a produzione e importazione erano esposte in modo chiaro e leggibile sul packaging.
3. Contesto del Tricolore: Le immagini del tricolore erano legittimamente affiancate al marchio dell’azienda importatrice italiana e all’indicazione del design.
4. Significato di “Designed in Italy”: La dicitura «designed in Italy», presente su alcuni dei prodotti, non indica l’origine di fabbricazione, ma si riferisce esclusivamente al modello e al marchio, una pratica commerciale lecita.
5. Assenza di Occultamento: La grafica del tricolore non oscurava, né fisicamente né simbolicamente, l’indicazione della provenienza cinese del prodotto.

La Cassazione ha concluso che il ricorso del Procuratore, pur denunciando formalmente una violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, contestando l’idoneità dei segni a trarre in inganno. Tale operazione è preclusa in sede di legittimità. Poiché la motivazione del Tribunale era solida e ben argomentata, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.

Conclusioni: Le Implicazioni per le Aziende e i Consumatori

Questa sentenza offre un importante criterio guida per le aziende che importano prodotti dall’estero. L’uso di simboli nazionali o di diciture come “designed in Italy” non è di per sé illegale, ma deve essere bilanciato da un’indicazione dell’origine di produzione chiara, veritiera e facilmente individuabile dal consumatore. La trasparenza è la chiave: finché l’etichetta “Made in…” è ben visibile e non viene resa ambigua da altri elementi grafici, il rischio di incorrere in contestazioni penali si riduce notevolmente. Per i consumatori, la decisione sottolinea l’importanza di leggere attentamente tutte le etichette, andando oltre i simboli e le grafiche di impatto.

È reato apporre simboli italiani, come il tricolore, su un prodotto fabbricato all’estero?
Non necessariamente. Secondo la sentenza, non è reato se l’indicazione del paese di fabbricazione straniero (es. «Made in P.R.C.») è chiaramente leggibile e non viene oscurata o resa ingannevole dai simboli italiani, i quali possono essere legittimamente usati in riferimento al marchio dell’importatore o al design del prodotto.

Cosa significa che un ricorso per cassazione avverso un sequestro è ammesso solo per “violazione di legge”?
Significa che la Corte di Cassazione può giudicare solo se il tribunale inferiore ha interpretato o applicato scorrettamente una norma di legge. Non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente, a meno che la motivazione di quest’ultimo non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.

L’indicazione “designed in Italy” equivale a “Made in Italy”?
No. La sentenza chiarisce che l’indicazione «designed in Italy» non si riferisce all’origine del prodotto, ma unicamente al modello e al marchio utilizzato per la sua realizzazione. Pertanto, non è di per sé un’indicazione idonea a ingannare il consumatore sulla provenienza manifatturiera del bene.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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