Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18395 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18395 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Firenze il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 21 Marzo 2023 dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha insistito nei motivi di ricorso, censurando le considerazioni della pubblica accusa.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza resa il 9 Febbraio 2017 dal Tribunale di Firenze’ che ha dichiarato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al delitto di truffa.
Si addebita all’imputato di avere in concorso con NOME COGNOME acquistato un ciclomotore modello Piaggio Vespa i pagandolo con un assegno postale per l’importo di 2.300 € t che non veniva onorato perché emesso sul conto della COGNOME f risultato essere privo di adeguata provvista, fatto commesso in Firenze il 7 agosto 2015.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo:
2.1 Violazione dell’art. 640 cod.pen. poiché la Corte ha ritenuto la sussistenza del delitto di truffa in quanto l’imputato ha consegnato in pagamento del corrispettivo dovuto per
il veicolo un assegno di conto corrente privo di copertura, prospettando circostanze che rendevano del tutto plausibile il progetto di acquisto del ciclomotore.
Osserva il ricorrente che per configurarsi il delitto di truffa è necessario porre in esser una condotta idonea ad integrare il raggiro con cui trarre in inganno il soggetto passivo ed indurlo alla conclusione del contratto, e cioè una condotta accompagnata da un quid pluris tale da determinare nella vittima un ragionevole affidamento sull’onestà delle intenzioni del soggetto e sul pagamento degli assegni. A ben vedere gli stessi giudici di appello riconoscono che non vi sia stato da parte del COGNOME alcun riferimento all’esistenza della provvista necessaria, né al momento della consegna dell’assegno, né in quello successivo all’incasso, mentre gli è stato addebitato di avere rappresentato alla sua controparte un falso progetto imprenditoriale, nell’ambito del quale intendeva destinare il veicolo acquistato all’arredo interno di un suo locale di imminente apertura. Osserva il ricorrente che detta circostanza, anche qualora si fosse rivelata falsa, era del tutto inconferente rispetto al perfezionamento della truffa, poiché non ha certamente inciso sull’affidamento della controparte in merito alla autenticità e all’esistenza dell provvista necessaria al pagamento del titolo consegnato come cor -ispettivo.
Mancano pertanto, nel caso di specie, quegli artifizi e raggiri idonei ad ingannare la controparte e indurla alla stipula di un contratto che altrimenti non avrebbe sottoscritto. 2.2 Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di truffa poiché la Corte ha ritenuto che l’imputato abbia indotto in errore la sua controparte, esponendo un progetto imprenditoriale del tutto fantasioso ma tale motivazione è soltanto apparente poiché il quid pluris necessario per la truffa avrebbe dovuto avere ad oggetto l’affidabilità del pagamento e la sussistenza della copertura finanziaria.
2.3 Violazione degli artt. 157 e 160 cod.pen. poiché nel caso di specie è stata ritenuta sussistente la recidiva reiterata senza che sia stata precedentemente dichiarata con altra sentenza passata in giudicato, la recidiva semplice.
2.4 E’ stata depositata memoria difensiva con cui il difensore insiste nelle censure formulate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato ed impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. E’ noto che nel delitto di truffa, la condotta fraudolenta consistente negli artifizi e rag deve necessariamente precedere l’induzione in errore ed il conseguimento dell’ingiusto profitto (Sez. 2, Sentenza n. 9197 del 15/02/2017 Ud. (dep. 24/02/2017 ) Rv. 269099 – 01) e deve essere funzionale all’atto di disposizione pregiudizievole per la vittima. (Sez. 2, Sentenza n. 51060 del 11/11/2016 Ud. (dep. 30/11/2016 ) Rv, 269234 – 0)
Inoltre la giurisprudenza anche risalente ha precisato che il pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura non costituisce, di norma, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo, ma concorre a integrare l’elemento materiale del reato, qualora sia accompagnato da un malizioso comportamento
materiale del reato, qualora sia accompagnato da un malizioso comportamento dell’agente, nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli. (Sez. 2 – , Sentenza n. 23229 del 12/04/2022 Ud. (dep. 14/06/2022 ) Rv. 283410 – 01)
L’emissione di un assegno a vuoto in pagamento di merce costituisce raggiro idoneo ai fini della truffa allorche la consegna in pagamento dell’assegno sia fatta assicurandone esplicitamente la copertura e facendo apparire che l’agente è persona di sicura posizione economica (per esempio, come nel caso di specie, in quanto titolare di un conto corrente in banca). ( Conf 124309, anno 1973). (Sez. 2, Sentenza n. 5662 del 26/02/1975 Ud. (dep. 17/06/1975 ) Rv. 130321 – 01)
Il Tribunale, nella sentenza di primo grado, aveva valorizzato la circostanza che dopo la cessione del veicolo i due imputati si erano resi irreperibili, ma tale comportamento non incide sull’elemento materiale della truffa e può costituire elemento sintomatico del dolo specifico.
La Corte di appello per rispondere alla specifica censura sollevata con il gravame ha correttamente richiamato la giurisprudenza di legittimità e ha osservato che per integrare la truffa è necessario che contestualrnente vengano fornite alla controparte rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria, ch integrano i raggiri; tanto premesso,ha valorizzato la circostanza che l’imputato aveva prospettato al venditore che l’acquisto del ciclomotore si inseriva nel suo progetto imprenditoriale, in quanto avrebbe costituito parte dell’arredo di un locale di prossima apertura. La Corte ha sostenuto che questo comportamento malizioso aveva indotto nella vittima un affidamento mal riposto sulla apparente onestà e solvibilità della controparte negoziale.
E tuttavia ha omesso di considerare che l’imputato si è presentato all’incontro con il venditore usando le proprie generalità, accompagnato dalla effettiva compagna e dal figlio, e ha versato un assegno tratto sul conto corrente della sua convivente che lo sottoscriveva, adottando nel complesso modalità di condotta che non rappresentavano fatti diversi dalla realtà.
Inoltre deve convenirsi con il ricorrente che la prospettazione che il veicolo sarebbe stato destinato ad arredo di un locale di prossima apertura, anche se non veritiera, non può essere interpretata automaticamente come una rassicurazione in ordine alla presenza della provvista necessaria per la copertura dell’assegno versato come corrispettivo e tale conseguenza logica sembra essere frutto di una congettura del giudicante, piuttosto che emergere dalle esplicite dichiarazioni della persona offesa,in ordine alle ragioni che lo avevano indotto a fidarsi della controparte.
Non va infine trascurato che il Tribunale aveva valorizzato il dolo iniziale dei due correi e la loro volontà di occultare l’impossibilità di adempiere l’obbligazione assunta.
E il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere,
artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente. (Sez. 5 – , Sentenza n. 44659 del 21/10/2021 Ud. (dep. 02/12/2021 ) Rv. 282174 – 01)
Si impone pertanto, alla stregua delle emergenze processuali e di eventuali ulteriori atti istruttori, la necessità che il collegio valuti meglio, alla luce delle dichiarazioni persona offesa, se la condotta dell’imputato abbia assunto rilevanza penale e, in questo caso, se debba essere qualificata come truffa o come insolvenza fraudolenza, verificando se la volontà negoziale della controparte sia stata carpita con artifizi e raggiri, o l’imputato, consapevole della propria insolvenza, avesse l’intenzione fraudolenta di pagare con un assegno privo di provvista.
2. Il terzo motivo di ricorso è infondato poiché con recente pronunzia questa Corte nella sua più autorevole composizione ha ribadito che in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al moment della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. (Sez. U -, Sentenza n. 32318 del 30/03/2023 Ud. (dep. 25/07/2023 ) Rv. 284878 – 01).
Non è pertanto necessario che in precedenza l’imputato sia stato ritenuto recidivo semplice con sentenza definitiva e la recidiva reiterata è stata correttamente riconosciuta a suo carico; per effetto di detta aggravante il delitto di truffa e di insolvenza estinguono in dieci anni dalla data di commissione, salvo eventuali sospensioni intervenute in giudizio, e quindi non prima del 6/8/2025.
3.Per queste ragioni la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze che procederà a nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio.
Roma 20 marzo 2024
Il consigliere estensore
NOME COGNOME orsellino