Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24133 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24133 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/02/2023 del TRIBUNALE di PRATO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 22 febbraio 2023 il Tribunale di Prato, giudice dell’esecuzione individuato quale giudice di rinvio dalla Corte di cassazione, ha respinto la richiesta presentata da NOME COGNOME per ottenere il dissequestro della somma di euro 40.940,00, sequestrata nei confronti di NOME COGNOME, indagato per i reati di cui agli artt. 416 cod.pen. e 648-bis cod.pen.
Il procedimento n. 18282/2008 R.G.N.R., a carico dello COGNOME, è stato definito in data 18 aprile 2018 con la sentenza n. 707 con la quale il Tribunale di Prato ha prosciolto l’imputato per l’intervenuta prescrizione dei reati, e ha disposto la restituzione della somma in suo favore, in quanto sequestrata nei suoi confronti. La COGNOME, nuora dell’imputato, sin dal momento del sequestro aveva però asserito di esserne la proprietaria, e in data 09 maggio 2020 aveva chiesto che la restituzione avvenisse in suo favore, in quanto titolare della stessa. Una sua prima istanza, rivolta al giudice dell’esecuzione, era stata respinta, così come era stata respinta l’opposizione al diniego, affermandosi la mancanza di legittimità della donna a ricorrere al giudice dell’esecuzione, ma la Corte di cassazione aveva annullato tale provvedimento, con rinvio al medesimo giudice per un nuovo giudizio, asserendo, al contrario, che ella era legittimata a ricorrere al giudice dell’esecuzione, permanendo l’incertezza circa l’effettiva titolarità della somma.
Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto la NOME COGNOME legittimata ad agire, ma ha valutato non essere provata la sua titolarità sul denaro sequestrato, perché la sua mera affermazione è confermata esclusivamente da una dichiarazione dell’originario indagato, dattiloscritta ma priva di data e munita di una sottoscrizione non autenticata neppure mediante allegazione di un documento di identità del dichiarante. A favore dell’attribuzione della titolarità della somma allo COGNOME, originario indagato, milita, invece, il fatto che essa si trovasse nella cassaforte della ditta da lui amministrata, e nella quale non risulta che la Mu ricoprisse alcun incarico o alcun ruolo che possa spiegare perché i suoi risparmi fossero custoditi nella cassaforte del suocero.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi
2.1. Con il primo deduce l’omessa valutazione delle prove, con violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen.
Il Tribunale non ha tenuto conto di un elemento di prova a favore della ricorrente, cioè il fatto che il sequestro venne effettuato nella ditta dello COGNOME alla presenza di questi e della stessa NOME COGNOME, la quale fece mettere a
verbale che la somma le apparteneva, senza che lo COGNOME contestasse tale sua affermazione. La circostanza dell’essere tale affermazione coeva al sequestro e conforme alla dichiarazione scritta rilasciata dallo COGNOME, ne conferma l’attendibilità. Inoltre dal medesimo verbale di sequestro risulta che fu la donna a digitare la combinazione per aprire la cassaforte, elemento che dimostra come ella fosse la vera detentrice del forziere.
2.2. Con il secondo motivo deduce l’illogicità della motivazione, con violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen.
La motivazione è illogica perché, pur menzionando, nelle premesse, il fatto che la somma si trovava nella cassaforte che venne aperta dalla COGNOME e che la donna disse immediatamente di esserne la proprietaria, nega il diritto alla restituzione solo menzionando, quale prova della titolarità, la dichiarazione scritta dello COGNOME, ritenuta inattendibile e insufficiente, giungendo così ad una conclusione opposta a quella a cui la valutazione delle altre prove, risalenti al momento del sequestro, doveva portare.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in entrambi i suoi motivi, e deve essere accolto.
Deve premettersi che il Tribunale, quale giudice dell’esecuzione, era chiamato a decidere sull’istanza della ricorrente, di disporre la restituzione in suo favore della somma sequestrata in data 28/06/2010 all’interno della RAGIONE_SOCIALE di cui era legale rappresentante il suocero NOME COGNOME. Il sequestro è stato revocato con la sentenza che ha prosciolto l’imputato da ogni accusa e ha disposto la restituzione al medesimo del denaro sequestrato, ma la restituzione non è stata mai eseguita perché l’imputato ha rinunciato a ritirare la somma, dichiarando che essa appartiene alla nuora NOME COGNOME.
L’ordinanza è carente e manifestamente illogica nella parte in cui respinge la richiesta della istante per l’insufficienza della sua affermazione di titolarità del denaro, che è stata ritenuta essere l’unico elemento a sostegno della pretesa in quanto la dichiarazione scritta dell’originario imputato NOME COGNOME è stata giudicata, implicitamente, non attendibile perché priva di firma autenticata. Il Tribunale, infatti, ha omesso di esaminare e valutare la rilevanza degli ulteriori elementi di fatto che possono consentire di individuare l’effettivo titolare della
somma sequestrata, benché tali elementi siano citati nel corpo del suo provvedimento.
L’ordinanza stessa menziona il fatto che la NOME COGNOME era presente nella ditta amministrata da NOME COGNOME nel momento della perquisizione, digitò lei stessa la combinazione che consentì l’apertura della cassaforte, e subito rivendicò la proprietà non solo della somma in contanti, che venne sequestrata a carico del suocero, indagato, ma anche di alcuni monili, che non vennero sequestrati, evidentemente perché ritenuti appartenenti alla donna, come da lei sostenuto.
La Corte di cassazione, nella sentenza Sez. 1, n. 30264 del 21/06/2022, di annullamento della precedente pronuncia del giudice dell’esecuzione, che escludeva la legittimazione della ricorrente ad adire detto giudice, ha attribuito rilevanza alla dichiarazione di appartenenza della somma alla NOME NOME Mu, con la quale l’originario imputato ha giustificato la sua rinuncia ad ottenerne la restituzione, in quanto ha affermato che a seguito di tale dichiarazione permane l’incertezza circa l’effettiva titolarità della somma. Tale affermazione è condivisibile, perché alla dichiarazione scritta si accompagna il concreto comportamento del soggetto, che ha rinunciato a ritirare l’importo, confermando così di ritenere di non essere l’avente diritto alla restituzione.
Il dubbio sollevato dall’ordinanza impugnata circa l’attendibilità dello scritto apparentemente proveniente dall’originario imputato, perché privo di data e di autenticazione della firma, deve perciò essere superato valutando tale documento insieme al concreto comportamento dell’apparente firmatario e alle circostanze di fatto che l’ordinanza stessa ha richiamato, evidentemente perché contenute nel verbale di perquisizione o di sequestro. L’affermazione del Tribunale, che attribuisce rilevanza, per individuare il vero titolare della somma, al fatto che essa sia stata rinvenuta nella cassaforte della ditta di cui l’imputato era l’amministratore, mentre non vi è prova che la NOME COGNOME ricoprisse un ruolo nella sua gestione, tale da giustificare l’utilizzo da parte sua della cassaforte, è illogica e contraddittoria, perché è l’ordinanza stessa a riferire che, al di là della sussistenza di una formale investitura, la donna era coinvolta nella gestione dell’azienda, tanto da assistere alle operazioni di perquisizione e da intervenire spontaneamente per l’apertura della cassaforte, nella quale erano custoditi anche dei beni, quali i monili, che furono immediatamente riconosciuti come di sua proprietà.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Prato quale giudice dell’esecuzione, in diversa composizione (vedi
Sez. 2, n. 7155 del 11/01/2024, Rv. 285999), per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto di quanto sopra puntualizzato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Prato.
Così deciso il 03 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente