Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14957 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14957 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TEMPIO PAUSANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
Il Proc. AVV_NOTAIO. conclude per l’inannmissibilità del ricorso.
udito il difensore Il difensore presente avvocato COGNOME chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 4 ottobre 2023 la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Milano il 12 settembre 2022 a NOME COGNOME alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, per i reati di cui ai capi:
A) ex art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 – in tal modo riqualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e ritenuto assorbito il punto n. 2 del capo C ex artt. 81, comma 2, cod. pen. e 4 d.lgs. n. 74 del 2000 – perché, in qualità di legale rappresentante della «RAGIONE_SOCIALE», al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti emesse dal RAGIONE_SOCIALE elencate nell’imputazione, indicò nella dichiarazione modello NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno di imposta 2014, elementi passivi fittizi (in Milano, data di presentazione della dichiarazione, il 27 dicembre 2016);
ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, nella qualità suindicata, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emise in favore del RAGIONE_SOCIALE la fattura n. 4 del 31 marzo 2014, per imponibile di C 293.322,29 e I.V.A. per C 64.530,90, relativa ad operazioni inesistenti, quale duplicazione della fattura n. 3 del 28 febbraio 2014, identica per emittente, destinatario, descrizione, importi e quantitativi, generando una duplicazione dei costi per il RAGIONE_SOCIALE, contestati separatamente (in Bresso, il 31 marzo 2014).
NOME COGNOME, invece, è stato assolto in primo grado dal reato di cui al punto n. 1 del capo C), perché il fatto non sussiste.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la «mancanza di motivazione, in quanto apparente», circa la censura, proposta con l’atto di appello, di nullità della sentenza di primo grado, in ragione del rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza preliminare per legitl:imo impedimento.
Secondo la prospettazione difensiva, con l’istanza di rinvio dell’udienza del 5 febbraio 2021, trasmessa al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano il 20 gennaio 2021, l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, avrebbe rappresentato la sussistenza, per tale udienza, di concomitanti impegni professionali relativi ad altri due procedimenti dinanzi a diversi giudici monocratici del Tribunale di Torre Annunziata.
In data 3 febbraio 2021 «ad abundatiam» (pag. 4), il difensore avrebbe rappresentato al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano la
sussistenza di un ulteriore impegno professionale, quale procuratore di una costituenda parte civile, innanzi al Giudice di pace di Gragnano.
Si sostiene di aver eccepito in sede di appello che l’ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare di rigetto dell’istanza sarebbe «completamente incoerente rispetto alla documentazione esibita» (pag. 2), poiché nella istanza si sarebbe fatto riferimento a concomitanti impegni professionali in procedimenti avanti a due giudici monocratici di Tribunale; il Giudice dell’udienza preliminare ed il Tribunale avrebbero, invece, ritenuto erroneamente che tali giudizi pendessero avanti il Giudice di pace.
La Corte di appello avrebbe preso atto dell’errore – affermando la deduzione di «ulteriori concomitanti impegni come difensore in altri procedimenti presso il Tribunale di Torre Annunziata» (pag. 3) – ma, invece di rivalutare la questione, avrebbe rigettato l’eccezione, affermando 1″irrilevanza dell’impegno difensivo avanti il Giudice di pace e operando, quanto ai due procedimento avanti ai giudici monocratici, un rinvio per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, benché quest’ultima fosse fondata su una valutazione erronea.
2.2. Con il secondo motivo si deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 420-ter, commi 1 e 5, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 codice di rito, e la violazion dei diritti di difesa, con riguardo all’obbligo di partecipazione del difensore.
Quanto al primo impegno professionale, quale difensore di NOME COGNOME, presso il Tribunale di Torre Annunziata, l’istanza di rinvio sarebbe stata trasmessa tempestivamente, «20 giorni prima» dell’udienza del 5 febbraio 2021, allegando il verbale dell’udienza relativa al processo a carico di COGNOME e di altri imputati.
Il Giudice dell’udienza preliminare avrebbe ritenuto che l’impedimento non sarebbe stato prontamente comunicato perché non prospettato appena conosciuta la contemporaneità dei due impegni: il rinvio del processo a carico di COGNOME sarebbe stato disposto all’udienza del 22 gennaio 2021, quando l’AVV_NOTAIO sarebbe stato già a conoscenza del rinvio dell’udienza preliminare nel presente processo al 5 febbraio 2021, disposto alla precedente udienza del 5 novembre 2020.
La questione, secondo il difensore, non dovrebbe, tuttavia, essere risolta in base al mero dato della priorità temporale: il Giudice dell’udienza preliminare avrebbe dovuto ritenere prevalente la natura soggettivamente cumulata del procedimento concomitante, la maggiore risalenza temporale del suo numero di registro generale e la prevista escussione dei testimoni nell’udienza di rinvio, a fronte della natura non soggettivamente cumulata del presente processo e della
decorrenza dei termini di prescrizione ancora lontana all’epoca della proposizione dell’istanza.
Quanto al secondo impegno professionale, quale difensore dell’imputata NOME COGNOME sempre avanti il Tribunale di Torre Annunziata, il Giudice dell’udienza preliminare avrebbe ritenuto che non sarebbero state indicate le ragioni che avrebbero reso essenziale l’espletamento della funzione difensiva nel procedimento concomitante.
Secondo il ricorrente, il Giudice dell’udienza preliminare avrebbe dovuto valutare solo la sussistenza di un altro impedimento, nella medesima data, sempre davanti al Tribunale di Torre Annunziata: per partecipare al processo pendente a Milano, l’AVV_NOTAIO avrebbe dovuto nominare ben due sostituti processuali.
Anche la deduzione del terzo impegno professionale, quale difensore della parte civile avanti il Giudice di pace di Gragnano, sarebbe stato teso a dimostrare la necessarietà di nominare un ulteriore sostituto processuale.
2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova, con riguardo alla richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata con l’atto di appello e alla richiesta avanzata in primo grado, ex art. 507 cod. proc. pen., di escussione di NOME COGNOME, maresciallo della Guardia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Siniscola.
Nell’istruttoria in primo grado il teste NOME COGNOME, maresciallo della Guardia di RAGIONE_SOCIALE di Aversa, avrebbe operato continui riferimenti all’attività di indagine posta in essere dai colleghi di Siniscola nei riguardi del RAGIONE_SOCIALE, le cui risultanze sarebbero state comunicate verbalmente da «altro Ufficiale di PG della Tenenza di Siniscola» (pag. 7) e non cristallizzate in atti.
Al termine dell’esame del teste COGNOME, all’udienza del 12 aprile 2022, il difensore avrebbe avanzato la richiesta di integrazione probatorra, ex art. 507 cod. proc. pen., rigettata in quanto ritenuta non indispensabile. Ad analoga conclusione sarebbe pervenuta la Corte d’appello, rilevando la natura documentale dell’attività di verifica, i cui esiti non necessiterebbero di testimonianza.
Senonché, trascrivendo solo una parte delle dichiarazioni del teste COGNOME, la Corte territoriale avrebbe travisato tale prova: il teste- come si evincerebbe dallo stralcio di dichiarazioni trascritte nel ricorso – avrebbe fatto comprendere che la Guardia di RAGIONE_SOCIALE di Aversa avrebbe ritenuto sussistente il reato ascritto al ricorrente proprio sulla base di quanto riferito verbalmente dalla polizia giudiziaria di Siniscola, nonché di documenti e valutazioni mai acquisiti nel processo.
La tipologia del lavoro svolto dalle società in esame, i rapporti commerciali tra le stesse e la forma organizzativo-strutturale che le caratterizzerebbe, imporrebbe un accertamento che necessariamente inglobi le risultanze investigative delle due Tenenze della Guardia di RAGIONE_SOCIALE di Aversa e Siniscola: ciò, seppure si tratti di un
«controllo documentale», al fine di acquisire le valutazioni degli operatori di polizia giudiziaria ed evitare la formazione di una prova circolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo e il secondo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente attenendo alla stessa questione, sono manifestamente infondati.
1.1. Contrariamente a quanto prospettato nel primo motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano, con l’ordinanza resa all’udienza del 5 febbraio 2021, ha correttamente rigettato l’istanza di rinvio, motivando in ordine:
all’assenza di documentazione circa l’attività che l’AVV_NOTAIO avrebbe dovuto svolgere in favore di NOME COGNOME, non menzionata nei documenti allegati, ossia una citazione a giudizio avanti il Giudice di pace di Gragnano e un verbale d’udienza del 22 gennaio 2021 del «Giudice di pace di Torre Annunziata»;
al fatto che l’impegno relativo alla difesa di NOME COGNOME non fosse prontamente comunicato non appena conosciuta la contemporaneità degli impegni, giacché il rinvio al 5 febbraio 2021 innanzi al «Giudice di pace di Torre Annunziata» era stato disposto il 22 gennaio 2021, quando il difensore doveva già conoscere il rinvio disposto nel presente procedimento, il 5 novembre 2020;
alla mancata indicazione da parte del difensore delle ragioni che rendevano essenziale l’espletamento della funzione difensiva nel diverso processo;
alla mancata rappresentazione dell’assenza nel diverso procedimento di un altro codifensore che potesse difendere l’imputato;
alla mancata rappresentazione dell’impossibilità, non solo dell’inopportunità, di avvalersi di un sostituto ex art. 102 cod. proc. pen.
A seguito della reiterazione dell’eccezione di nullità in sede dibattimentale, con l’ordinanza resa all’udienza del 19 aprile 2021, il Tribunale ha nuovamente respinto la censura, rilevando che: l’attività difensiva che l’AVV_NOTAIO avrebbe dovuto svolgere nel processo a carico di NOME COGNOME non fosse in alcun modo documentata; nel procedimento avanti al Giudice di pace di Gragnano, NOME COGNOME avrebbe dovuto essere difeso quale persona offesa, di tal che era prevalente l’attività difensiva da svolgersi nel presente processo in favore dell’imputato; l’impegno professionale per NOME COGNOME «avanti al Tribunale monocratico di Torre Annunziata» risultava successivo a quello fissato davanti al Giudice dell’udienza preliminare, oltre che tardivamente comunicato.
Da ultimo, la Corte territoriale ha confermato e autonomamente ribadito le argomentazioni già evidenziate dal Tribunale, tra cui la prevalenza dell’attività difensiva da svolgere nei confronti dell’imputato rispetto a quella in favore di una
parte civile; la priorità temporale dell’avviso di fissazione dell’udienza nel presente procedimento, rispetto a quello a carico di COGNOME, nonché la sua tardiva comunicazione; l’assenza di ogni documentazione in ordine al preteso processo a carico di NOME COGNOME (pag. 5).
1.2. L’analisi dei provvedimenti ed in particolare di quello impugnato, fa escludere che la motivazione sia apparente o mancante, avendo la Corte di appello esposto compiutamente le ragioni della sua decisione.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato nel ricorso (pag. 2), soltanto il Giudice dell’udienza preliminare ha erroneamente indicato che il procedimento a carico del COGNOME sarebbe stato pendente avanti il Giudice di pace, invece che avanti il Tribunale, senza che, peraltro, tale errata indicazione abbia inciso sulla correttezza dell’argomentazione; la motivazione del Tribunale è stata confermata, con la mera correzione dell’autorità giudiziaria davanti alla quale pendeva il diverso processo, dal Tribunale e dalla Corte territoriale.
1.3. La motivazione della sentenza impugnata, così come quelle dei provvedimenti del Giudice dell’udienza preliminare e del Tribunale, è anche corretta in diritto.
1.3.1. Quanto all’indicato impegno professionale in favore di NOME COGNOME, non sussiste nel fascicolo del giudizio – cui la Corte di cassazione ha pieno accesso in ragione della deduzione del vizio ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (cfr. sul punto Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525-01) – alcuna documentazione che comprovi tale attività difensiva.
Ciò è ammesso anche dallo stesso difensore del ricorrente, il quale sostiene che il giudice avrebbe dovuto valutare la pendenza di più procedimenti avanti ad un’altra autorità giudiziaria: senza la necessaria documentazione a comprova, però, non può darsi per certa la pretesa esistenza di un procedimento a carico di tale NOME COGNOME.
1.3.2. Anche con riguardo all’impegno professionale in favore di NOME COGNOME, la motivazione della Corte territoriale è conforme all’orientamento della giurisprudenza secondo cui, in tema di legittimo impedimento a comparire, il concomitante impegno del difensore dell’imputato per l’assistenza, in altro procedimento penale, di una persona offesa non costituisce situazione idonea a determinare l’obbligo per il giudice di differire la trattazione dell’udienza (cfr. Sez 2, n. 11924 del 09/09/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284443-01).
1.3.3. Da ultimo, esente da vizi è anche la motivazione relativa all’impegno professionale in favore di NOME COGNOME.
Essa è conforme al costante orientamento della giurisprudenza secondo cui l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art.
420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. si nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912-01; nonché Sez. 3, 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330-01).
Il difensore del ricorrente nell’originaria istanza di rinvio dell’udienza – come già rilevato dal Giudice dell’udienza preliminare – e, da ultimo, nell’atto di appello, non ha indicato le ragioni che avrebbero reso essenziale l’espletamento della funzione difensiva nel procedimento concomitante; non ha neanche rappresentato l’assenza di un codifensore in tale procedimento, o l’impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale, sia nel presente processo, sia in quello concomitante.
Soltanto nel ricorso per cassazione il ricorrente, per la prima volta, senza comunque indicare l’assenza di un codifensore e l’impossibilità di nominare un sostituto, ha addotto, quali ragioni a sostegno della pretesa necessità del rinvio, la pluralità soggettiva del procedimento a carico del COGNOME, la risalenza del «numero di registro generale» e la prevista escussione dei testi in tale processo.
Sul punto deve sottolinearsi che è inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01).
Ad ogni modo, la pluralità soggettiva e la risalenza del numero di registro generale del procedimento sono elementi neutri, che di per sé non rendono essenziale l’espletamento della funzione difensiva in tale processo, né tantonneno comportano l’impossibilità di nominare un sostituto processuale.
Di contro, la previsione dell’escussione dei testi impone, semmai, di motivare in modo ancor più pregnante – onere non assolto dalla difesa del ricorrente – in ordine alla concreta impossibilità procedere con la nomina ex art. 102 cod. proc. pen. anche nel presente processo, pendente, al momento della richiesta di rinvio, nella fase dell’udienza preliminare.
Tra gli elementi positivamente valutabili, invece, vi è la priorità temporale dell’avviso di fissazione della comune d’udienza nei procedimenti concomitanti (cfr. su punto Sez. 5, n. 49454 del 13/11/2019, COGNOME, Rv. 277744-01).
Sebbene tale elemento non abbia i caratteri dell’assolutezza e possa essere bilanciato con altri parametri, deve rilevarsi che, nel caso in esame, sulla base della documentazione trasmessa e in assenza di altri elementi di segno contrario, i Giudici di merito hanno logicamente e correttamente motivato circa la prevalenza del presente processo rispetto a quello a carico di COGNOME, affermando che il rinvio all’udienza del 5 febbraio 2021 era stato per primo disposto nel presente procedimento, all’udienza del 5 novembre 2020, mentre nel giudizio a carico di COGNOME era stato disposto solo in data 22 gennaio 2021.
Anche per tale ultima ragione, dunque, deve confermarsi la motivazione resa dalla Corte territoriale e prima dal Tribunale e dal Giudice dell’udienza preliminare.
Il terzo motivo è fondato.
2.1. Quanto riportato nel ricorso, con cui il vizio della motivazione è stato dedotto anche quale travisamento della prova, risulta effettivamente dal verbale di trascrizione delle dichiarazioni del teste.
Nelle dichiarazioni all’udienza del 12 aprile 2022, il teste COGNOME ha esordito affermando: «La RAGIONE_SOCIALE ha contabilizzato dei costi non documentati fatti… erano delle fatture del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui abbiamo chiesto poi il controllo di coerenza esterna al… reparto collaterale del corpo, alla tenenza di Siniscola e Siniscola nell’occasione ci comunicò che aveva sotto verifica il RAGIONE_SOCIALE e aveva riscontrato oltre alla inesistenza di quelle quattro fatture, se non sbaglio, per 3 milioni e 600…» (cfr. pag. 4 del verbale di fonoregistrazione).
A questo punto, il Tribunale ha interrotto il teste, ammonendolo: «Non dia niente per scontato perché qui non c’è un processo verbale di constatazione, quindi deve essere specifico nelle dichiarazioni» (cfr. pag. 4 del verbale); salvo acquisire, al termine dell’escussione, la documentazione consultata dal teste, ossia i mastrini e le dichiarazioni IVA della Sky Log.
Nel corso dell’audizione, inoltre, il teste ha operato continui riferimenti ad un accertamento investigativo che sarebbe stato condotto dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE Siniscola e, in particolare, ha riferito di: un controllo incrociato con tale Tenenza (cfr. pag. 5); al mancato rinvenimento materiale delle fatture contestate al capo A) anche da parte della polizia giudiziaria di Siniscola (cfr. pagg. 5 e 6); ai riliev operati dalla citata Tenenza sulla duplicazione delle fatture di cui al capo B) ascritto all’imputato, affermando «noi ce ne eravamo accorti del duplicato e abbiamo chiesto accertamenti a Siniscola» (cfr. pagg. 7 e 8); a delle comunicazioni inviate dalla Tenenza di Siniscola in persona del maresciallo NOME COGNOME (cfr. pag. 13); alla competenza di tale ultima Tenenza ad indagare sul RAGIONE_SOCIALE (cfr. pag. 16) unico committente della RAGIONE_SOCIALE Log, emittente delle fatture contestate al capo A) dell’imputazione e destinatario di quelle di cui al capo B).
Per tale ragione, il difensore del ricorrente, al termine dell’escussione, ha avanzato la richiesta ex art. 507 cod. proc. pen. di audizione del teste NOME COGNOME, maresciallo della Guardia di RAGIONE_SOCIALE di Siniscola.
Il Tribunale, con l’ordinanza resa all’udienza del 12 aprile 2022, ha rigettato la richiesta, ritenendo «non assolutamente necessaria l’audizione dell’operante».
Con identica motivazione è stata respinta la medesima richiesta della difesa, reiterata alla successiva udienza del 12 settembre 2022.
2.2. Con l’atto di appello il ricorrente ha chiesto, ex art. 603 cod. proc. pen., che fosse rinnovata l’istruttoria dibattimentale, escutendo il teste NOME COGNOME, anche al fine di poter verificare la concretezza delle affermazioni del teste COGNOME all’udienza del 12 aprile 2022 (pagg. 5 e 6 appello).
La Corte territoriale ha ribadito la decisione del Tribunale, aggiungendo che la non necessarietà dell’assunzione della prova deriverebbe dal fatto che essa non riguarderebbe «direttamente la posizione della SKY LOG, bensì quella speculare del RAGIONE_SOCIALE» (cfr. pag. 6) e si tratterebbe «di attività di verifica documentale i cui esiti non necessitano di testimonianza (trattasi di documenti fiscali e relative registrazioni) e possono essere acquisiti in base a quanto riferito dal teste COGNOME che ha condotto le indagini sulla SKY LOG» (cfr. pag. 7).
Senonché, la rilevanza dei riferimenti operati dal teste COGNOME alle indagini condotte dalla tenenza di Siniscola, oltre ad emergere già dalla motivazione resa dal Giudice, che vi ha fatto riferimento (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza), è resa palese dallo stesso impianto motivo della pronuncia di secondo grado.
La Corte di appello, immediatamente dopo aver affermato la non necessità dell’acquisizione della prova richiesta, al fine di confermare la dichiarazione della penale responsabilità del ricorrente sia per il capo A) sia per il B), ha trascritto parte delle dichiarazioni rese dal teste COGNOME all’udienza del 12 aprile 2022, tra cui il primo inciso sopra riportato al par. 2.1., da cui si evince la rilevanza probatoria del controllo di coerenza esterna effettuato dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE Siniscola.
2.3. Ciò rende la motivazione della sentenza impugnata intrinsecamente contraddittoria, per avere la Corte di appello negato rilevanza probatoria, ex art. 603 cod. proc. pen., ad un elemento, invece, valorizzato ai fini della stessa dichiarazione di responsabilità dell’imputato.
La motivazione è in contraddizione anche con le dichiarazioni rese dal teste COGNOME e riportate nel verbale fonografico dell’udienza del 12 aprile 2022 – come evidenziato sopra al par. 2.1. cui si rinvia – in cui l’ufficiale della Guardia di Finanz di Aversa ha opera ripetuti riferimenti alla diversa attività di indagine condotta dalla tenenza di Siniscola, sulla società «speculare» (come definita dalla Corte di appello) del RAGIONE_SOCIALE.
2.4. Nel caso in esame non trova applicazione il principio di diritto secondo cui, in tema di testimonianza de relato, l’audizione della fonte diretta è richiesta a pena di inutilizzabilità solo qualora sia stata espressamente richiesta dalla parte, sicché non può ritenersi equivalente a tale richiesta la mera domanda di integrazione dell’istruttoria mediante l’esame degli stessi soggetti cui altri si siano riferiti per la conoscenza dei fatti, avanzata ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37064 del 12/03/2019, COGNOME, IRv. 276696-01; nonché Sez. 3, n. 6212 del 18/10/2017, dep. 2018, C., Rv. 272008-01; Sez. 5, n. 9274 del 03/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263062-01; v. anche sul punto Sez. 3, n. 33100 del 07/06/2022, F., Rv. 283651-02).
Il ricorrente non ha eccepito l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste COGNOME ma ha dedotto la contraddittorietà della motivazione relativa al rigetto della richiesta ex art. 603 cod. proc. pen.
Se sono utilizzabili, senza alcuna violazione dell’art. 195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni de relato qualora nel giudizio di primo grado la difesa non si sia avvalsa del diritto di esaminare la fonte della testimonianza indiretta e che la facoltà riconosciuta alla parte di richiedere nel giudizio di appello l’integrazione dell’istruttoria dibattimentale non può valere a consentire l’esercizio tardivo del diritto di accesso alla fonte del testimone indiretto, deve ribadirsi che la richiesta di rinnovazione deve comunque essere valutata secondo i criteri posti dall’art. 603 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 50346 del 22/10/2014, Palau, Rv. 261316-01), ossia rendendo sul punto una motivazione logica, coerente e non affetta da contraddittorietà intrinseca o estrinseca.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano affinché proceda ad un nuovo giudizio nei confronti del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 28/02/2024.