Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13710 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13710 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
NOME NOME, nato in Senegal il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 07/07/2023 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse, a mezzo p.e.c., in data 2 marzo 2024, dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente è imputato dei reati di cui ac;ili artt. 648 e 474 cod. pen., per ave detenuto -al fine di farne commercio- numerosi capi di abbigliamento ed accessori recanti marchi contraffatti, fatti aggravati dalla recidiva specifica e reiterat accertati in data 7 dicembre 2012, in Resana.
Avverso la sentenza emessa, a seguito della udienza cannerale non partecipata, dalla Corte di appello di Venezia il 7 luglio 2023, che confermava quella di condanna di primo grado del Tribunale di Treviso, propone ricorso il difensore di fiducia, affidando le proprie doglianze ad unico motivo processuale:
2.1. inosservanza della norma processuale (art. 178, comma 1, lett, c, cod. proc. pen., posta pena di nullità), non avendo la Corte tenuto in alcuna considerazione le conclusioni scritte trasmesse dal difensore di fiducia (nominato in data 24 aprile 2023, con nomina trasmessa alla Corte il 2 maggio successivo) in data 5 luglio 2023, solo due giorni prima (in luogo dei 5 previsti dalla norma) della data di udienza (7 luglio 2023), così differita per nuova citazione dell’imputato dalla precedenza udienza del 21 aprile 2024, il cui verbale era comunicato, unitamente al decreto di citazione in appello, in data 2 maggio 2023 al nuovo difensore costituito.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo unico di natura processuale.
2.1. Il Collegio ritiene di aderire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio cartolare d’appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, il termine di cinque giorni precedenti l’udienza per il deposito delle conclusioni della difesa, previsto dall’art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, perché il suo rispetto è imprescindibilmente funzionale a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio tra le parti nonché il necessario spazio di valutazione per il giudice (Sez. 6, n. 18483 del 29/03/2022, Rv. 283262; seguita da Sez. 5, n. 11467 del 22/11/2022, n.m.). Nello stesso senso, del resto, si era già espressa questa Corte nell’evidenziare come in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine del quinto giorno antecedente all’udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la memoria presentata dall’imputato oltre tale termine deve ritenersi tardiva (Sez. 1, n. 35305 del 21/05/2021, Rv. 281895). Alla medesima ratio, si osserva, sono ispirate le decisioni con cui la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che i termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall’art.
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16/1225/2024
611, cod. proc. pen., relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e-la sua inosservanza esime la Corte di cassazione dall’obbligo di prendere in esame le stesse, precisando che nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611, c.p.p., la richiesta della parte civile liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza (Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, Rv. 278719; Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, Rv. 281308).
2.2. Nella concreta fattispecie all’esame, l’udienza camerale non partecipata era fissata per il 7 luglio 2023, di tale data il difensore era edotto sin dal 2 maggio precedente, ma ha trasmesso le proprie conclusioni in cancelleria in data 5 luglio 2023, solo due giorni prima dell’udienza.
Segue alla inammissibilità del ricorso la c:ondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad esc udere la colpa nella determinazione della causa di inammissibili1:à, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consigliano di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 marzo GLYPH 24.