Tenuità del Fatto: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di non punire condotte illecite di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del sindacato di legittimità su tale valutazione, stabilendo quando un ricorso che ne contesta il diniego diventa inammissibile.
I Fatti del Caso e la Decisione della Corte d’Appello
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. I giudici di secondo grado avevano negato all’imputato il beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale aveva motivato la sua decisione sulla base di una valutazione negativa delle circostanze concrete del reato. In particolare, erano state prese in considerazione le specifiche modalità dell’azione, l’intensità dell’elemento soggettivo (il dolo), l’assenza di ragioni apprezzabili che potessero giustificare la condotta e, infine, una falsa rappresentazione di motivi di salute addotta dall’imputato.
La Valutazione sulla Tenuità del Fatto e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Il ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d’Appello dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando proprio la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. La questione centrale, quindi, non riguardava la sussistenza del reato in sé, ma la possibilità di considerarlo sufficientemente lieve da non meritare una sanzione penale. Qui emerge il ruolo della Corte di Cassazione come giudice di legittimità: il suo compito non è quello di riesaminare i fatti e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ragionamento dei giudici supremi è stato lineare e conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale. Essi hanno sottolineato che la valutazione sulla sussistenza o meno della tenuità del fatto è un apprezzamento di merito, basato sull’analisi di elementi fattuali come le modalità della condotta e l’intensità del dolo. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione chiara e coerente per escludere il beneficio, ancorandola a elementi concreti (intensità del dolo, assenza di giustificazioni, falsa rappresentazione). Poiché tale motivazione non presentava “evidenti vizi logici”, essa non poteva essere messa in discussione in sede di legittimità. In altre parole, la Cassazione non può creare una “diversa ed autonoma rivalutazione” dei fatti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione riafferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Chi intende ricorrere in Cassazione contro il diniego della tenuità del fatto non può limitarsi a proporre una diversa lettura delle circostanze, ma deve dimostrare che la motivazione del giudice di merito è palesemente illogica, contraddittoria o basata su un errore di diritto. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Quando un ricorso in Cassazione sulla tenuità del fatto è inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando contesta la valutazione dei fatti (come le modalità della condotta o l’intensità del dolo) compiuta dal giudice di merito, senza dimostrare che la motivazione di quest’ultimo sia affetta da vizi logici evidenti. La Cassazione non può riesaminare i fatti.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per escludere la tenuità del fatto nel caso specifico?
La Corte d’Appello ha escluso la tenuità del fatto basandosi su: l’intensità del dolo, l’assenza radicale di ragioni apprezzabili che giustificassero l’allontanamento e la falsa rappresentazione di motivi di salute da parte dell’imputato.
Quali sono le conseguenze concrete della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In base all’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15030 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15030 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di appello di Bologna escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto (in ragione dell’intensità del dolo, dell’assenza radicale di ragioni apprezzabili che potessero giustificare l’allontanamento, della falsa rappresentazione di motivi di salute); si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente