Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 14031 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14031 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Pisa il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 7/11/2022 emessa dalla Corte di appello di Genova visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; lette le conclusioni formulate dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME-, i qua insistono per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello confermava la condanna dell’imputato disposta i relazione all’art. 316-ter cod. pen., per effetto della quale veniva determin pena di mesi tre di reclusione, convertita in €22.500,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, formulando du motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell’art. 131-bis cod. pen vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello non aveva adeguatamente valutato i presupposti applicativi dell’istituto della particolare tenuità del fa considerando che l’imputato aveva restituito l’importo del finanziamento che, seguito di accertamenti, era risultato non spettante. La condotta restitu peraltro, era intervenuta subito dopo la richiesta e ben prima che interven l’iscrizione della notizia di reato.
Nella valutazione dell’offensività della condotta la Corte di appello non av tenuto conto dell’assoluta carenza di danno, posto che una parte del finanziamen ricevuto era spettante, mentre quella eccedente era stata restituita, maggio degli interessi.
2.2. Con il secondo motivo, censura il criterio di sostituzione della detentiva con quella pecuniaria, posto che, per effetto della declarator illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 28 del 2022, il criterio di ragguaglio prevede che l’importo minimo è pari ad €75,00, anziché ad €250,00.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte di appello, nell’escludere l’applicabilità della causa di non punib prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è incorsa nei vizi denunciati dal ricorren avendo adeguatamente motivato in ordine alla occasionalità del fatto ed alla gravità.
La Corte di appello ha ritenuto che sussistesse il solo requisito del limi pena edittale richiesto dall’art. 131-bis cod. pen., ritenendo che la modalit condotta e la gravità dell’offesa non consentissero di qualificare il fatto in di minima offensività.
Invero, il ricorrente ha sottolineato di non essere gravato da precedenti e le modalità di commissione del reato non escludo l’occasionalità della condotta.
Si tratta di un aspetto che è stato del tutto obliterato nella motivaz soprattutto ove si consideri che l’indebita percezione di erogazioni era collega un fatto di per sé dotato dei caratteri dell’eccezionalità (indennizzo per alluvionali), né sono emerse condotte poste in essere nell’attività imprendito dell’indagato astrattamente dimostrative della non occasionalità dell’inde
richiesta.
A ciò deve aggiungersi – anche ai fini della valutazione dell’offensività – che non è stato oggetto di valutazione il dato relativo alla revoca parziale dell’erogazione, così come sostenuto in ricorso dalla difesa.
Si tratta di un aspetto che avrebbe meritato maggior attenzione, posto che ove risulti accertata una parziale spettanza del contributo, l’offensività complessiva della condotta andrebbe rivalutata.
Infine, si ritiene che la condotta successiva al reato, consistita nella tempestiva restituzione dell’importo richiesto a seguito della revoca parziale del contributo, debba essere valutata ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
In base alla modifica dell’art. 131-bis, comma primo, cod. pen., introdotta dall’art.1, comma 1, lett.c) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, le modalità della condotta e l’esiguità del danno devono essere valutate anche alla luce della condotta susseguente al reato.
È pur vero che, nel caso di specie, la sentenza di appello è stata emessa prima dell’entrata in vigore della riforma, tuttavia, ciò non esclude che nel giudizio di rinvio debba tenersi conto della norma più favorevole medio tempore entrata in vigore.
Il secondo motivo di ricorso è fondato e non è assorbito dall’accoglimento del motivo relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Qualora nel giudizio di rinvio non dovesse riconoscersi l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., si porrà la questione concernente la legittimità del criterio di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria.
Il ricorrente lamenta che la Corte di appello, nel procedere alla conversione, non ha tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui prevede che il « valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché il «valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 del codice penale».
La Corte di appello avrebbe dovuto tener conto della suddetta pronuncia, posto che la determinazione della conversione della pena in misura fissa, anziché secondo il parametro variabile, determina l’illegalità della sanzione.
Occorre precisare, peraltro, che a seguito delle modifiche introdotte medio tempore dall’art.71, comma 1, lett.d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il criterio
di sostituzione delle sanzioni detentive brevi con la pena pecuniaria è stato ulteriormente modificato in melius per l’imputato. La nuova previsione dell’art. 56 quater I. 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che il valore giornaliero da impiegare per la sostituzione della pena pecuniaria non può essere inferiore a euro 5 e superiore a euro 2.500.
Trattandosi di norma penale di favore, della stessa dovrà tenersi conto nell’eventuale rideterminazione della sanzione pecuniaria all’esito del giudizio di rinvio.
Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, dovendo la Corte di appello procedere a nuovo giudizio in applicazione dei principi indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.
Così deciso il 13 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Preide/1Ite