Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24757 Anno 2024
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Penale Sent. Sez. 1 Num. 24757 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo
Il PG conclude riportandosi alla memoria già depositata, inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO, riportandosi ai motivi di ricorso, ne chiede l’accoglimento;
LAVV_NOTAIO COGNOME NOME si associa alle conclusioni del collega.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 18 maggio 2023, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani del 6 aprile 2022, con la quale era stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione, in ordine ai seguenti reati, commessi il 18 maggio 2020 in Canosa di Puglia e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione interna:
tentato omicidio di COGNOME NOME, ai sensi degli artt. 56 e 575 cod. pen., perché, sparando due colpi con la pistola di cui al capo 2 (uno dei quali aveva attinto la vittima alla gamba sinistra all’altezza del femore), aveva posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne il decesso, non avvenuto per cause a lui indipendenti; in particolare, il giudice di merito ha accertato che l’imputato, prima di sparare, aveva urlato alla vittima: «sei un pezzo di merda io ora ti uccido» e aveva mirato al volto della stessa, non riuscendo nel suo intento, perché la medesima era riuscita a spostare il braccio dell’imputato, deviando in tal modo il colpo;
detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché aveva illegalmente detenuto e posto in luogo pubblico una pistola cal. 9 corto.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 56 e 575 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado in merito al ritenuto perfezionamento del tentativo del reato di omicidio, avrebbe trascurato di considerare che, dalla lettura degli atti, era emerso che l’imputato, pur avendo avuto la possibilità di continuare l’azione delinquenziale, aveva deciso di non esplodere ulteriori colpi d’arma da fuoco nei confronti della vittima inerme, ma aveva deciso di allontanarsi dal luogo dell’agguato.
Sul punto, infatti, la Corte territoriale avrebbe posto in essere un vero e proprio travisamento della prova, nel momento in cui ha affermato che non vi erano elementi in forza dei quali poter ritenere che l’imputato, dopo aver esploso i colpi, fosse stato a conoscenza delle conseguenze che tali colpi avevano determinato sulla persona della vittima.
Secondo il ricorrente, invece, dalla lettura degli atti (in particolare, dalla visione dei fotogrammi), era emerso proprio il contrario, come già accertato dal giudice di primo grado, che aveva rilevato come l’imputato, dopo aver sparato i colpi, si fosse nuovamente avvicinato alla vittima, che stava gattonando con la
gamba ferita, e avesse nuovamente puntato l’arma nei suoi confronti, per poi desistere dall’azione e andare via.
In ogni caso, nel ricorso si evidenzia come la Corte di appello avrebbe omesso di accertare la mancanza ab origine dell’animus necandi, considerando che l’imputato aveva inizialmente puntato la pistola al volto della vittima solo per intimidirla (non essendoci agli atti alcun elemento idoneo a provare il contrario) e che la stessa vittima aveva dichiarato che l’imputato non aveva sbagliato mira, ma aveva sin dal principio deciso di colpirla alla gamba, con il solo fine di ferirla, ma non anche con l’intento di ucciderla, come anche confermato dal fatto che il giudice di merito non ha saputo indicare un chiaro movente, idoneo a giustificare un’azione delinquenziale così grave.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Giova in diritto evidenziare che, in tema di omicidio tentato, la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall’agente. Ne consegue che, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’animus necandi, assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post, con riferimento alla situazione che si presentava all’imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, COGNOME, Rv. 257208).
Nel caso di specie, la Corte di appello, che ha fornito sul punto una motivazione ineccepibile, ha fornito una ricostruzione del fatto in forza del quale ha ritenuto perfezionato il reato di omicidio, nella sua forma tentata, anche sotto il profilo dell’animus necandi.
In particolare, il giudice di appello ha evidenziato come l’imputato aveva inizialmente fallito un primo tentativo di sparare alla vittima, per la pronta reazione della stessa, come era emerso dalle nitide riprese filmate e dai relativi fotogrammi da esse estrapolati: l’imputato, infatti, aveva sparato il colpo impugnando l’arma da fuoco ad altezza uomo e la vittima, sollevando il braccio sinistro, aveva posto il marsupio a protezione del suo addome, opponendo allo sparatore l’altro braccio, urtando visibilmente il suo corpo, tanto da compromettere la direzione del colpo e da determinare il fortunoso impatto con le chiavi contenute nel medesimo marsupio, anziché con la propria persona.
Il secondo colpo, poi, era stato esploso in rapidissima successione, mentre la vittima, roteando le braccia in senso difensivo, si era flessa leggermente in avanti per salire sulla piattaforma lastricata antistante, condotta che non aveva impedito l’impatto del colpo all’inguine della parte offesa.
Secondo il giudice di appello, quindi, il colpo diretto verso la parte alta dell’arto inferiore sinistro, un distretto corporeo interessato dal transito dell’arteria femorale la cui recisione avrebbe potuto aver effetti letali, era un elemento comprovante l’idoneità dell’azione e l’univoca direzione della stessa a cagionare la morte di NOME.
Sul punto, la Corte territoriale ha richiamato la sentenza del giudice di primo grado, il quale aveva evidenziato che vi erano più elementi estrinseci in forza dei quali poter ritenere la sussistenza dell’animus necandi: il fatto che l’imputato non avesse saputo fornire una ragione valida circa il possesso dell’arma quando aveva incontrato, per la seconda volta e in un luogo poco distante, la vittima; il fatto che tra le parti vi fossero stati degli attriti (sul punto, il fatto che l’imput e la parte offesa avevano offerto un contributo conoscitivo insoddisfacente ai fini dell’individuazione del movente era sintomatico della sussistenza di motivi di attrito o di insofferenza più attuali e gravi tra i due rispetto a quell genericamente dichiarati dagli stessi); la rapidità con la quale l’imputato aveva sparato (intimorito che la parte offesa potesse aggredirlo, aveva immediatamente sparato alle gambe della vittima); la reiterazione dei colpi, esplosi in rapida successione e a distanza ravvicinata con la vittima; la condotta difensiva della vittima, che – da sola – era stata idonea a impedire l’evento mortale, essendo riuscita a evitare che il primo sparo andasse a segno e che il secondo determinasse conseguenze più gravi; la direzione dei colpi esplosi (dalla visione delle immagini delle telecamere e dalla dichiarazioni del teste COGNOME COGNOME era emerso che l’imputato aveva rivolto la canna della pistola al volto e al busto della vittima, circostanza non smentita dalle dichiarazioni di quest’ultima, che – per le modalità dell’azione – non era stata in grado di comprendere in maniera analitica dove la pistola fosse stata effettivamente puntata); le espressioni usate dall’imputato durante l’azione (lo stesso, infatti, aveva affermato «io ti uccido», nel momento in cui aveva aggredito la vittima). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sotto il profilo del perfezionamento del tentativo, poi, costituiva elemento del tutto secondario che non fossero stati raggiunti organi vitali della vittima, posto che, in tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o anche l’inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l’intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell’agente, come un imprevisto
movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702).
Il ricorrente, quindi, nel momento in cui contesta la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato l’istituto della desistenza, non si confronta con il fatto che entrambi i giudici di merito hanno evidenziato che la condotta accertata fosse stata idonea a determinare il decesso della parte offesa e, quindi, avesse perfezionato il reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen., anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo.
D’altronde, nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il c.d. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226).
Ai sensi dell’art. 56, terzo comma, cod. pen., infatti, «se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano di per sé un reato diverso».
Pertanto, la desistenza volontaria, se da una parte esclude la responsabilità penale per gli atti compiuti in quanto questi costituiscano tentativo del delitto cui erano rivolti, dall’altra non esclude tale responsabilità per gli atti medesimi se e in quanto questi costituiscano di per sé un reato diverso, a maggior ragione se tali eventi comprendono – di per sé – i requisiti di quel tentativo del reato che il desistente aveva voluto porre in essere ab initio.
In conclusione, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il fatto che l’imputato non avesse inteso ulteriormente colpire la vittima non poteva costituire un elemento rilevante sotto il profilo della desistenza, posto che si trattava di circostanza successiva all’avvenuta esecuzione di atti idonei e inequivoci e che i giudici di merito hanno entrambi ritenuto e logicamente spiegato come la condotta accertata fino a quel punto avesse già di per sé perfezionato il reato ex artt. 56 e 575 cod. pen.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/03/2024