Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24749 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24749 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato a MERANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/11/2023 del TRIB. LIBERTA di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28.11.2023,k il Tribunale di Trento ha rigettato l’istanza di rie presentata nell’interesse di NOME avverso l’ordinanza emessa dal G.I.P. del medesim Tribunale, impositiva della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nei co della predettoUn ordine al delitto di cui alli art. 56-624-bis cod. pen.
2.Ricorre per cassazione l’indagata, tramite il difensore di fiducia, deduce innanzitutto, la nullità dell’ordinanza impugnata per erronea valutazione della condotta predetta. L’ordinanza impugnata ritiene sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del r tentato furto in abitazione perché l’indagata si sarebbe messa a girare per l’abitaz andando verso il salotto. Tuttavia dall’esame della querela della persona offesa risulta ch predetta è stata fermata immediatamente NOMEro all’atto del suo ingresso nell’abitazio essendo stata subito scorta dalla persona offesa; sicché i giudici sono incorsi in un evid vizio di travisamento delle risultanze processuali, cadendo in errore idoneo a disartic l’intero ragionamento probatorio; a ciò si aggiunga che l’ingresso nell’abitazione n avvenuto con forzatura della porta e con strumenti atti allo scasso ed era finalizz
chiedere la possibilità di un impiego come donna delle pulizie NOMEro come badante. Si deduce altresì l’assenza della univocità degli atti. Dall’esame della documentazione non ravvisano elementi diretti univocamente a compiere il reato di furto; l’atto esecuti delitto di furto si ha solo quando l’intenzione dell’agente sia proprio quella di rubar intenzione può essere desunta non soltanto dalla significazione obiettiva dell’attività po essere ma anche da elementi sintomatici (quale ad esempio la disponibilità di un piede porco), laddove nel caso di specie la stessa indagata si era qualificata come NOME come persona introdottasi in casa per cercare lavoro presso l’abitazione della persona offes
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 d convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua a applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, c modificato dall’art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 – senza l’intervento delle parti che hanno cos concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; r
n e il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Nel prNOMEdimento impugnato sono illustrati, con adeguata motivazione, i gravi indizi colpevolezza emersi nei confronti dell’indagata.
In particolare, il Tribunale, con valutazione del tutto ragionevole, ha ritenuto dec circostanza che l’indagata si fosse introdotta all’interno dell’abitazione della persona che l’aveva scorta aggirarsi per la casa, senza una effettiva ragione giustificatrice quella di appropriarsi di beni in essa custoditi – essendo palesemente sconfessata dalle a emergenze processuali (in particolare dalle sommarie informazioni rese dal vicino di casa) testi dell’indagata secondo cui ella quel giorno si sarebbe recata presso il condominio i insisteva anche l’abitazione della vittima e avrebbe bussato a diverse porte, essendo a ricerca di un’occupazione come domestica o badante. D’altra parte, la stessa indagata ha ammesso di essersi introdotta nella casa della persona offesa aprendo essa stessa la port che non era chiusa a chiave, sia pure assumendo di avere prima bussato, di essere rimasta sull’uscio e di essersi presentata alla persona offesa come NOMENOME salvo venire da que subito tacciata di essere una ladra, laddove la versione del fatto resa dalla persona off come quella del vicino di casa – esclude che la donna abbia bussato al campanello e depone per la sua piena introduzione all’interno dell’appartamento con direzione verso il sa D’altra parte, la vittima ha spiegato anche di essersi accorta per caso della pres dell’estranea nella sua casa, avendola ad un certo punto scorta con la coda dell’occhio ment era intenta a cucinare.
Il Tribunale non ha poi trascurato di evidenziare come l’indagata, una volta scopert bloccata da coloro che erano accorsi in aiuto dell’anziana signora attirati dalle sue avesse profferito le seguenti testuali parole : ” Lasciami andare via sennò sono guai per t Indi, ha concluso il Tribunale che la circostanza che la prevenuta sia entrata di soppiatt sia subito messa a girare per casa andando verso il soggiorno, lì dove non c’era proprietaria, riveli che la predetta non si sia affatto presentata alla persona off proporsi quale badante, ma che, per contro, sia entrata e si sia nell’immediato posta ricerca di beni di cui impossessarsi, non riuscendo nel proprio intento unicamente perc sorpresa ben presto dalla persona offesa.
Ciò posto, si deve ricordare che, come chiarito dalle Sezioni Unite, «in tema di mis cautelar’ personali, allorché sia enunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazion prNOMEdimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla pecu natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità d quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivaz
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riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
Ne consegue che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pe delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 dello stesso codice è rilevabile in cas soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanz manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del prNOMEdimento impugnato» motivazione, questa Corte ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità d e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure c pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diver valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, cfr. altresì Sez. F, Merj 248698); sicché, tali essendo i canoni ermeneutici cui è ancorato il giudizio di questa Cor legittimità, va rilevato che, nel caso in esame, da un lato, la motivazione o dall’ordinanza impugnata non risulta inficiata da manifesta illogicità né viziata in d dall’altro, che i motivi di ricorso, anziché confrontarsi specificamente con l’an motivazione, si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione di circostanz analizzate dai giudici della cautela.
I giudici della cautela hanno, in buona sostanza, evidenziato che la NOME è stata rinve aggirarsi all’interno dell’abitazione della persona offesa senza alcuna giustificazion assoluta inverosimiglianza della versione fornita dall’indagata (secondo la quale il suo in sarebbe stato quello di “proporsi” come badante), in quanto in contraddizione con quant riferito dalla persona offesa, dai vicini e dai nipoti intervenuti allertati dalle urla de
Dalle ragioni esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata d profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore dell cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/2/2024.