Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24364 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24364 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato ad Alghero il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari emessa in data 17/05/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’imputato, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari confermava la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Sassari in data 14/11/2017, con cui NOME COGNOME era
stato condannato a pena di giustizia per il reato di tentato furto in abitazione, in Alghero il 12/07/2016.
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1 violazione di legge, in riferimento all’art. 56 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata ha contraddittoriamente affermato, dapprima, che il ricorrente si era introdotto nell’abitazione in uso a NOME e, poi, che si era affacciato alla portafinestra del terrazzo, quest’ultima condotta senza alcun dubbio priva di univoco significato, con conseguente travisamento della prova, posto che la persona offesa non ha mai riferito che l’imputato si fosse introdotto all’interno dell’abitazione; ciò rende evidente come la condotta del ricorrente non integrasse l’univocità degli atti richiesti per la rilevanza del tentativo punibile, posto che la condotta non poteva considerarsi iniziata, non essendo neanche possibile individuare l’oggetto del furto, né essendo stato accertato il pericolo in concreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è fondato.
In riferimento al reato di cui al capo b) dell’imputazione, di furto tentato nell’abitazione in uso a NOME NOME, dalla sentenza impugnata emerge che il denunciante aveva riferito che, mentre si trovava all’interno dell’abitazione sita al piano terra dell’immobile sito alla INDIRIZZO, avendo sentito il cane abbaiare, aveva notato un uomo che si affacciava alla portafinestra del terrazzo posteriore, il quale si era poi dileguato a bordo di una mountainbike; successivamente, la sentenza impugnata ricorda come la persona offesa avesse specificato che, dopo aver udito il cane abbaiare, “aveva scorto, vicino alla porta finestra del salone che dava sul terrazzo posteriore rispetto all’ingresso principale dell’abitazione, un individuo…”
La Corte di merito ha ritenuto che “appare ragionevole ritenere che il COGNOME avesse fatto ingresso dal terrazzo posteriore rispetto all’ingresso principale dell’unità immobiliare …..al fine di verificare che all’interno non vi fosse nessuno, per poi impossessarsi dei beni ivi rinvenibili….”, proposito che poi non aveva potuto realizzare per essere stato scoperto dal COGNOME.
Da tali passaggi motivazionali – riferiti, rispettivamente, alla motivazione della sentenza di primo grado ed alle dichiarazioni del COGNOME – non emerge, effettivamente, alcuna condotta di ingresso dell’imputato all’interno
dell’abitazione in uso al COGNOME, posto che, come detto, il COGNOME si era affacciato alla porta finestra o – secondo quanto dichiarato dal COGNOME – era stato sorpreso accanto alla porta finestra. In nessun punto della motivazione, quindi, si specifica o si chiarisce se il COGNOME si fosse introdotto all’interno dell’abitazione stessa.
Come noto, in tema di tentativo, purché gli atti possano essere considerati univoci, gli stessi devono essere rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e l’id quod plerumque accidit, del fine perseguito dall’agente.
Il che significa verificare che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 1, n. 37091 del 19/07/2023, COGNOME NOME, Rv. 285282; Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, COGNOME ed altro, Rv. 269931; Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, COGNOME, Rv. 268644; Sez. 2, n. 25264 del 10/03/2016, GLYPH Colombo GLYPH ed GLYPH altro, GLYPH Rv. 267006; GLYPH Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Amatista, Rv. 264589).
Orientamento, questo, del resto già accreditato dalle Sezioni unite, che hanno avuto modo di chiarire che il requisito dell’univocità degli atti impone che gli stessi siano considerati in sé medesimi, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza (Sez. U, n. 28 del 25/10/2000, COGNOME, non massinnata sul punto; in senso conforme: Sez. 1, n. 4161 del 28/10/1986 dep. 04/04/1987, Melis, Rv. 175567). D’altra parte, del tutto consolidato è l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità in ordine al requisito dell’idoneità degli atti richiesto per la configurabilità del reato tentato, idoneità che deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità dell’azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l’attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 44148 del 07/07/2014, NOME, Rv. 260855; Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, COGNOME e altri, Rv. 248305; Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 05/02/1998, Tundo, Rv. 209688), indipendentemente dall’insuccesso determinato da fattori estranei (Sez. 6, n. 27323 del 20/05/2008, Rv. 240736; Sez. 6, n. 23706 del 17/02/2004, P.M. in proc. Fasano, Rv. 229135; Sez. 6, n. 27323 del 20/05/2008 – dep. 04/07/2008, Rv. 240736).
Nel caso in esame, al di là della citazione della giurisprudenza di legittimità, la sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la condotta dell’imputato – rimasto all’esterno dell’abitazione, posto che si era affacciato, al più, alla porta finestra sita al piano terra – debba essere
considerata manifestazione di un piano criminoso definitivamente approntato, considerando, altresì, che nessuna descrizione risulta svolta dello stato dei luoghi, allo scopo di comprendere se il COGNOME avesse potuto liberamente accedere al terrazzo dalla strada, ovvero avesse dovuto superare degli ostacoli per accedere alla terrazza dell’abitazione; né alcuna argomentazione risulta spese in riferimento alla realizzazione di una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice.
Ne discende, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Si
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Così deciso in Roma, il 01/03/2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente