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Targa alterata: quando è reato e non multa stradale

Un automobilista ha impugnato una condanna per aver modificato la propria targa con nastro adesivo. Sosteneva che si trattasse di un falso palese (falso grossolano) e che, al massimo, dovesse essere considerata un’infrazione amministrativa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la targa alterata integra il reato di falsità materiale. La Corte ha chiarito che la condotta è idonea a ingannare e che la sanzione amministrativa si applica solo a chi guida con una targa contraffatta da altri, non a chi la altera personalmente.

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Pubblicato il 29 novembre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Targa Alterata: Quando un “Ritocco” Diventa un Reato Penale

Modificare un numero o una lettera sulla targa della propria auto con un pezzo di nastro adesivo può sembrare una “furbata” per evitare multe, ma le conseguenze legali sono ben più serie di quanto si possa immaginare. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce definitivamente che una targa alterata non costituisce una semplice infrazione stradale, ma integra un vero e proprio reato di falso. Analizziamo insieme questa importante decisione.

I Fatti del Caso

Un automobilista veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di falsità materiale commessa dal privato su certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 del codice penale). La sua colpa era quella di aver modificato i dati identificativi della targa della propria autovettura applicando del nastro adesivo, con l’evidente scopo di eludere controlli e sanzioni, attribuendo le infrazioni al proprietario di un altro veicolo. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, proponeva ricorso in Cassazione.

I Motivi del Ricorso: Targa Alterata, Falso Grossolano o Semplice Multa?

La difesa dell’imputato si basava principalmente su due argomentazioni:
1. Il falso grossolano: Si sosteneva che la modifica fosse talmente evidente e rudimentale da costituire un “falso grossolano”, cioè una falsificazione incapace di trarre in inganno chiunque e, per questo, non punibile penalmente. In subordine, si chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
2. La violazione amministrativa: Si affermava che la condotta dovesse essere inquadrata non come reato, ma come illecito amministrativo previsto dall’articolo 100 del Codice della Strada, che sanziona chi circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha respinto tutte le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. La condanna è stata quindi confermata, con l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.

Le Motivazioni

La Corte di Cassazione ha fornito motivazioni chiare e nette per rigettare il ricorso. In primo luogo, ha escluso la configurabilità del “falso grossolano”. Il fatto che gli agenti di polizia si siano accorti dell’alterazione solo dopo aver effettuato specifici accertamenti dimostra che la modifica, per quanto semplice, era idonea a trarre in inganno, almeno in un primo momento. Una falsificazione è “grossolana” solo se macroscopicamente rilevabile, cosa che in questo caso non è avvenuta.

In secondo luogo, la Corte ha negato l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto. La valutazione ha tenuto conto della modalità della condotta, finalizzata ad attribuire ad altri le conseguenze delle proprie infrazioni stradali, e dell’intensità del dolo (l’intenzione criminale). Questi elementi sono stati ritenuti sufficienti per escludere la particolare tenuità dell’offesa.

Infine, e questo è il punto cruciale, è stata ribadita la differenza tra il reato di falso e l’illecito amministrativo. La Corte ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la condotta di chi modifica i dati della propria targa integra il reato di falsità materiale (artt. 477 e 482 c.p.). L’illecito amministrativo previsto dal Codice della Strada (art. 100, comma 12) si applica invece a chi circola con una targa contraffatta, a condizione che non sia l’autore della contraffazione. Nel momento in cui viene provato che il conducente è anche l’autore della modifica, la norma penale prevale su quella amministrativa.

Le Conclusioni

L’ordinanza in esame rappresenta un monito importante: alterare la targa del proprio veicolo, anche con metodi apparentemente banali come il nastro adesivo, non è un gioco. Si tratta di un reato penale che può portare a una condanna. La distinzione tra illecito penale e amministrativo è netta: se si è autori della falsificazione, si risponde del reato di falso. Questa decisione sottolinea la gravità di una condotta che non solo mira a eludere le sanzioni, ma che lede la fede pubblica e la fiducia nei documenti amministrativi, con il rischio concreto di danneggiare cittadini incolpevoli a cui potrebbero essere notificate multe non dovute.

Modificare la targa con del nastro adesivo è un reato?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che tale condotta integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 del codice penale), poiché la targa è considerata un’autorizzazione amministrativa alla circolazione.

Quando una falsificazione è considerata ‘grossolana’ e quindi non punibile?
Una falsificazione è ritenuta ‘grossolana’ solo quando è talmente evidente e palese da essere incapace di ingannare chiunque. Nel caso esaminato, poiché l’alterazione ha inizialmente tratto in inganno gli agenti di polizia, che l’hanno scoperta solo dopo accertamenti, non è stata considerata grossolana.

Perché non si applica la sanzione amministrativa del Codice della Strada per la targa alterata?
La sanzione amministrativa prevista dall’art. 100 del Codice della Strada punisce chi circola con una targa non propria o contraffatta, ma solo se non è l’autore della falsificazione. Se, come nel caso di specie, viene accertato che il conducente del veicolo è anche l’autore della modifica, si applica la norma penale, più grave, che sanziona il reato di falso.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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