Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14576 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14576 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 AVV_NOTAIO Corte d’appello di Trieste dato avviso alle parti;
lette la memoria e le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore AVV_NOTAIO parte civile RAGIONE_SOCIALE, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato e che l’imputato sia condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile, come da nota spese allegata;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’assenza di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è privo di specificità perché fondato su generici argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano le pagg. 3 e 4);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentai:e dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e AVV_NOTAIO somma di euro tremila in favore AVV_NOTAIO Cassa delle ammende;
rilevato, altresì, che dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue anche la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che si liquidano in complessivi C 2.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.NII.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e AVV_NOTAIO somma di euro tremila in favore AVV_NOTAIO Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.