Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26663 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26663 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Urrutia Piedrahita NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME COGNOME, con autonomi ricorsi, ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale sono sta condannati in relazione ad alcune cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina. I ricorre lamentano la medesima doglianza, concernente l’ erronea applicazione della legge in ordine al riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R.309/1990.
La censura è manifestamente infondata.
La Corte d’appello ha infatti evidenziato, con riferimento ad Urrutia, che l’imputato svolg una fiorente attività di spaccio su larga scala, tanto da offrire in vendita ai senegalesi una g partita di stupefacente, a suo dire già collocata sul mercato, e tanto da essere costretto a te una contabilità; inoltre il giudice ha richiamato il dato quantitativo di stupefacente de del valore di euro 5000,00, e la precedente cessione di 200 grammi di stupefacente emergente dalle intercettazioni telefoniche.
Quanto alla posizione di COGNOME, la Corte ha evidenziato 0;ré anche egli godesse di un proprio giro di clientela, con cui concordava autonomamente il prezzo della vendita al dettagli disponendo di un quantitativo discreto di stupefacente e svolgendo in modo sistematico l’attivi di spaccio.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dato quindi desumere GLYPH una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli st avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul giuridico.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia propo il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 1° marzo 2024