Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26637 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26637 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato in Canada il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento della sentenza senza rinvio per intervenuta prescrizione;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile per intempestività l’appello avverso la decisione del Tribunale di Bari che ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione in ordine al delitto di cui all’art. 367 cod. pen. commesso in Bari il 25 febbraio 2014.
La sentenza evidenzia come la decisione del Tribunale, emessa il 4 febbraio 2020, fosse stata depositata il 21 febbraio 2020, entro il termine di trenta giorni (5 marzo 2020), a partire dal quale erano decorsi i quarantacinque giorni entro i quali poter impugnare la sentenza.
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Poiché la decisione era stata appellata con atto depositato il 18 maggio 2020, ben oltre il termine determinato ex artt. 544, comma 3, e 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’impugnazione si rivelava tardiva con conseguente esecutività della decisione inefficacemente impugnata.
NOME COGNOME, per mezzo del difensore NOME COGNOME, ricorre avverso la citata sentenza deducendo quale unico motivo la violazione degli artt. 173, comma 2, 544, comma 3, e 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, 36 d.l. n. 23 del 2020.
La difesa rileva come, contrariamente a quanto emerge dalla decisione impugnata, l’impugnazione fosse tempestiva in quanto il termine per proporre impugnazione era sospeso ex art. 83, comma 2, d.l. cit., termine poi prorogato dall’art. 36 d.l. n. 23 del 2020.
Sulla base delle citate disposizioni emergenziali derogatorie degli ordinari termini di impugnazione nella parte in cui ne sospendevano il decorso, l’appello del 18 maggio 2020 doveva ritenersi tempestivamente proposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con conseguente annullamento della sentenza senza rinvio in quanto il reato era già prescritto al momento della decisione impugnata.
Ed invero, come espressamente previsto dagli artt. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il decorso dei termini processuali, incluso quello per proporre impugnazione, in ragione della pandemia da COVID-19, è sospeso sino al 15 aprile 2020, termine successivamente prorogato sino al 11 maggio 2020 dall’art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, nella I. 6 giugno 2020, n. 40.
Dalla decisione e dagli stessi atti consultabili in ragione della questione dedotta in questa sede (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) emerge che l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Bari del 4 febbraio 2020, depositata entro i trenta giorni fissati ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., è stata impugnata il 18 maggio 2020, in largo anticipo rispetto allo spirare dei di quarantacinque giorni previsti dall’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che sarebbero, invero, scaduti 22 giugno 2020.
La decisione resa dalla Corte di appello in violazione della citata normativa deve pertanto essere annullata.
Tenuto conto che la prescrizione è intervenuto il 25 agosto 2021, in assenza di cause di sospensione, al decorso di sette anni e sei mesi (sei anni ex art. 157, un anno e sei mesi ex art. 160 cod. pen.) dal momento del fatto commesso il 25 febbraio 2014, l’annullamento deve disposto senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.
Così deciso il 30/05/2024.