Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30428 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30428 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e tenuto, tra l’altro, a non allontanarsi dalla propria dimora in orario notturno, è risultato assente al controllo eseguito la sera del 13 febbraio 2022;
che, con il primo motivo, NOME reitera le censure, già svolte nella sede di merito, relative alla sussistenza degli elementi costitutivi, sul piano sia materiale che psicologico, del reato oggetto di addebito, che la Corte di appello ha respinto attraverso argomentazioni logicamente e giuridicamente ineccepibili e, precisamente, sul rilievo che egli risulta essersi arbitrariamente e deliberatamente allontanato dalla propria abitazione, secondo quanto incontrovertibilmente accertato dagli operanti;
che, con riferimento all’omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, la Corte di appello ha tratto argomento dall’elevata offensività della condotta, tradottasi nella radicale inosservanza della prescrizione anziché in un semplice ed episodico ritardo, e dall’intensità del dolo, comprovata dalla contingente irreperibilità dell’imputato (peraltro gravato da numerose, pregresse condanne), allontanatosi dalla propria abitazione, presumibilmente per più giorni consecutivi;
che la sentenza impugnata è, del pari, tetragona alle obiezioni difensive laddove riconosce la presenza delle condizioni per applicare la recidiva, avuto riguardo alla maggiore riprovevolezza del contegno posto in essere da chi, come NOME, già mostratosi, in passato, refrattario al rispetto delle regole poste a presidio della civile convivenza, ha palesato una ancor più intensa capacità a delinquere rendendosi protagonista dell’ennesima impresa delittuosa;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2024.