Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24404 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24404 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME, nato a Ercolano il DATA_NASCITA;
NOME, nato a Napoli DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA;
NOME, nato a Portici il DATA_NASCITA;
NOME NOME, nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/01/2024 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
sentito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse de ricorrenti, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame, proposta nell’interesse dei ricorrenti, avverso il decreto di sequestro probatorio, emesso dal Pubblico ministero di Torre Annunziata in data 13 dicembre 2023, avente ad oggetto documentazione trovata nel corso della perquisizione nelle abitazioni di NOME COGNOME (padre), NOME COGNOME e NOME COGNOME (figli) e nella sede della società RAGIONE_SOCIALE per il reato di turbata libertà degli incanti. Nel provvedimento si dava atto come i documenti sequestrati, relativi anche ad altre aziende costituite dai medesimi soggetti, fossero indispensabili per ricostruire le condotte simulatorie tenute dalle società succedutesi nell’aggiudicazione degli appalti per lo smaltimento dei rifiuti nel RAGIONE_SOCIALE di Pompei, riferibili al gruppo RAGIONE_SOCIALE, al fine di aggirare le interdittive antimafia.
Avverso tale ordinanza hanno presentato ricorso gli indagati, con un unico atto sottoscritto dal medesimo difensore, articolando i motivi di seguito indicati.
2.1. Violazione di legge per motivazione apparente in ordine al fumus del delitto di cui all’art. 353 cod. pen. in quanto il Tribunale di Napoli aveva confermato il decreto di sequestro probatorio nonostante fosse stato assunto con finalità esplorative come dimostrato sia dalla mancata descrizione dell’eventuale turbativa nell’aggiudicazione dell’appalto alla RAGIONE_SOCIALE; sia dal rispetto, da parte del RAGIONE_SOCIALE di Pompei, della disposta gestione straordinaria impartita dal AVV_NOTAIO di Padova, a seguito dell’interdittiva antimafia.
Inoltre, il provvedimento impugnato non aveva tenuto conto degli argomenti difensivi volti a dimostrare che la RAGIONE_SOCIALE non fosse subentrata alla precedente RAGIONE_SOCIALE, ma avesse vinto legittimamente l’appalto indetto dal RAGIONE_SOCIALE, spiegando che: a) la coincidenza di parte del personale delle due società rispondeva all’obbligo di legge stabilito dall’art. 50 del Testo Unico degli appalti; b) i mezzi della RAGIONE_SOCIALE non erano gli stessi della RAGIONE_SOCIALE; c) l’amministratore della RAGIONE_SOCIALE si era occupato del passaggio di cantiere e dell’assunzione dei dipendenti.
Infine, anche a volere ritenere che vi fosse stata la fittizia intestazione della RAGIONE_SOCIALE ad NOME e NOME, per occultare la reale titolarità del padre, NOME COGNOME, poiché detta operazione era avvenuta nel 2022, a distanza di tre anni dall’aggiudicazione dell’appalto, non è configurabile il delitto
di turbata libertà degli incanti per il quale è richiesto che le condotte fraudolent siano commesse prima o durante l’esplicazione della gara (Sez. 6, n. 5635 dell’8/10/2024).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza.
2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, alla luce del disposto dell’art. 253 cod. proc. pen., devono essere forniti di una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, al fine di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità – anche sotto il profilo procedimentale – circa i ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, cioè lo spossessamento del bene, e il fine perseguito, costituito dall’accertamento del fatto (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548; Corte EDU, 24 ottobre 1986, COGNOME contro NOME.K.).
A fronte poi di un’apprensione estesa, necessaria per l’espletamento delle indagini, è richiesto che vengano illustrate le ragioni che sorreggono il nesso pertinenziale tra l’oggetto del sequestro, il reato per cui si procede e la finali probatoria, selezionando quanto necessario per l’obiettivo perseguito.
E’ proprio questa delimitazione ad escludere che il sequestro probatorio assuma una valenza meramente esplorativa di notizie di reato diverse ed ulteriori rispetto a quella per cui si procede e trasformarsi da mezzo di ricerca della prova ad illegittimo atto compressivo di diritti individuali.
Il Tribunale del riesame di Napoli si è uniformato a detti criter ermeneutici spiegando come, a fronte del reato di turbativa d’asta commesso in data 26 luglio 2019, formalmente contestato nell’epigrafe del decreto, i risultati investigativi avevano messo in luce l’esistenza della continuità aziendale tra la società RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
La prima, riconducibile a NOME COGNOME, nel 2019 si era aggiudicata l’appalto per il servizio di igiene urbana del RAGIONE_SOCIALE di Pompei nonostante colpita da misura interdittiva antimafia del AVV_NOTAIO di Napoli il 19 gennaio 2018; la seconda, costituita a Padova nel 2018 da NOME e NOME COGNOME, aveva vinto l’appalto per la gestione integrata dei rifiuti urbani del RAGIONE_SOCIALE di
I
Pompei il 26 luglio 2019 ed era stata acquistata il 20 gennaio 2022 da NOME e NOME COGNOME, figli di NOME COGNOME.
Il 29 maggio 2023 anche detta seconda società veniva colpita da interdittiva antimafia emessa dal prefetto di Padova ritenendola “un abito nuovo utilizzato per nascondere un’azienda già colpita da provvedimenti interdittive perché intimamente legata ad un contesto di criminalità organizzata di stampo mafioso” (così pagina 4 dell’interdittiva testualmente riportata a pagina 2 del provvedimento impugnato).
Alla luce di questi elementi, ulteriormente supportati da oggettivi legami emersi tra le due società (personale, automezzi, tempistica degli appalti, eccetera) il Tribunale ha ritenuto legittimo il sequestro disposto dal pubblico ministero in quanto volto a ricostruire i rapporti tra le società, gli indagati e le condott simulatorie tenute per continuare a gestire l’attività di smaltimento dei rifiuti aggirando le interdittive antimafia applicate alla RAGIONE_SOCIALE.
Dunque, la pertinenzialità dei documenti sequestrati è stata correttamente ricondotta a questa articolata ipotesi accusatoria, senza nessuna pretesa esplorativa, il cui oggetto è stato delimitato a tre specifici ambiti: a) il ruolo NOME COGNOME all’interno della seconda società, vincitrice dell’appalto pubblico, RAGIONE_SOCIALE; b) la continuità aziendale tra le due società; c) attività di revisione e correzione di vizi documentali avvenute nella fase di gara o successivamente ad essa.
Il secondo motivo di ricorso è aspecifico perché incentrato sulla concreta fondatezza dell’accusa, sebbene in tema di sequestro probatorio il sindacato del giudice del riesame sia limitato alla verifica dell’astratta possibilità di sussumere i fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato ed al controllo dell’esatta relazione di immediatezza, di cui all’art. 253, comma 2, cod. proc. pen., tra la cosa sequestrata e l’illecito penale.
4.1. Il Tribunale ha fatto buon governo di detto principio facendo riferimento all’ipotesi di accusa, quale risultava dalle emergenze su cui si stavano sviluppando le indagini del Pubblico ministero e sugli elementi sintomatici dell’intestazione fittizia, volti ad aggirare la misura interdittiva antimafi astrattamente riconducibile alla fattispecie criminosa di cui all’art. 353 cod. pen., alla pertinenzialità dei documenti sequestrati al suo accertamento e alla verifica di eventuali anomalie procedurali della gara di appalto.
I plurimi approfondimenti che reclama il ricorrente altro non sono se non una valutazione sul merito dell’imputazione, che esula dai presupposti del sequestro probatorio, proprio perché trattasi di un mezzo di ricerca della prova del fatto-reato, cioè di uno degli strumenti necessari per il suo accertamento, all’esito
del quale soltanto sarà possibile procedere al vaglio della fondatezza o meno della “notitia criminis”.
4.2. In ordine alla data del commesso reato, deve ribadirsi che l’art. 353 cod. pen., in quanto reato di evento di pericolo, richiede, sul piano della tipicità rispetto alla fattispecie in esame, un’azione che abbia anche soltanto influito sullo svolgimento regolare di una gara di appalto, incidendo sul suo corretto andamento, tanto da ledere, pur potenzialmente (Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Cesosimo, Rv. 275163), l’interesse alla libera concorrenza e alla salvaguardia della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 41094 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 256682; Sez. 6, n. 12821 dell’11/03/2013, Adami, Rv. 254905).
Poiché la condotta, anche pericolosa, è costituita dal turbamento del procedimento amministrativo nella scelta del contraente, la data del commesso reato è quella in cui questa avviene, dunque l’aggiudicazione della gara. Le condotte antecedenti e successive sono soltanto «mezzi fraudolenti», cioè attività ingannevoli di qualsiasi genere diverse dalle condotte tipiche descritte dalla norma (Sez. 6, n. 24772 del 24/02/2022, Ieffi, Rv. 283606), dirette ad incidere sul corretto svolgimento di una gara già avviata (Sez. 6, n. 44701 del 19/10/2021, Ricco, Rv. 282743) e diverse dalle mere falsità realizzate per accedere alla gara, come invece avvenuto nel caso della sentenza citata dal ricorrente (Sez. 6, n. 5635 del 28/11/2023, COGNOME, non. Mass.).
Soprattutto per gare pubbliche di una certa complessità, come quella in esame, l’accertamento dei «mezzi fraudolenti» impone l’assunzione di una visione d’insieme e non parcellizzata, volta a delineare correttamente il sistema illecito predisposto e a leggere le fasi successive all’aggiudicazione, per poterne apprezzare il completo sviluppo.
Il provvedimento impugnato, con una solida trama argomentativa fondata su dati documentali e in linea con la giurisprudenza di questa Corte, ha correttamente ritenuto che i «mezzi fraudolenti», richiesti dall’art. 353 cod. pen. per consumare il reato, fossero costituiti proprio dalla continuità aziendale tra la RAGIONE_SOCIALE, riferibile a NOME COGNOME e colpita da interdittiva antimafia, e la RAGIONE_SOCIALE, apparentemente riferibile a soggetti a lui estranei (NOME e NOME NOME), che si era aggiudicata il secondo appalto il 26 luglio 2019, successivamente rientrata nel patrimonio di NOME COGNOME tramite l’acquisto dei figli avvenuto il 20 gennaio 2022.
Alla stregua di tali argomenti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e ciascun ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore
della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 23 aprile 2024
GLYPH