Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24612 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24612 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GRUMO APPULA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto dott. NOME
COGNOME, che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Bari, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza di riesame presentata nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari il 28/11/2023. In esecuzione di un’ordinanza applicativa della custodia in carcere per il delitto di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobr 1990, n. 309, i Carabinieri di Bitonto avevano proceduto a perquisizione domiciliare sequestrando la somma di euro 13.500,00 suddivisa in banconote e monete di vario taglio; il sequestro preventivo d’urgenza del denaro era stato convalidato e con provvedimento in pari data il Giudice per le indagini preliminari aveva contestualmente disposto il sequestro ai sensi dell’art. 240 bis cod. pen. e 85 bis T.U. Stup.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso NOME COGNOME deducendo, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 321, 309, comma 9, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., 240 e 240 bis cod. pen. Secondo la difesa, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto annullare il provvedimento di sequestro preventivo per mancanza di motivazione con riguardo al periculum in mora in quanto la motivazione resa dal Giudice per le indagini preliminari si risolve nel rilievo che il periculum in mora sarebbe insito nella confiscabilità del bene, riducendosi la motivazione a una valorizzazione degli elementi rilevanti per il fumus. In difetto di specifica motivazione, il Tribunale del riesame non era legittimato a integrare la motivazione mancante.
2.1. Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, 321, 324 cod. proc. pen., 240 e 240 bis cod. pen. La difesa deduce che la motivazione integrativa resa dal Tribunale in ordine al periculum in mora è del tutto apodittica e meramente apparente. Il parametro sul quale si dovrebbe argomentare è l’esigenza anticipatoria della confisca, ma il Tribunale non si è attenuto a tale principio deducendo la pericolosità dalla confiscabilità del bene, facendo riferimento all’entità della somma sequestrata, priva di univoca concludenza, asserendo che la consistenza patrimoniale del soggetto colpito dalla misura reale sarebbe indicativa del pericolo, laddove si tratta di criterio previsto per il sequestro conservativo. Si contesta l’asserito rischio di dispersione conseguente alla generica circostanza, comune a tutti gli esseri umani, di dover provvedere alle spese necessarie alla vita quotidiana laddove il periculum in mora deve essere concreto e attuale e non meramente congetturale, tanto più
nel caso in esame in cui il nucleo familiare gode di una entrata mensile netta di euro 2.600.
2.2. Con il terzo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., 240, 240 bis e 322 ter cod. pen. per avere il Tribunale del riesame rigettato l’istanza con riguardo alla provenienza del denaro sottoposto a sequestro. All’istanza di riesame erano stati allegati l’atto di acquisto dell’abitazione da parte dei genitori dell’indagato, la dichiarazione dei redditi del 2023 e le buste paga dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2023 relative al padre dell’indagato. Contrariamente a quanto indicato dal Tribunale, la dichiarazione reddituale di NOME COGNOME è stata prodotta dalla difesa e allegata alla domanda di riesame. Tale documentazione era più che sufficiente a dimostrare la provenienza lecita della somma rinvenuta presso l’abitazione dell’indagato. Il Tribunale ha motivato solo apparentemente sul punto ritenendo in maniera del tutto apodittica che il reddito complessivo familiare consentisse solo il sostentamento minimo per un nucleo di tre persone; ne ha fatto discendere la congettura che tale reddito fosse incompatibile con la somma sottoposta a sequestro, nonostante fosse dimostrata la percezione di una retribuzione netta pari ad euro 2.600 mensili da parte del genitore dell’indagato e nonostante i reati contestati coprano l’arco temporale agosto 2019-febbraio 2020, esaurendosi quattro anni prima del rinvenimento del denaro.
All’odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso invoca il principio secondo il quale in tema di impugnazioni cautelari reali, non è consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep.2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285747 – 01). La
difesa del ricorrente sostiene che il provvedimento genetico sarebbe privo di motivazione in merito al periculum in mora, ma tale doglianza risulta smentita dall’esame del provvedimento, ove si trova indicato a chiare lettere che il giudice ha ravvisato il pericolo di dispersione patrimoniale nell’inserimento dell’indagato in circuiti criminali legati al narcotraffico, con movimentazione di notevoli quantitativi di stupefacente.
Osserva il Collegio che gli altri motivi di ricorso, sebbene rubricati con riferimento al solo vizio deducibile ai sensi del combinato disposto degli artt.325, comma 1, e 324 cod. proc. pen., censurano la motivazione resa dal giudice del riesame che, contrariamente a quanto dedotto, non si è sottratto all’obbligo di indicare le ragioni del suo convincimento.
Il ricorrente è persona sottoposta a indagini per i reati di cui agli artt.74 e 73 T.U. Stup. e il provvedimento genetico si sostanzia in un sequestro funzionale all’esigenza di assicurare al processo cose di cui la legge prevede la confisca indipendentemente dalla attitudine delle stesse a dare luogo agli effetti e alle conseguenze, in termini di aggravamento, protrazione degli effetti, e reiterazione del reato, che riguardano il diverso sequestro preventivo disciplinato dall’art.321, comma 1, cod. proc. pen. Ciò non esclude che il provvedimento che dispone tale sequestro si possa fondare sulla mera confiscabilità dei beni. La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato la necessità che il giudice fornisca una concisa motivazione anche in relazione al periculum in mora sul quale si fonda il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 bis cod. pen., anche nel caso in cui oggetto del sequestro siano somme di denaro, dovendo illustrare, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U, n.36959 del 24/06/2021, NOME, Rv. 281848 – 01; Sez. 3, n.9206 del 07/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286021 – 01; Sez. 3, n.47054 del 22/09/2022, COGNOME, Rv. 283910 – 01;) Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.1. Il provvedimento impugnato ha, in primo luogo, evidenziato come il Giudice per le indagini preliminari avesse fornito adeguata motivazione in merito alla presunzione di illecita accumulazione e in merito alla sproporzione tra l’entità della somma sequestrata e le capacità reddituali dell’indagato, spiegando che il nucleo familiare gode in sostanza del solo reddito del padre dell’indagato e che i redditi dei genitori conviventi sono complessivamente esigui, osservando come la somma sequestrata sia pari a circa la metà del guadagno annuale del padre dell’indagato, ritenendola incompatibile con l’accumulazione del contante. Con
riguardo al periculum in mora si è ritenuto trattarsi di denaro contante, dunque di un bene che di per sé può essere agevolmente speso e reimpiegato, anche solo per affrontare le spese necessarie alla vita quotidiana, considerati i r dell’indagato e dei suoi familiari conviventi.
3.2. La motivazione, lungi dall’essere meramente apparente o di stile risulta circostanziata e coerente con gli atti a disposizione dell’au procedente sia con riguardo al profilo dell’assenza di prova circa la le provenienza sia con riguardo al periculum in mora; giova sottolineare come si possa a tal fine ritenere sufficiente l’indicazione che il bene potrebbe e nelle more del giudizio, modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alien che, nel caso concreto, il giudice si è attenuto a tale principio (Sez. 5, n. del 29/09/2022, Poerio, Rv. 283810 – 01).
Tali sono le ragioni per le quali il ricorso non può trovare accogliment Al rigetto segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spe processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 28 maggio 2024 Il Consigliere m estensore
Il Presidente