Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24730 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24730 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE omissis
IRAGIONE_SOCIALE
I nato il I
avverso l’ordinanza del 8/04/2022 della Corte di appello di Milano
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Monza 1’8 aprile 2022, con la quale l’odierno ricorrente era stato condannato alle pene di legge per il reato di cui
all’art. 572, commi 1 e 2 , cod. pen., disponendo l’esecuzione della sentenza.
Secondo la Corte di appello, l’impugnazione di merito risultava non scrutinabile in quanto essa veicolava, quale unica richiesta, la nullità della pronuncia di primo grado per omessa traduzione nella lingua comprensibile all’imputato alloglotta; poiché l’effetto della mancata traduzione si riverberava nella mera inefficacia della pronuncia – e non già nella sua nullità – unico rimedio esperibile avrebbe dovuto essere la richiesta da avanzarsi, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., di restituzione nel termine per impugnare, una volta ottenuta dall’imputato la traduzione mancante.
RAGIONE_SOCIALE I.P. RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 143 e 175 cod. proc. pen.
I giudici di secondo grado hanno violato la legge laddove, nel dichiarare inammissibile l’appello, hanno disposto l’esecuzione della sentenza, in totale inosservanza del principio che sostiene che la omessa traduzione della sentenza non produca nullità, ma solo lo slittamento del termine per impugnarla: tale riattivazione del diritto alla impugnazione deve essere, tuttavia, generata da una richiesta di restituzione nel termine, che esprima il concreto interesse dell’imputato alla conoscenza della motivazione della sentenza nella lingua a lui nota. La Corte di appello non ha concesso rilevanza, e anzi la ha utilizzata in senso contrario, alla circostanza che la richiesta di restituzione in termini, di fatto, è stata introdotta con l’atto d’appello da parte della difesa che, nei termini di legge, ha eccepito la nullità della sentenza richiedendo, altresì, di sospendere i termini di impugnazione fino al momento della traduzione e della notifica della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.L’ordinanza della Corte di appello di Milano, se confermata, determinerebbe, infatti, un “corto circuito” logico, il cui effetto risultereb essere quello di consolidare, formalmente, una violazione di un diritto difensivo dell’imputato.
2.1.In particolare, si osserva che:
la stessa ordinanza impugnata riconosce che RAGIONE_SOCIALE 1.P. RAGIONE_SOCIALE è imputato alloglotta, che non comprende la lingua italiana ed al quale, per tale ragione, è stata assicurata la presenza, nel giudizio di primo grado, di un interprete di madrelingua e la traduzione degli “atti di rilievo del primo procedimento”;
l’imputato, proprio in ragione di tale sua pacifica condizione, ha diritto alla traduzione, nella lingua conosciuta, della sentenza che lo ha condannato: sia quale esigenza assoluta – di poter comprendere, cioè, le ragioni per le quali è stato ritenuto penalmente responsabile di un reato – sia quale necessità funzionale, al fine di potere esperire le impugnazioni alle quali, per legge e Costituzione, ha diritto;
I.COGNOME. , tramite il difensore, ha proposto un appello tempestivo (ne dà atto la stessa ordinanza impugnata) e specifico, quanto al motivo dell’impugnazione, quale che ne sia la sua fondatezza.
Si è dunque al cospetto di un atto di appello pienamente ammissibile, quanto ai profili suddetti.
2.2.Ulteriore dato processualmente pacifico è che l’inammissibilità dell’appello è stata dichiarata dalla Corte di appello di Milano – come testualmente attestato nel dispositivo dell’ordinanza, – ai sensi dell’art. 591, lett. c) cod. proc. pen. Sono, in verità, richiamate anche altre disposizioni che non ineriscono, tuttavia, alla quaestio iuris, e cioè l’art. 592 cod. proc. pen. – che afferisce alla condanna delle spese per l’appello rigettato o dichiarato inammissibile – e l’art. 581 cod. proc. pen., il richiamo al quale è, tuttavia superfluo, perché già incluso nella citazione della disposizione precedente. Infatti, la lettera c) dell’art. 591 cod. proc. pen. statuisce che «l’appello è inammissibile (….) quando non sono osservate le disposizioni degli artt. 581, 582, 585 e 586 cod. proc. pen».
Tale rassegna porta ad escludere, nel caso di specie, la possibile rilevanza dell’art. 586 cod. proc. pen. – non venendo in rilievo, nel caso di specie, l’impugnazione di un’ordinanza emessa in sede dibattimentale -, dell’art. 585 cod. proc. pen., – non emergendo alcun profilo di tempestività dell’appello – e, infine, dell’art. 582 cod. proc. pen. – non apparendo alcun profilo di possibile vizio nelle modalità di presentazione dell’impugnazione
Per esclusione, dunque, l’inammissibilità dell’appello è stata pronunciata per inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 581 cod. proc. pen., nel testo preesistente alle modifiche di cui al d.lgs. n. 150/2022.
Ma, anche così ristretto l’orizzonte normativo di possibile rilevanza, non è dato comprendere come possa risultare giustificata, in diritto, una declaratoria, con ordinanza, di inammissibilità dell’impugnazione. Essa non lo è certamente per difetto di enunciazione specifica dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione, né delle richieste prospettate e neppure dei motivi o delle ragioni di diritto che sorreggono il gravame.
2.3. RAGIONE_SOCIALE In sintesi, l’impugnazione in questione non difettava certo di specificità su ciascuno degli “oggetti” enunciati dall’art. 581 cod. proc. pen.:
corretto o meno che fosse il petitum, esso non risultava in alcun modo aspecifico nei sensi di cui all’art. 581 cod. proc. pen.
Dunque, la Corte di merito ha dichiarato illegittimamente una inammissibilità fuori dai casi, di stretta tipizzazione, contemplati nella norma richiamata.
2.4.L’impugnazione avrebbe ben potuto essere delibata, insomma, dal giudice dell’appello, a prescindere dalla fondatezza o meno del petitum di nullità della sentenza.
A fronte, allora, di un ricorso non certo inammissibile, ma solo infondato quanto ad articolazione del petitum ritenendo cioè (condivísibilmente) che la mancata traduzione della sentenza non ne determini la nullità, ma solo la inefficacia – la Corte di appello avrebbe dovuto: a) riqualificare lo stesso petitum quale richiesta di inefficacia della sentenza, disponendo, comunque, la doverosa traduzione della sentenza; ovvero b) convertire comunque l’appello (ammissibile) in una richiesta di restituzione del termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., disponendo, al contempo, e comunque, la traduzione della sentenza.
2.5.Quanto alla prima alternativa decisoria prospettata, va ricordato che il giudice di appello ben può – senza esorbitare dalla sfera devolutiva, dell’impugnazione – accogliere il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell’appellante (Sez. U, n. 1 del 27/09/1995 – dep. 04/01/1996, COGNOME, Rv. 203096). Ciò significa che – a fronte di una richiesta di nullità della intera sentenza per la mancata traduzione – il giudice dell’appello avrebbe ben potuto disattendere la conseguenza dell’effetto processuale (nullità) riconoscendo tuttavia la fondatezza dell’antecedente (mancata traduzione), così pervenendo alla declaratoria di inefficacia della pronuncia di primo grado, e comunque, disponendone la traduzione.
Soprattutto, la Corte di appello ben avrebbe potuto (seconda alternativa decisoria) convertire l’appello in una richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen.
È ben vero che questa Corte ha più volte affermato che l’istanza di restituzione nel termine proposta dall’imputato dichiarato assente a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021, dep. 2022, Okoro, Rv. 282566).
Nel caso di specie, però, il rapporto è a termini esattamente invertiti: si tratta di convertire un appello (dunque, pacificamente, un mezzo di
impugnazione) in una richiesta di restituzione nel termine (per poter proporre legittimamente altra impugnazione), non di trasformare quest’ultima in qualcosa che non è.
Il principio di conservazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in quanto applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, sarebbe certamente rispettato, perché applicato alla conservazione di effetti di un atto sicuramente qualificabile quale impugnazione.
2.6.Né, infine, l’argomentazione della Corte di appello milanese può essere seguita nel richiamo conclusivo alla costruzione sistematica offerta da Sez. 2, n.22465 del 28 aprile 2022, NOME COGNOME, Rv 283407, secondo la quale nel caso di mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all’imputato alloglotto, questi può richiedere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di impugnazione, la restituzione nel predetto termine correlato alla traduzione del provvedimento, con nuova decorrenza, in ogni caso, dal momento in cui la sentenza venga messa a disposizione dell’imputato nella lingua a lui comprensibile.
Si tratta di un indirizzo minoritario che addossa all’imputato alloglotta un onere impugnatorio (quale quello di avanzare domanda di restituzione in termine, ex art. 175 cod. proc. pen., entro dieci giorni dalla scadenza del termine per appellare una sentenza pacificamente priva di efficacia nei suoi confronti) in alcun modo ricavabile dal sistema processuale ed il cui inadempimento andrebbe a generare, nella logica di quella decisione, effetti preclusivi di assai dubbia compatibilità costituzionale.
Deve, pertanto, ribadirsi il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all’imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana non integra un’ipotesi di nullità ma, se vi sia stata specifica richiesta della traduzione, i termini pe impugnare, nei confronti del solo imputato, decorrono dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota (Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, COGNOME, Rv. 283965 – 01).
In ogni caso, il richiamo alla soluzione della sentenza n. 22465/2022 da parte della Corte di appello milanese appare, nella specie, del tutto eccentrico.
Invero, nella presente vicenda processuale, l’atto di appello è stato tempestivamente proposto, sicché è improprio il richiamo all’intera catena argomentativa della pronuncia di legittimità la quale, viceversa, si fonda proprio sul contrario presupposto. A meno di non ritenere che l’imputato avrebbe dovuto: o non proporre un atto di appello (com’era invece suo diritto fare), ma soltanto una richiesta di restituzione del termine ex art. 175 cod. proc. pen.;
ovvero accompagnare l’atto di appello con una successiva richiesta di remissione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen.
La ordinanza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Deve, inoltre, essere revocata la dichiarazione di esecutività della sentenza di primo grado.
La cancelleria provvederà all’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO Generale in Sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annullala l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Revoca la dichiarazione di esecutività della sentenza di primo grado.
Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO Generale in Sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.