Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18525 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18525 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato l’affermazione di responsabilità per la contravvenzione di cui all’art. 75, comma 2, D. Igs. n. 159 del 2011;
ritenuto manifestamente infondato l’unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione dell’art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011, in punto di omessa rivalutazione della pericolosità sociale nonostante la sospensione della esecuzione della misura per effetto di detenzione di lunga durata;
ricordato che – successivamente alla pronuncia n. 291 del 2013 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 de legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché, in via consequenziale, del subentrato art. 15 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono che, nel caso di sospensione dell’esecuzione di una misura di prevenzione personale a causa dello stato di detenzione, per espiazione di pena, del sottoposto, l’organo giudiziario che ha adottato la misura valuti, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato, al momento della cessata espiazione della pena ed ai fini dell’eventuale nuova applicazione della misura di prevenzione – è intervenuto il legislatore, che ha dettato apposita disciplina di recepimento, novellando, per effetto dell’art. 4, comma 1, legge 17 ottobre 2017, n. 161, l’art. 14 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel quale sono stati inseriti i commi 2-bis e 2-ter;
ricordato che, secondo le nuove disposizioni, l’esecuzione della sorveglianza speciale rimane sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare (comma 2-bis) o a detenzione per espiazione di pena (comma 2-ter) e che nel caso di detenzione per espiazione pena ultrabiennale, è necessaria la verifica della attuale pericolosità del proposto ad opera del tribunale, anche d’ufficio;
ritenuto che il tenore letterale della disposizione, che ricollega la durata biennale solo alla detenzione patita in costanza della sospensione della sorveglianza speciale già applicata e non alla detenzione patita prima dell’applicazione della misura di prevenzione personale, impone di ritenere che «nel caso in cui la sorveglianza speciale sia stata disposi:a nei confronti di soggetto rimasto detenuto, in espiazione pena, per più di due anni, la rivalutazione della pericolosità sociale è necessaria solo se sia decorso un biennio tra la data di emissione del provvedimento applicativo e la sua concreta esecuzione» (Sez. U 51407 del 21/06/2018, M. Rv. 273952; Sez. 1, n. 15396 del 17/01/2023, Mazzaro, Rv. 284482);
considerato che, nel caso in esame, pertanto, come già rilevato dai giudici di merito, posto che tra il decreto che ha disposto la misura di prevenzione personale, emesso il 16 luglio 2018 e l’inizio dell’esecuzione, con la notifica del decreto ed il verbale di sottoposizione agli obblighi il 27 novembre 2019, è decorso un periodo inferiore a due anni e che, d’altro canto, il ricorrente ha patito un periodo detentivo di soli un anno e quattro mesi;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 1 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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Il President