Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35882 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35882 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 09/01/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Reggio Calabria
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata .
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da NOME COGNOME, condannando il RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE‘istante RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 167.314,29.
1.1. NOME era stato sottoposto a misura cautelare con ordinanza del Gip del Tribunale di Reggio Calabria in data 22 dicembre 2015, in quanto gravemente indiziato in ordine al delitto di cui agli artt. 629, 628 cod. pen. e art. 7 legge 203/91. In data 10 luglio 2017 lo stesso Gip aveva sostituito la misura RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Secondo l’ ipotesi accusatoria NOME, assunto, a seguito di intimidazione proveniente dalla RAGIONE_SOCIALE, dalla ditta aggiudicataria RAGIONE_SOCIALE‘appalto per la ristrutturazione del Museo di Reggio Calabria, avrebbe consegnato una somma di denaro, per il tramite di un soggetto divenuto in seguito collaboratore di giustizia, alla RAGIONE_SOCIALE, quale ‘mazzetta’.
Con sentenza del 13 dicembre 2017, in sede di giudizio abbreviato, il Gup presso il Tribunale di Reggio Calabria aveva assolto NOME dal reato su indicato per non avere commesso il fatto. La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza del 5 dicembre 2020, divenuta irrevocabile il 6 settembre 2021, aveva confermato la pronuncia assolutoria.
2. La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha riconosciuto l’indennizzo, rilevando che non erano ravvisabili nella condotta di NOME profili di dolo o la colpa grave.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso , per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, il RAGIONE_SOCIALE , formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa. Il ricorrente osserva che nella sentenza assolutoria si era dato atto: che RAGIONE_SOCIALE era stato assunto alla RAGIONE_SOCIALE per imposizione del duo COGNOME/COGNOME, quale iniziale forma di intimidazione/estorsione; che RAGIONE_SOCIALE aveva ricevuto da COGNOME la quarta tranche del denaro e l’ave va consegnata a COGNOME, il quale, a sua volta, l’aveva recapitata a COGNOME. In sostanza -rileva il RAGIONE_SOCIALE– il Tribunale ha dato atto che erano state provate sia la vicinanza di RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, sia l’attività di ricezione del denaro provento RAGIONE_SOCIALEa estorsione e di consegna del denaro a COGNOME, ma non anche, al di la di ogni ragionevole dubbio, la realizzazione da parte di RAGIONE_SOCIALE di una più articolata condotta coercitiva tipica del delitto contestato. L’attivit à di ricezione di una ingente somma di denaro in contanti (50.000 euro) e
il suo trasferimento a terzi, anche se non integra la condotta estorsiva per assenza di riscontro in ordine agli elementi del fatto di reato, è, comunque, condotta incauta in violazione RAGIONE_SOCIALEe norme sui limiti RAGIONE_SOCIALEa circolazione del contante idonea, sula base di una valutazione ex ante a determinare l’intervento RAGIONE_SOCIALEa utorità giudiziaria. E così pure la vicinanza a una RAGIONE_SOCIALE è condotta, anche di per sé sola considerata, idonea a determinare l’intervento in fase cautelare RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria.
Inoltre la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione non avrebbe considerato ulteriori dati di fatto emersi nel processo di merito, ovvero il fatto che COGNOME era stato controllato insieme a NOME COGNOME, COGNOME NOME (condannato in ordine al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.), COGNOME NOME, COGNOME NOME, a dimostrazione di frequentazioni ambigue, pacificamente rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo. La Corte, secondo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, non avrebbe spiegato le ragioni per cui era stato liquidato un supplemento di indennizzo, pur essendo pacifico che il criterio aritmetico è in astratto remunerativo dei pregiudizi subiti; non avrebbe in ogni caso spiegato le ragioni per cui la condotta accertata dai giudici di merito non poteva integrare, almeno, la colpa lieve.
3.Il AVV_NOTAIO generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, quanto al primo assorbente motivo.
La Corte d i appello nell’ordinanza impugnata ha dato atto, in premessa, che l’o rdinanza applicativa RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere nei confronti del richiedente la riparazione si era fondata sulle dichiarazioni del collaboratore COGNOME e sul riscontro a dette dichiarazioni, rappresentato dalla avvenuta assunzione da parte RAGIONE_SOCIALEa società, vittima RAGIONE_SOCIALEa condotta estorsiva, di RAGIONE_SOCIALE in quanto soggetto vicino alla RAGIONE_SOCIALE. La Corte, indi, ha rilevato che, secondo i giudici di merito, il riscontro valorizzato dal AVV_NOTAIO poteva assumere rilievo in relazione alla vicenda associativa, ma non investiva specificamente la condotta estorsiva contestata, sicché rispetto ad essa non poteva avere natura individualizzante.
Sulla scorta di tali premesse, la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha concluso che non erano ravvisabili nella condotta del soggetto istante profili di dolo o colpa grave, sinergici rispetto all’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria. I dati fattuali indizianti – ha osservato la Corte- erano emersi solo dalle dichiarazioni del collaboratore, mentre la assunzione presso la ditta su pressione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, sebbene non smentita dal giudice del merito, è circostanza che non investe direttamente la condotta contestata, consistita nell’avere agito da intermediario per la consegna di una tranche del pagamento estorsivo in favore di esponenti del sodalizio ‘RAGIONE_SOCIALE .
3.Le censure che il ricorrente muove, sotto diversi profili, a tale percorso argomentativo, sono fondate.
3.1 Occorre ricordare che i l giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l ‘ ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante -e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito -non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE ‘ autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione, non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale, ma solo la verifica RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento RAGIONE_SOCIALE ‘ emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela possa desumersi l ‘ apparenza RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse, pur successivamente smentita dall ‘ esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv.247663). Ai medesimi fini, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini, purché i fatti da essi desumibili non siano espressamente esclusi in dibattimento e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti tali elementi, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Rv. 276458).
3.2. Per quanto di rilievo in relazione al tema del ricorso, si osserva che il concetto di ostatività RAGIONE_SOCIALEa colpa deve essere inteso come una macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, che realizza una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME ed altri, Rv. 203636-01). Sotto tale profilo questa Corte ha affermato la rilevanza, con riferimento alla condotta extraprocessuale, anche RAGIONE_SOCIALEe frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purché il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione fornisca adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALEa loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Rv. 274498).
4.La Corte di appello non ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati.
4.1.Pur dando atto RAGIONE_SOCIALEa accertata vicinanza di RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE ‘ ndranghetista per volere RAGIONE_SOCIALEa quale era stato assunto presso la società vittima RAGIONE_SOCIALEe condotte estorsive dei coimputati, la Corte ha ritenuto di non poter valorizzare tale dato, in quanto non significativo, in via diretta, del suo coinvolgimento nel reato. Il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa contiguità d ell’ RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE che poi aveva dato seguito alla vicenda estorsiva non era stato ritenuto sufficiente, in sede di cognizione, ai fini RAGIONE_SOCIALEa affermazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale, ma avrebbe dovuto essere comunque valutato dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione. Al contrario l’omessa considerazione di tale dato, comunque accertato nel giudizio assolutorio, trae origine dalla confusione, in cui è incorsa la Corte, fra piani che devono rimanere distinti, ovvero il piano del giudizio di merito e il piano del giudizio riparatorio. In tale ultimo ambito, infatti, i giudici sono tenuti a valutare condotte gravemente colpose o dolose, causali o concausali rispetto alla adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, ovvero condotte che, con riguardo al tipo di giudizio rimesso al giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, abbiano creato un’apparenza di reato, a nulla rilevando che quegli stessi elementi siano stati ritenuti dal giudice del merito insufficienti a fondare una pronuncia di condanna (in tal senso, sez.4, n.34438 del 2/07/2019, Rv.276859; n.2145 del 13/01/2021, Rv.280246 per ipotesi di collegamenti, nel primo caso personali e nel secondo caso economici, con realtà criminose associative), soprattutto allorquando le conclusioni del giudice RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione si fondino sul criterio RAGIONE_SOCIALE‘oltre ogni ragionevole dubbio, che lascia spazio ad un diverso criterio valutativo da parte del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione.
4.2. La Corte, inoltre, nel dare atto, in premessa, che il giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela aveva indicato la contiguità del richiedente al contesto associativo in cui era maturato il delitto quale riscontro rispetto alle dichiarazioni del collaboratore e nell’escludere, in un successivo passaggio del provvedimento, la rilevanza concausale di tale elemento rispetto al provvedimento restrittivo, è effettivamente incorsa nel lamentato vizio di contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione. Vero è, in linea generale, che il giudice, per valutare la sussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALEa diretta efficacia RAGIONE_SOCIALEa colpa grave (o del dolo) RAGIONE_SOCIALE‘interessato sull’emissione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, deve effettuare uno specifico raffronto tra la condotta RAGIONE_SOCIALE‘indagato e le ragioni esposte nella motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza che ha disposto la misura stessa (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Rv. 277662 – 01), perché solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento, potrà essere ragionevolmente escluso il riconoscimento del diritto all’equa riparazione (Sez. 3, n. 45593 del 31/01/2017 Rv. 271790 – 01). In proposito si è affermato che la colpa grave non può essere integrata dalla disponibilità, manifestata dall’indagato, alla commissione di illeciti diversi da quelli per cui sia stata subita la detenzione, non sussistendo in tal caso il nesso eziologico fra il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘interessato e la sua privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà, conseguente a un provvedimento del giudice determinato da un errore cui quel comportamento abbia dato causa. In altri termini non è sufficiente rinvenire nella condotta del richiedente elementi che creino apparenza di un qualsiasi reato, ma occorre che la condotta colposa abbia creato l’apparenza del reato per il quale è stato adottato il provvedimento restrittivo (Sez. 4, n. 10195 del 16/01/2020, Rv. 278645). Nel caso in esame, tuttavia, secondo quanto riportato nell’ordinanza impugnata, era stato lo stesso giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela ad indicare, fra gli elementi indiziari nei confronti di NOME, la sua assunzione per volere di soggetti appartenenti alla ‘ RAGIONE_SOCIALE e, dunque, la sua frequentazione con tali soggetti, sicché irragionevole e illogica è la valutazione RAGIONE_SOCIALEa Corte in ordine alla insussistenza del ruolo concausale di tali elementi rispetto al provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà adottato nei suoi confronti.
5. Ne consegue l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, che nel nuovo giudizio dovrà attenersi ai principi su indicati. In particolare i giudici dovranno prendere in esame le circostanze di fatto che il giudice del merito nella sentenza assolutoria aveva ritenuto comunque provate (secondo l’iter argomentativo RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata l’assunzione di RAGIONE_SOCIALE presso la società vincitrice RAGIONE_SOCIALE‘appalto per intercessione di appartenenti alla consorteria ‘ ndranghetista e secondo il ricorrente anche la consegna da parte
di COGNOME di una parte del danaro, oggetto RAGIONE_SOCIALEa estorsione, ad un intermediario e le sue frequentazioni con soggetti condannati), valutare se dette circostanze siano sintomatiche di condotte gravemente colpose o dolose e verificare, infine, se abbiano avuto efficacia sinergica rispetto al provvedimento restrittivo, ovvero se siano state prese in considerazione dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela quali elementi del compendio indiziario.
Alla Corte di appello deve essere demandata la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Reggio Calabria, cui demanda altresì il regolamento tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
Deciso il 15 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME