Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24591 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24591 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Lette le conclusioni della difesa del ricorrente, COGNOME NOME, la quale nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Ancona, con ordinanza in data 18 Dicembre 2023, ha rigettato la domanda di riparazione dell’errore giudiziario avanzata dall’odierno ricorrente COGNOME NOME in relazione alla detenzione sofferta in carcere dal 16 ottobre 2018 al 6 febbraio 2019 in esecuzione pena per titolo giudiziario (sentenza di condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 120.000 di multa emessa dal Tribunale di Ancona), la cui esecutività era successivamente sospesa con immediata liberazione del condannato e con la rinnessione in termini per la impugnazione, impugnazione che veniva accolta con conseguente annullamento della sentenza impugnata per vizi processuali concernenti la mancata traduzione del verbale di identificazione dell’indagato ed elezione di domicilio presso un difensore di ufficio e con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio. Il Tribunale di Ancona, infine, ha assolto lo COGNOME dal reato ascritto per non avere commesso il fatto.
La Corte di Appello di Ancona, adita con la richiesta di riparazione, rilevava che il ricorrente aveva concorso a dare causa alla detenzione in ragione di una condotta gravemente colposa, caratterizzata in particolare dal fatto di non avere vigilato, pur essendo nelle condizioni di farlo, sul contenuto del carico dell’autocarro, del quale svolgeva il ruolo di secondo pilota e, in particolare, per non avere controllato che all’atto del carico dell’autocarro, alcuni cittadini clandestini si fossero introdotti all’interno del mezzo, ove erano stati successivamente rinvenuti all’atto del controllo operato dal personale di PG.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, COGNOME NOME il quale ha proposto due motivi di ricorso.
3.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge, anche di carattere processuale, per avere il giudice distrettuale utilizzato, ai fini della decisione, il canone di giudizio riconducibile all’art.314 cod.proc.pen. piuttosto che quello di cui all’art.643 cod.proc.pen., atteso che la detenzione sofferta dal ricorrente non era collegata all’adozione di una misura cautelare, bensì alla esecuzione di una sanzione penale riconosciuta da un titolo esecutivo, successivamente annullato. Mentre il giudice distrettuale aveva valutato la condotta del ricorrente nella prospettiva del
contributo sinergico alla adozione della misura privativa della libertà personale, secondo gli schemi di cui all’art.314 cod.proc.pen., avrebbe invece dovuto esaminarla, ai fini della esclusione del diritto alla riparazione, quale condotta colposa che aveva avuto incidenza diretta ed esclusiva rispetto alla pronuncia di condanna che, seppure non sottoposta a procedimento di revisione in senso tecnico, nondimeno era stata oggetto di annullamento a seguito di rimessione in termini per la impugnazione con la conseguenza che lo COGNOME era risultato in definitiva assolto con ampia formula.
Con una seconda articolazione deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato in ragione di una motivazione apparente e assertiva che concludeva per la ricorrenza della mancata osservanza di una regola cautelare che lo stesso giudice distrettuale aveva escluso, in quanto si interrogava sulla possibilità per l’autista di verificare, all’atto del carico della merce (angurie), ovvero in un momento successivo, la presenza di clandestini che, per stessa ammissione di uno di essi, si erano intrufolati all’interno del mezzo senza che gli autisti ne fossero a conoscenza; il giudice distrettuale aveva ancora omesso di considerare che l’errore giudiziario era in primo luogo conseguenza della serie di errori procedurali, dapprima degli organi investigativi e poi del giudice del dibattimento nel verificare la regolare costituzione del contraddittorio, che avevano impedito al ricorrente di difendersi, dimostrando la sua estraneità ai fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’inferenza del giudice della riparazione, che ha riconosciuto la ipotesi ostativa della colpa grave in capo al ricorrente, appare motivata in termini talmente minimali e contraddittori rispetto agli argomenti posti a presidio dell’esito assolutorio del giudizio di merito, da giustificare l’annullamento e il nuovo esame della pretesa indennitaria.
In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare – con valutazione necessariamente “ex ante” e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente,
la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale .
2.1 Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati del tutto inutilizzabili, ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (cfr. Sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, COGNOME, Rv. 266808; n. 41396 del 15.9.2016, COGNOME, Rv.268238).
2.2 Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell’attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. Sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218).
3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione non appare coerente con i principi di diritto appena richiamati). Invero, ai fini del riconoscimento della colpa grave ostativa al diritto alla riparazione il giudice distrettuale valorizza un profilo di colpa del tutto eccentrico rispetto all’evento in concreto realizzatosi e cioè l’introduzione all’interno dell’autocarro, del quale il ricorrente era secondo autista di dodici cittadini afgani. In sostanza l’addebito consisterebbe in una inadeguata vigilanza sul mezzo che, quale conducente l’imputato aveva in custodia. Esclusa dal giudice della assoluzione la consapevolezza da parte dello COGNOME della introduzione dei clandestini, escluso altresì l’obbligo in capo al ricorrente di controllare lo stato di conservazione del carico, ovvero di assistere alle stesse operazioni di carico il giudice distrettuale, pure facendo propri gli argomenti in premessa, assume che “ammesso che l’autista non sia tenuto al controllo della merce nel corso delle operazioni di carico, tuttavia è tenuto alla custodia e alla vigilanza sul veicolo, condotta esigibile da prendere in considerazione ai fini della valutazione del comportamento del richiedente; l’omessa vigilanza costituisce comportamento gravemente colposo e si è posto come fattore condizionante dell’accusa di favoreggiamento della immigrazione clandestina”.
3.1 Sotto un primo profilo l’ordinanza della Corte di Appello di Ancona presenta profili di manifesta illogicità in quanto, da un lato, esclude la ricorrenza di una regola cautelare che imponga al secondo
autista di un TIR di assistere alle operazioni di carico della merce all’interno del rimorchio, ovvero di controllare lo stato di conservazione del carico nel corso del tragitto ma, al contempo attribuisce al ricorrente un generico onere di vigilanza sul mezzo, che si dovrebbe estendere alla verifica della presenza di clandestini all’interno dell’autoarticolato, onere che nel giudizio assolutorio era stato escluso.
3.2 Sotto un secondo profilo il giudice distrettuale omette del tutto di riempire di contenuto un siffatto onere, atteso che non si comprende in che misura l’eventuale obbligo in capo al conducente di un autoarticolato, provvisto di un preciso piano di viaggio, di provvedere alla manutenzione, alla vigilanza e alla custodia del mezzo, nella prospettiva di una circolazione sicura per il carico (di angurie) trasportato e per il mezzo (anche al fine di preservare lo stesso da guasti, avarie, incidenti o furti), possa riflettersi sulla puntuale verifica dello stato di conservazione del carico, se non addirittura nell’accertamento che non vi sia stata la introduzione di cittadini clandestini nel rimorchio, trattandosi di evenienza del tutto implausibile e, soprattutto come un siffatto comportamento omissivo, peraltro non accompagnato da alcuna specifica regola cautelare possa, di per sé, avere determinato l’apparenza di correità del prevenuto nel delitto di agevolazione della immigrazione clandestina; deve concludersi che non risulta adeguatamente delineata né la materialità della condotta colposa riconosciuta al ricorrente né il rilievo causale che la stessa possa avere svolto ai fini dell’adozione e al mantenimento della custodia cautelare.
4. Invero il giudice della riparazione non poteva limitarsi ad affermare, come invece ha fatto, che la valutazione del comportamento del ricorrente, integrante la colpa grave ostativa alla liquidazione della indennità per la ingiusta detenzione, andava svolta ex ante e a prescindere dall’esito del giudizio di merito, atteso che, se il giudizio riparatorio si limitasse a tale accertamento, si stempererebbe in una valutazione paragonabile a quella del giudice del riesame, sulla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, e senza considerare che i fatti sottoposti alla valutazione del giudice della cautela, potrebbero risultare incompleti, erronei, contraddittori o anche falsi. Invero la valutazione riservata al giudice della riparazione non ha per oggetto né la sentenza assolutoria che ha definito il giudice di merito, né la misura cautelare che ha disposto la privazione della libertà personale dell’indagato, bensì la condotta di quest’ultimo, prima e al momento dell’adozione della cautela e alla luce delle emergenze acquisite nel corso delle indagini, ma sempre che tali
emergenze non siano state escluse o neutralizzate nel giudizio assolutorio, in quanto se così non fosse, verrebbe meno il presupposto ostativo alla riparazione, e cioè la ricorrenza di una grave imprudenza o di una leggerezza non trascurabile da parte dell’indagato. Invero il Supremo collegio ha precisato che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo può anche prescindersi dalla ricorrenza di un errore giudiziario, venendo in considerazione soltanto l’antinomia strutturale tra custodia ed assoluzione, ovvero quella funzionale tra la durata della custodia e la misura della pena, con la conseguenza che tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi ingiusta, in quanto l’incolpato non vi abbia dato causa o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacchè altrimenti l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che stà alla base dell’istituto (S.U. n.51779 del 28/1/2013, Nicosia Rv 257606).
4.1 Invero, la motivazione in ordine al contenuto della condotta ostativa appare del tutto minimale e sganciata dal contesto fattuale, professionale e lavorativo, in cui si è sviluppata la vicenda, essendo mancata la previa individuazione della specifica condotta ascrivibile a titolo di colpa in capo allo COGNOME. Inoltre, affinchè la condotta dell’imputato possa essere considerata ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, è indispensabile non solo che si tratti di una condotta scorretta dal punto di vista professionale o deontologico, ma è necessario che ricorra anche il rapporto sinergico di causa ed effetto tra condotta e lo stato di detenzione, con conseguente obbligo di motivazione del giudice di merito al riguardo (Sez. 4, n.1705 del 10/3/2000, Revello, Rv.216479; sez.4, n.43457 del 29 Settembre 2015, COGNOME, Rv.264680). In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condotta dolosa o gravemente colposa di cui all’art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento, e non può essere desunta da semplici elementi di sospetto (sez.3, 45593 del 31/1/2017, COGNOME, Rv.271790).
5. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame che tenga conto dei principi di diritto sopra richiamati, provvedendo altresì alla regolamentazione tra le parti delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità.
Va invece disatteso il primo motivo di ricorso in quanto in presenza di detenzione determinata da un ordine di esecuzione illegittimo, successivamente annullato, appare ricorrere ipotesi di ingiusta detenzione riconducibile all’art.314 cod.proc.pen. come ampliato a seguito dell’intervento additivo della Corte costituzionale, essendo l’ambito riservato alla ipotesi di cui all’art.643 cod.proc.pen. riservato all’errore giudiziario conclamato a seguito di giudizio di revisione (sez.4, n.42328 del 2/05/2017, NOME, Rv.NUMERO_DOCUMENTO).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Ancona cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 5 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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