Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24311 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24311 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Salerno il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso l’ordinanza n. 82/24 in data 21/2/2024 del Tribunale di Salerno in funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1- bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5- duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 1.62, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con
contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 21 febbraio 2024, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Salerno, in parziale riforma dell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari della medesima città in data 16 gennaio 2024, ha annullato il citato provvedimento limitatamente al capo 8 della rubrica delle imputazioni, confermando nel resto l’ordinanza genetica con la quale era stata applicata nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare personale degli arresti domiciliari.
Il COGNOME risulta essere stato destinatario della predetta misura cautelare personale in quanto – in sintesi – ritenuto promotore ed organizzatore di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materia di trasferimento fraudolento di valori, riciclaggi ed autoriciclaggio realizzati attraverso il reclutamento di soggetti di interporre fittiziamente nella gestione e amministrazione di numerose società commerciali agli stessi di fatto riconducibili come proprietari e con il fine di eludere le norme i materia di misure di prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di delitti di riciclaggio ed autoriciclaggio attraverso il reimpiego, la sostituzione e il trasferimento nelle suddette attività commerciali di denaro, di beni e di altre utilità provento del suddetto delitto (capo 1 della rubrica delle imputazioni), nonché ritenuto concorrente in una serie di reati-fine di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen. (capi 2, 2.1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 24).
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 271, 267 e 268, commi 1 e 3, cod. proc. pen. per motivazione mancante o meramente apparente in merito alla inutilizzabilità delle indagini compiute successivamente alla data del 28 marzo 2021, per mancanza di proroga delle indagini.
2.2. Violazione di legge con riferimento agli artt. 192, 273, 125, 546 cod. proc. pen. e 512-bis cod. pen. per motivazione mancante o quantomeno apparente in merito alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen.
Rileva la difesa del ricorrente che difetterebbe nel caso di specie la prova che il COGNOME abbia agito allo scopo specifico di sottrarre le utilità oggetto delle operazioni contestate alla confisca di prevenzione, essendo questo l’elemento soggettivo che deve sorreggere la contestazione del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen.
Aggiunge la difesa del ricorrente che, con memoria depositata al Tribunale del riesame, aveva evidenziato che il G.i.p. aveva adottato la misura ignorando che al COGNOME era stata rigettata nel 2015 l’applicazione di misura di prevenzione e che non vi era quindi alcun motivo per ritenere che lo stesso avesse il “timore fondato” di essere sottoposto ad una misura di analogo tenore.
Del resto, prosegue la difesa del ricorrente, il fatto che il COGNOME, invece di procedere ad intestazioni fittizie dei propri beni, anche dopo il litigio con il coimputato NOME COGNOME, tra il marzo 2022 ed il gennaio 2023, ha acquistato le quote di molte attività sarebbe dimostrativo dell’assenza di tale timore. La motivazione addotta dal Tribunale relativa al fatto che l’acquisto parziale di quote lasciando inalterata la titolarità formale in capo a terzi non escluderebbe la configurabilità del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. non appare logica sol che si pensi che il COGNOME non ha acquistato “di fatto” dette quote ma le acquistate “di diritto” ed in modo trasparente e che, poi, invece di nascondere la riconducibilità a sé di dette società, ha addirittura pubblicizzato il suo ruolo nelle stesse.
2.3. Violazione di legge anche nella forma della motivazione mancante o comunque meramente apparente e in parte manifestamente illogica in riferimento agli artt. 192, 273, 125, 546 cod. proc. pen. e 512-bis cod. pen. in merito alla sussistenza degli elementi centrali della condotta.
Rileva la difesa del ricorrente che le plurime condotte che il Tribunale del riesame tenta di ricostruire in capo al COGNOME finiscono per essere in chiara ed irrimediabile contraddizione logico-giuridica tra loro nel momento in cui da un lato si sostiene che l’indagato ha investito nel tessuto imprenditoriale proprie ricorse economiche ricorrendo a prestanome per evitare l’applicazione di una misura di prevenzione e dall’altro, che lo stesso COGNOME avrebbe agito per schermare un altro soggetto (NOME COGNOME) che pure rischiava di essere sottoposto a misura di prevenzione, intestandosene le quote.
Aggiunge, poi, parte ricorrente di avere rappresentato nei motivi di riesame – ma di non aver ottenuto risposta nell’ordinanza impugnata – che sebbene il G.i.p. avesse ipotizzato una gestione occulta del COGNOME nelle attività del coindagato COGNOME e che il rischio della prevenzione, per lui, si fosse fatto più tangibile in ragione delle traversie economiche delle aziende di COGNOME, risultava quantomai illogico che poi costui, nel momento in cui COGNOME cominciava ad avere difficoltà, anziché mettersi al riparo, cercando il modo per inabissarsi ulteriormente, si intestasse formalmente tutti i ristoranti che gestiva, assumendo anche oneri di pagamenti rateali di altre società che non riusciva a portare a termine, tanto che risultava debitore nella procedura fallimentare.
2.4. Nullità dell’ordinanza ex art. 606, lett. b) ed e) in riferimento agli artt 192, 273, 125, 546 cod. proc. pen. e 512-bis cod. pen. per motivazione manifestamente illogica nella parte in cui da un lato si assume che non è dirimente comprendere se il denaro investito nelle società sia riferibile al COGNOME che non traccia i propri guadagni o a NOME e neanche se sia di provenienza illecita o meno e poi, poche righe dopo, si afferma che “il problema (per COGNOME ndr.) non è la bancarotta, né la pena sospesa, quanto la tra cciabilità e dunque la riconducibilità a NOME NOME NOME NOME denaro investito nei beni acquistati”.
Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe affetta da manifesta illogicità nella parte in cui, da un lato, ritiene non significativo verificare la derivazione del denaro investito e dall’altro assume che il COGNOME abbia intestato le società ad altri per eludere la tracciabilità e quindi la riconducibilità del denaro investito nei beni acquistati, ciò in quanto, ove si ipotizzi un intestazione fittizia di quote già al momento della costituzione della società, la configurabilità del reato non può prescindere dalla sussistenza di gravi indizi della provenienza (illecita ndr.) delle risorse economiche impiegate per l’acquisto dal soggetto che intenda eludere l’applicazione di misure di prevenzione. In realtà i redditi del COGNOME (ricostruiti in una consulenza tecnica) risultano incompatibili con finanziamenti illeciti di qualsivoglia genere.
2.5. Nullità dell’ordinanza ex art. 606, lett. b) ed e) in riferimento agli artt 192, 273, 125, 546 cod. proc. pen. e 512-bis cod. pen. per motivazione meramente apparente fondata su un’informazione rilevante: il mancato possesso di un conto corrente sul quale far transitare risorse tracciabili.
Secondo parte ricorrente, il Tribunale allorquando ha enfatizzato il mancato possesso da parte del COGNOME di un conto corrente sul quale far transitare risorse tracciabili e non quantificabili attesa l’evidente insufficienza del denaro rivelato dagli emolumenti ricevuti da altre società, sarebbe incorso in un duplice vizio motivazionale perché, da un lato, non ha spiegato rispetto a cosa sarebbero insufficienti le risorse del COGNOME e, dall’altro, avrebbe mostrato di non distinguere tra conto corrente personale dell’indagato e conti correnti delle società riferibili allo stesso dai movimenti dei quali è possibile desumere da dove provenissero le risorse per la loro gestione.
In ogni caso è stato documentalmente dimostrato che sebbene il COGNOME non fosse titolare di un conto corrente bancario, lo stesso era comunque titolare di un conto corrente postale sul quale transitavano gli stipendi percepiti e tutti i rapporti economici dello stesso quale persona fisica, circostanza questa non presa in considerazione dal Tribunale.
2.6. Nullità dell’ordinanza ex art. 606, lett. b) ed e) in riferimento agli artt 192, 273, 125, 546 cod. proc. pen. e 512-bis e 416 cod. pen. per motivazione
meramente apparente in merito alla sussistenza di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di cui all’art. 512-bis cod. pen. in favore di COGNOME e NOME; mancanza assoluta di motivazione in relazione al ruolo di promotore di COGNOME.
Rileva la difesa del ricorrente di avere evidenziato nei motivi di ricorso che nel caso in esame ci si troverebbe semplicemente in presenza di alcuni imprenditori inseriti nel settore dell’enogastronomia che hanno dato vita di volta in volta a collaborazioni imprenditoriali del tutto svincolate le une dalle altre e che il COGNOME, pur avendo idee imprenditoriali, ma essendo privo di risorse economiche, ha collaborato di volta in volta con l’uno o con l’altro per realizzare le proprie imprese e ciò con la collaborazione di NOME COGNOME, suo amministratore nelle società in cui non poteva risultare amministratore per via di vicende pregresse e poi di NOME COGNOME, quando lo stesso COGNOME, per ragioni personali, ebbe a perdere credibilità creditizia.
La motivazione del provvedimento impugnato non si sarebbe però confrontata con i predetti rilievi difensivi imitandosi ad assumere che ci si trova in presenza di un accordo unitario.
Il fatto che il COGNOME abbia di volta in volta stipulato accordi separati con i soggetti interessati integrerebbe al più una condotta di concorso di costui nei reati dei correi piuttosto che la creazione e l’adesione ad uno stabile e duraturo pactum sceleris.
Mancherebbe, inoltre, un patrimonio dell’associazione e, soprattutto, un interesse di tutti gli associati connesso alle rispettive partecipazioni e difetterebbe altresì la sussistenza dell’elemento psicologico necessario in capo al ricorrente per configurare il contestato reato di cui all’art. 416 cod. pen.
Anche sotto tali profili la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe silente.
Infine, anche con riguardo agli altri asseriti partecipi all’associazione (NOME, COGNOME e NOME) difetterebbe nel provvedimento impugnato l’indicazione degli elementi per considerarli tali mentre l’asserito ruolo di organizzatore del COGNOME rimane solo professato ma non dimostrato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via del tutto preliminare ed assorbente, deve rilevarsi che in data 17 maggio 2024 il difensore del ricorrente ha fatto pervenire alla Cancelleria di questa Corte atto di rinuncia al ricorso.
Ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 21 maggio 2024.