Rinuncia al Ricorso: Quando Pagare la Multa Annulla l’Impugnazione
Nel complesso mondo della procedura penale, le scelte strategiche possono avere conseguenze definitive sull’esito di un contenzioso. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce come la rinuncia al ricorso, successiva al pagamento di una multa, possa determinare l’inammissibilità dell’impugnazione stessa. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere il concetto di ‘sopravvenuta carenza di interesse’ e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine dal sequestro probatorio di alcuni kit per chitarra elettrica, importati da una società e ritenuti contraffatti per la presenza di marchi non autentici. I due soggetti indagati, rispettivamente socio e amministratrice della società importatrice, presentavano al Pubblico Ministero un’istanza per ottenere la restituzione dei beni sequestrati.
Il PM, tuttavia, non decideva direttamente sull’istanza. Trasmetteva invece gli atti al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) con parere contrario al dissequestro e, contestualmente, formulava una richiesta di emissione di un decreto penale di condanna. Il GIP, conformemente al parere del PM, rigettava la richiesta di restituzione, motivando che il reato contestato (art. 474 c.p.) prevede la confisca obbligatoria dei beni. Nello stesso giorno, emetteva anche il decreto penale di condanna.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Contro l’ordinanza del GIP, gli indagati proponevano ricorso per Cassazione, articolandolo su due principali motivi:
1. Violazione di legge per mancata convalida del sequestro: Sostenevano che il sequestro, operato dalla polizia giudiziaria, non fosse mai stato convalidato dal Pubblico Ministero. Tale omissione, secondo una consolidata giurisprudenza, avrebbe dovuto comportare la perdita di efficacia del vincolo e la conseguente restituzione dei beni.
2. Abnormità e incompetenza funzionale del provvedimento: Eccepivano che il GIP non avesse la competenza per decidere sull’istanza di restituzione. Secondo l’art. 263 c.p.p., la decisione spettava al Pubblico Ministero. Solo avverso un eventuale decreto di rigetto del PM, gli interessati avrebbero potuto proporre opposizione al GIP, instaurando così un contraddittorio. La trasmissione diretta dell’istanza al GIP, secondo i ricorrenti, li aveva privati di un grado di giudizio.
La Decisione della Cassazione sulla Rinuncia al Ricorso
Nonostante la potenziale fondatezza delle questioni procedurali sollevate, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La svolta decisiva è avvenuta prima della discussione, quando il difensore ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dai suoi assistiti. La ragione di tale rinuncia era la ‘sopravvenuta carenza di interesse’, derivante dal fatto che gli imputati avevano definito il procedimento principale pagando la multa inflitta con il decreto penale di condanna.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che il pagamento della sanzione pecuniaria avesse esaurito la controversia principale, rendendo di fatto inutile una pronuncia sul sequestro. Se il procedimento penale è stato definito, viene meno l’interesse concreto e attuale a contestare un atto istruttorio come il sequestro probatorio, che è funzionale proprio a quel procedimento. La rinuncia, pertanto, non è stata una scelta arbitraria, ma la logica conseguenza di un’azione (il pagamento) che ha tacitamente accettato l’esito del giudizio.
In base all’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, la rinuncia all’impugnazione è una causa di inammissibilità. Poiché la causa della rinuncia (il pagamento della multa) è direttamente imputabile ai ricorrenti, la Corte li ha condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende. La decisione sottolinea che l’interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma per tutta la durata del processo.
Le Conclusioni
Questa sentenza offre un insegnamento pratico di grande rilevanza: le azioni compiute nel procedimento principale possono avere effetti diretti e preclusivi sui procedimenti incidentali, come quelli relativi alle misure cautelari reali. Pagare una multa derivante da un decreto penale di condanna equivale, nei fatti, a chiudere la partita. Proseguire un ricorso su un aspetto accessorio come il sequestro diventa, a quel punto, un’azione priva di interesse giuridicamente tutelabile. Gli imputati e i loro difensori devono quindi valutare attentamente le conseguenze di ogni scelta, poiché una mossa apparentemente vantaggiosa, come la definizione rapida del processo tramite pagamento, può precludere la possibilità di ottenere la restituzione di beni sequestrati, anche in presenza di vizi procedurali.
Cosa succede se, dopo aver presentato un ricorso, si paga la multa del decreto penale di condanna?
Pagare la multa definisce il procedimento penale. Di conseguenza, viene a mancare l’interesse a proseguire il ricorso su questioni accessorie, come il sequestro dei beni. L’impugnazione diventa quindi priva di scopo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non semplicemente rigettato?
È stato dichiarato inammissibile perché i ricorrenti hanno formalmente presentato un atto di rinuncia. La rinuncia all’impugnazione è una specifica causa di inammissibilità prevista dall’art. 591 c.p.p., che impedisce al giudice di esaminare il merito della questione.
Quali sono le conseguenze economiche di una dichiarazione di inammissibilità per rinuncia al ricorso?
Quando l’inammissibilità deriva da una rinuncia imputabile alla parte, come in questo caso, la legge prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14938 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14938 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MOTTOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/10/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha richiesto il rigetto del ricorso.
I
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugnato il Giudice RAGIONE_SOCIALE Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto ha rigettato l’istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio proposta da COGNOME NOME NOME COGNOME NOME nel procedimento a carico dei medesimi per il reato di cui all’art. 474 c.p.
La vicenda riguarda il sequestro probatorio effettuato dalla Guardia di Finanza a seguito di una verifica svolta dall’autorità doganale e ad oggetto alcune decine di “kit” per chitarra elettrica, in quanto riportanti i marchi “IMQ” e “CE” contraffatti, be importati dalla Cina dalla RAGIONE_SOCIALE, della quale i due imputati sono, rispettivamente, socio ed amministratrice. Il 12 agosto 2023 i suddetti imputati hanno proposto al pubblico ministero istanza di dissequestro dei beni menzionati e questi, il 25 settembre 2023, trasmetteva l’istanza al G.i.p. con parere contrario, presentando contestualmente con separato atto richiesta di decreto penale di condanna. Con provvedimento del 9 ottobre 2023 il G.i.p. rigettava l’istanza, rilevando che il reato ipotizzato dal pubblico ministero comporta la confisca obbligatoria dei beni in sequestro. In pari dato lo stesso giudice provvedeva con atto separato all’emissione del decreto penale di condanna.
Avverso l’ordinanza ricorrono con unico atto gli imputati, in proprio e nelle qualità sopra indicate, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo viene dedotta violazione di legge, lamentando i ricorrenti che il sequestro operato dalla p.g. non sarebbe mai stato convalidato dal pubblico ministero, né questi avrebbe altrimenti proceduto in maniera autonoma a disporre il vincolo sui beni assoggettati al vincolo, omissione cui doveva conseguire, per conforme giurisprudenza, la restituzione dei beni agli aventi diritto per la perdita di efficacia suddetto sequestro. Ed in tal senso i ricorrenti eccepiscono altresì la nullità del sequestro conseguente alla lesione dei diritti di difesa, in quanto la mancata convalida del sequestro ovvero l’omessa notifica del relativo provvedimento, avrebbe loro impedito di impugnarlo nelle forme di legge.
2.2 Con il secondo motivo i ricorrenti eccepiscono l’abnormità del provvedimento impugnato in quanto adottato senza rispettare la sequenza procedinnentale imposta dall’art. 263 c.p.p. e comunque la sua nullità per incompetenza funzionale del giudice che lo ha emesso. Ed infatti, a seguito della proposizione dell’istanza di restituzione, il pubblico ministero avrebbe dovuto con proprio decreto accoglierla o rigettarla e non già limitarsi a trasmetterla al G.i.p. con parere contrario al suo accoglimento, precludendo ai ricorrenti di proporre opposizione avverso il rigetto ed ottenere dunque
il contraddittorio camerale dinanzi al giudice medesimo, il quale conseguentemente si è pronunziato direttamente sull’istanza i difetto di competenza funzionale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente deve rilevarsi che il 4 gennaio 2024 il difensore ha trasmesso atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti a seguito della definizione del procedimento in ragione dell’intervenuto pagamento della multa irrogata con il decreto penale di condanna e che l’atto, oltre che dal difensore, è stato sottoscritto anche dagli imputati.
Ne deriva la sopravvenuta inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della RAGIONE_SOCIALE, atteso che la causa di rinunzia deve ritenersi imputabile agli stessi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 18/1