Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26518 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26518 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Mirano nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 08/06/2023 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso; COGNOME NOME che ha lette le conclusioni del difensore dell’imputato avv.to insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia riforma parzialmente la sentenza del tribunale di Venezia del 7.11.2016, con cui NOME NOME NOME erano stati condannati in relazione al reato di cui all’art. 255 c 3 del Dlgs. 152/2006, dichiarando non doversi procedere per il reato loro ascr per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili.
COGNOME Avverso la predetta or,dioarzat NOME , tramite il difensore fiducia, ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione deducendo un motivo di impugnazione.
COGNOME Deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. rappresentando l’esclusione della responsabilità, atteso che al momento in l’imputato ebbe conoscenza dell’ordinanza comunale di rimozione dei rifiuti no era più proprietario dell’area interessata siccome confiscata (a far da 27.6.2012, data di passaggio in giudicato di sentenza n. 753/2011 del tribunale Venezia). Nella stessa contestazione si fa riferimento, al riguardo, ad una not a mani del provvedimento, effettuata in data 31.3.2013 e non il 31.1.2013 com sostenuto dal giudice di appello. Si contesta, in tale quadro, la pertinenza, in esame, del rilievo della Corte per cui l’ordinanza non sarebbe stata impugna e l’osservazione della Corte per cui in primo grado non si sarebbe limitat responsabilità al solo periodo compreso tra la notificazione del provvedimento p compiuta giacenza e l’intervenuta confisca. Si aggiunge infine, per quanto sop riportato, che non vi sarebbe correlazione tra la contestazione riferit successiva notifica effettuata a mani del provvedimento e la condanna intervenuta
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile. Si deve premettere che con la dedott inesigibilità della condotta, quantomeno a partire dalla intervenuta confi dell’area interessata, si introduce una questione giuridica, rispetto alla qua il principio per cui il vizio di motivazione non è configurabile riguard argomentazioni giuridiche RAGIONE_SOCIALE parti. Queste ultime infatti, come ha più vo sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate, diversamente dal caso di speci come appresso illustrato, e allora il fatto che il giudice le abbia di (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dall violazione di legge; o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattes può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto a riguardo al disposto di cui all’art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 27145 – 01 NOME). Nel caso in esame, la corte ha correttamente osservato come non fosse impeditiva dell’obbligo di rimozione la intervenuta confisca, facen corretta applicazione del principio per cui, la sopravvenuta indisponibilità dell di interesse, nel quadro della tematica della gestione dei rifiuti, non è os all’adempimento di obblighi di rimozione degli stessi. In tal senso si è già esp questa Corte, con riferimento ad un caso di intervenuto sequestro dell’area riferimento, perfettamente sovrapponibile, per l’identità di ratio, con il pre caso inerente una sopraggiunta confisca. E’ stato infatti precisato che in tem gestione dei rifiuti, nel caso in cui l’area sulla quale i rifiuti si trovano
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abbandono sia sottoposta a sequestro, il proprietario (od il possessore) d medesima, che sia destinatario dell’ordinanza sindacale di rimozione dei rifi deve richiedere al giudice l’autorizzazione ad accedervi onde provvedere al rimozione, diversamente configurandosi la contravvenzione prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 192, comma 3 (rectius, attualmente ex art. 255 com 3 del Dlgs. 152/06); con la conseguenza che il sequestro non può costituire u causa di inesigibilità della condotta normativamente richiesta (Sez. 3, n. 33 del 08/04/2015 Rv. 264440 – 01; Sez. 3^, n. 14747 del 11/03/2008, Rv. 239974). Va quindi ribadito che nessuna efficacia scriminante può avere la circostanza ch l’area fosse stata ad un certo punto della vicenda confiscata; il ricor piuttosto, in tale contesto giuridico nessuna prova ha offerto per dimostrare si fosse inutilmente attivato per ottenere l’accesso finalizzato alla di rimozione.
Quanto alla tesi della mancanza di correlazione tra contestazione e condanna, v preliminarmente esaminato il capo di imputazione, con il quale, per vero, contesta una complessiva vicenda che si dipana dalla emissione della ordinanza d rimozione del 10.2.2011, con successive notifiche agli interessati e c permanenza in atto. Deve poi tenersi conto del principio secondo il quale, in te di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento de fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, d fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione, da scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’ind volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del t insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia ven trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’ogg dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 Ud. Rv. 248051 – 01). Inoltre l’accertamento nel corso del processo, di una diversa forma di estrinsecazio della condotta, che integri la medesima figura di reato contestata, non determ alcuna violazione né del contraddittorio, né del principio di correlazione tra ac e sentenza, quando l’enunciazione dei fatti e RAGIONE_SOCIALE circostanze ascritte all’imp sia desumibile dal complessivo contenuto della motivazione della sentenza e dall contestazione – riferibile al capo di imputazione in senso stretto e a tutti conosciuti e conoscibili dall’imputato – purché l’imputato sia stato messo n condizioni di conoscere l’accusa e di esercitare le proprie difese, ed il accertato sia omogeneo rispetto a quello contestato, ovvero ne costituisca u sviluppo prevedibile. (cfr. in tema, Sez. 2 – n. 6560 del 08/10/2020 (d 19/02/2021 ) Rv. 280654 – 01). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
COGNOME
In tale quadro, è pienamente condivisibile il rilievo della Corte di appello per fatto è stato compiutamente descritto nel capo di imputazione e le parti han compiutamente esercitato i propri diritti di difesa in contraddittorio, come emerge dai motivi di gravame riepilogati in sentenza, con cui è stata sollev anche la questione, invero infondata, secondo la quale la contestazione no avrebbe incluso anche il periodo – già contemplato dal primo giudice -compreso tra la formale notifica del provvedimento e la sopraggiunta confisca; period quest’ultimo, giova evidenziarlo alla luce della censura sul punto proposta, vero contemplato dal primo giudice non in via esclusiva rispetto a quello successiv alla confisca, ma solo in una prospettiva per così dire “minimale”; laddove, risp alla scansione temporale susseguente alla confisca dell’area, va ribadito che corte di appello ha correttamente evidenziato la legittima inclusione dello ste nell’elaborazione del giudizio di responsabilità, ben potendo essere esigibil condotta omissiva a carico dei destinatari dell’ordinanza, pur non più tit dell’area di riferimento dei rifiuti.
2. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto c il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le sp procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in da 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ric sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità”, si dispone che lo stesso versi la somma, determinata in equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE
Così deciso, il 13.03.2024.