Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13911 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13911 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BENTIVOGLIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME, a mezzo del difensore, ricorre avverso l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello pronunciata dalla Corte d’appello di Bologna in data 14/11/2023 per mancato rispetto dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen..
Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale, lamentando che l’elezione di domicilio – la cui carenza era stata posta a fondamento dell’ordinanza impugnata – era già contenuta nell’atto di impugnazione.
Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto.
L’ordinanza della Corte di appello, depositata in data 14 novembre 2023, era notificata al difensore dell’imputato in data 15/11/2023.
Ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. l’ordinanza doveva essere impugnata entro il termine di 15 giorni dalla notifica (termine ultimo il 30 novembre 2023). L’impugnazione è stata proposta in data 15 dicembre 2023, ben oltre il termine suddetto.
L’inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610 co. 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore