Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15161 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15161 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2022 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO pervenuta in data 2 febbraio 2024, con la quale si insiste sull’ammissibilità e fondatezza del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Settima Sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza impugnata in questa sede, depositata il 9 gennaio 2023, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona del 22 ottobre 2018.
Ha proposto “ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost.”, in data 12 dicembre 2023, il procuratore speciale di AVV_NOTAIO, deducendo la violazione
di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 178, comma 3, 179, comma 1, cod. proc. pen., art. 24 comma 2, Cost., art. 6, § 3 , CEDU, poiché l’avviso della trattazione in camera di consiglio del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME era stato notificato all’AVV_NOTAIO del foro di Bergamo, e non all’AVV_NOTAIO del foro di Fermo, difensore di fiducia del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per tardività.
1.1. Va preliminarmente esaminata la questione, sollevata dal ricorrente con la memoria depositata il 2 febbraio 2024, concernente la natura dell’impugnazione proposta; osserva il ricorrente che con il ricorso non era stato denunciato né un errore materiale, né un errore di fatto, ma esclusivamente l’inosservanza di una norma processuale, prevista a pena di nullità, relativa alla regolarità del procedimento svolto dinanzi alla Corte di Cassazione.
Il ricorso straordinario per errore di fatto (atteso che il ricorso straordinario per errore materiale costituisce strumento di correzione grafica, avente mera funzione riparatoria) è l’unica tipologia di impugnazione prevista avverso i provvedimenti emessi dalla Corte di Cassazione; mezzo straordinario di impugnazione, che «rappresenta una evidente eccezione ad uno dei principi fondamentali dell’ordinamento processuale: quello della inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, che, pur avendo perduto il carattere della assolutezza per effetto, appunto, dell’art. 625-bis c.p.p., resta uno dei cardini del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato» (Sez. unite, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221281 – 01, nella motivazione § 7.).
Nella categoria concettuale dell’ “errore di fatto”, può essere compresa la violazione processuale occorsa nel giudizio di legittimità, conseguente ad un’errata percezione di singoli atti del processo (come per l’ipotesi dell’omesso rilievo che l’avviso per l’udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato all’unico difensore dell’imputato: Sez. 2, n. 24809 del 24/07/2020, De Martino, Rv. 279493 – 01).
Nel caso in esame, la censura ha posto in rilievo come l’avviso della fissazione dell’udienza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 610, comma 5, cod. proc. pen. sia stato notificato ad un difensore omonimo del difensore di fiducia del ricorrente, ma iscritto in altro albo professionale; di tale errore non si è avveduta la Corte di cassazione ritenendo correttamente instaurato il contraddittorio. Di qui, la necessaria qualificazione del proposto ricorso nella categoria del ricorso straordinario per errore di fatto, disciplinata dall’art. 625 bis cod. proc. pen.
1.2. E’ stato più volte affermato che il termine fissato dall’art. 625 bis, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario, avente carattere perentorio (Sez. 4, n. 15717 del 07/03/2008, COGNOME, Rv. 239813 – 01), decorre dalla data di deposito del provvedimento della Corte di Cassazione, a nulla rilevando il successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza, attesa la necessità di evitare che una decisione irrevocabile di condanna resti esposta per un tempo potenzialmente indefinito ad una situazione di instabilità, determinata dalla esperibilità del ricorso straordinario (Sez. 6, n. 22009 del 13/04/2023, COGNOME, Rv. 284711 – 01; Sez. 5, n. 18998 del 22/02/2017, COGNOME, Rv. 269901 – 01; Sez. 2, n. 29050 del 27/06/2014, COGNOME, Rv. 260264 – 01).
Risulta dall’esame degli atti che l’ordinanza impugnata è stata depositata il 9 gennaio 2023; calcolando con i criteri dettati dall’art. 172 cod. proc. pen. il termine per la presentazione del ricorso, esso scadeva l’ 8 luglio 2023; di qui l’evidente tardività del ricorso proposto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7/2/2024