Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15163 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 15163 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Messina il DATA_NASCITA
rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la ordinanza in data 30/06/2023 della Suprema Corte di Cassazione, settima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ex artt.
preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano 610, comma 5-bis e 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 30/06/2023, la Suprema Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza di condanna emessa in data 05/12/2022 dalla Corte di appello di Messina nei confronti della sunnominata.
Avverso la predetta ordinanza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen., per lamentare, quale motivo unico, errore di fatto.
Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori dai casi consentiti.
Si è all’evidenza al cospetto di un pronunciamento che non rivela alcun errore materiale, con un ricorso che, al contrario, tende ad introdurre surrettiziamente la reiterazione di un ulteriore grado di giudizio, pur in presenza un accertamento giudiziale ormai divenuto irrevocabile (cfr., in fattispecie assimilabili, Sez. 3, n. 39179 del 08/05/2014, Annibali, Rv. 260548; Sez. 3, n. 51013 del 24/10/2013, COGNOME, Rv. 257927; Sez. 6, n. 5694 del 07/01/2008, Cois, Rv. 238573). Logico corollario di tale impostazione è che, qualora il relativo vaglio preliminare conduca al riconoscimento della sua inammissibilità, la Corte non solo non deve provvedere alla fissazione dell’udienza a norma dello stesso art. 127, ma non deve neppure procedere nelle forme di cui all’art. 611 cod. proc. pen., né deve acquisire la requisitoria del Procuratore Generale, in quanto l’art. 76 ord. giud., nel delineare le attribuzioni di quest’ultimo, prevede che esso interviene, conclude e redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge, tr cui non può essere compresa la declaratoria di inammissibilità ai sensi del menzionato art. 625 -bis, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 35240 del 01/10/2002, Stara, Rv. 222363).
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nel ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 07/02/2024.