Ricorso per Cassazione Inammissibile: La Valutazione dei Fatti Non è Sindicabile
Un ricorso per cassazione inammissibile è una delle conseguenze più comuni quando si tenta di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con chiarezza i confini invalicabili di questo tipo di impugnazione, specialmente quando le critiche mosse alla sentenza di appello riguardano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove. Analizziamo insieme un caso concreto per capire meglio questi principi.
Il Caso in Esame: Condanna per Spaccio di Stupefacenti
Il ricorrente veniva condannato dalla Corte di Appello per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La vicenda trae origine da un’operazione di polizia in una zona nota per tali attività illecite. Gli agenti avevano osservato il ricorrente, alla guida di un’auto a noleggio, attendere mentre un coimputato entrava brevemente in un’abitazione al piano seminterrato per poi risalire in macchina.
Subito dopo, i due venivano visti scambiarsi qualcosa in modo furtivo. Sottoposti a controllo, il passeggero veniva trovato in possesso di involucri di cocaina e, nel vano portaoggetti dove era stato visto nascondere un oggetto, venivano rinvenuti altri due involucri. La successiva perquisizione domiciliare nell’appartamento visitato poco prima portava alla scoperta di materiale per il confezionamento, denaro contante, un bilancino, sostanza da taglio e ritagli di cellophane identici a quelli usati per la droga sequestrata.
I Motivi del Ricorso: Tra Responsabilità e Sanzione
L’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Errata affermazione della responsabilità: Si contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, ritenendola viziata.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si lamentava la mancata concessione delle attenuanti e un trattamento sanzionatorio eccessivo.
La Decisione della Corte: Un Ricorso per Cassazione Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile in ogni sua parte. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non serve a riesaminare i fatti, ma solo a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni
I giudici hanno spiegato che le doglianze del ricorrente non rientravano nel numerus clausus delle censure ammissibili in sede di legittimità. Contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto è un’attività riservata esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
La Corte di Appello, infatti, aveva fornito una ricostruzione precisa e circostanziata, basata su elementi concreti (l’osservazione degli agenti, il passaggio dell’oggetto, il ritrovamento della droga e del materiale per il confezionamento), giungendo a conclusioni logiche e coerenti sulla responsabilità dell’imputato.
Anche riguardo al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la concessione delle attenuanti generiche è una valutazione discrezionale del giudice di merito. Il diniego può essere legittimamente motivato, come in questo caso, dall’assenza di elementi positivi e dalla presenza di elementi negativi, quali un precedente carico pendente per lo stesso tipo di reato e la violazione di una misura cautelare.
Le Conclusioni
La pronuncia conferma che non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione per sollecitare una nuova e diversa lettura delle prove. Se la motivazione della sentenza di appello è logica, coerente e completa, le conclusioni a cui essa giunge in punto di fatto sono insindacabili. Per l’imputato, la declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non rientrano tra quelli specificamente previsti dalla legge. In particolare, non è ammissibile se contesta la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operate dal giudice di merito, a meno che la motivazione della sentenza non sia manifestamente illogica o contraddittoria.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti di un processo davanti alla Corte di Cassazione?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o decidere come si sono svolti i fatti, ma solo verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Quali elementi possono giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Il diniego delle attenuanti generiche può essere giustificato dall’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto legittima la decisione basata sulla presenza di un carico pendente a carico del ricorrente per lo stesso tipo di reato e sulla precedente violazione di una misura cautelare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13700 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13700 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma lo ha condanNOME in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1 e d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e v della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità; con il secondo motivo, vi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all’a 62 bis cod. pen. e al trattamento sanzioNOMErio, ritenuto eccessivo.
Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione de riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insinda in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di sp dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fat precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzion difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso u disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si des dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che gli agenti di poliz avevano visto il COGNOME e il coimputato COGNOMECOGNOME che insieme viaggiavano a bordo di un’autovettura noleggiata, recarsi in INDIRIZZO, ove era stata segnalata attività di spacci stupefacenti. Il COGNOME era alla guida dell’autovettura. Dall’auto scendeva pe qualche minuto l COGNOME, il quale si recava in un’abitazione posta al piano seminterrato mentre il ricorre rimaneva in auto ad attendere. Non appena risalito in auto, COGNOME si avvicinava al conducente dell’auto e gli agenti notavano che i due si erano accostati come stessero controllando qualcosa. Sottoposti a controllo da parte degli agenti, durante il controllo, il COGNOME passava qualcosa COGNOME che a sua volta faceva un rapido gesto per riporre qualcosa nel vano portaoggetti della portiera lato passeggero. All’esito del controllo e della perquisizione personale emergeva che COGNOME deteneva una busta di cellophane all’interno della quale vi erano quattro involucri chius contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, un portafogli con euro 85,00 un fogli manoscritto con indicazione di cifre e nomi. Nel vano portaoggetti dal lato passeggero, dove l COGNOME aveva lanciato qualcosa, sono stati rinvenuti altri due involucri contenenti cocaina. seguito di perquisizione domiciliare presso l’abitazione dal quale lo COGNOME era entrato è sta rinvenuta all’interno di una cassettiera materiale per il confezionamento della droga e la somm cotanti di euro 1.120 in banconote di vario taglio nonché un foglio manoscritto con indicazio di cifre e numeri e un paio di forbici con le lame intrise di cocaina; in un’altra stanz medesima appartamento è stato ritrovato del nnannitolo, sostanza destinata al taglio della droga nonché ritagli di cellophane identici a quelli in cui era stata a cui era per cui era stata confez la droga in sequestro. Il giudice di merito ha quindi affermato, con motivazione congrua e logic la responsabilità degli imputati. GLYPH Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Anche gli ulteriori motivi di ricorso non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili inerenti al trattamento sanzioNOMErio, determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazion congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e de ragioni del decisum. In ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si precisa che il diniego può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elemen o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che il ricorrente è gravato da carico pendente per lo stesso tipo di reato e che per un fatto commesso nel gennaio 2022 ha violato la misura cautelare. Inoltre, il giudice di merito ha ritenuto congrua la misura della pena, in relazione alle mo del fatto.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia propo il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente