Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso l’Appello in Cassazione?
Il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è una questione tecnica che spesso genera dubbi. Non tutte le doglianze sono ammesse in Cassazione, e una recente ordinanza della Suprema Corte lo ribadisce con chiarezza. Analizziamo un caso pratico per comprendere quali sono i limiti imposti dalla legge e perché una contestazione generica sulla pena è destinata a fallire. Questo tema è cruciale per capire la stabilità delle sentenze emesse con questo rito speciale.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di un accordo con la Procura per un reato legato agli stupefacenti, otteneva una sentenza di patteggiamento dal Tribunale di Genova. Non soddisfatto della decisione, in particolare per quanto riguarda le motivazioni addotte dal giudice a sostegno della pena applicata, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. La sua contestazione si concentrava esclusivamente sul vizio di motivazione relativo al trattamento sanzionatorio, ritenuto non adeguatamente giustificato.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Patteggiamento e i Suoi Limiti
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una norma specifica del codice di procedura penale, l’articolo 448, comma 2-bis, introdotto dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’ (legge n. 103/2017). Questa disposizione ha drasticamente limitato i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento, rendendo la decisione del giudice di merito quasi definitiva, salvo in casi eccezionali.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha spiegato che la legge elenca tassativamente i soli motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione. Essi sono:
1. Vizi legati all’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato (es. furto invece di rapina).
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge per tipo o quantità.
Il ricorrente, nel caso di specie, non ha sollevato nessuna di queste questioni. La sua critica riguardava la motivazione della pena, un aspetto che rientra nella discrezionalità del giudice e che non è compreso tra i motivi di ricorso ammessi dalla norma. Di conseguenza, le sue doglianze sono state ritenute ‘non consentite’ nel giudizio di legittimità.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi che potessero giustificare un errore incolpevole nella proposizione del ricorso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato: la sentenza di patteggiamento gode di una stabilità rafforzata. L’obiettivo del legislatore del 2017 era quello di deflazionare il carico di lavoro della Corte di Cassazione e di dare certezza alle decisioni prese con riti alternativi. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, ciò significa che la scelta di patteggiare deve essere ponderata attentamente, poiché le possibilità di rimettere in discussione la sentenza sono estremamente ridotte. Contestare la valutazione del giudice sulla congruità della pena, senza che questa sia palesemente illegale, non costituisce un motivo valido per un ricorso patteggiamento, che verrà inevitabilmente dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
No. La legge limita la possibilità di ricorso a un elenco tassativo di motivi, escludendo contestazioni generiche sulla motivazione o sulla congruità della pena.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso contro un patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non ammessi dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26671 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26671 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIOP MOUSTAPHA CUI 05VVO3H nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 del TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME ricorre per cassazione avverso sentenza emessa, per i reati di cui artt. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da trattars dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), lamentando vizio della motivazione in ordine a trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, co proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico m e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della p richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, a correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e a della pena o della misura di sicurezza. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a del suo ricorso alcuna della ipotesì per le quali è attualmente consentito il ricorso per c avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni at all’espressione della volontà dell’imputato stesso, ai difetto di correlazione tra sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o del sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sen applicazione della pena su richiesta.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzio rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilit declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore d Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen Così deciso in Roma il 1 0 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente