Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24479 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24479 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 del TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
Motivi della decisione
COGNOME ricorre, a mezzo del proprìo difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui al capo 4, seconda parte, e al capo 5, seconda parte della rubrica per mancanza di querela.
Si sostiene che il giudice del patteggiamento avrebbe dovuto emettere una sentenza con cui si elidesse l’aumento per la continuazione per le due parti di imputazione anzidette.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibge per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all’affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Nei capi d’imputazione richiamati, è in contestazione il reato di cui all’art. 624bis, procedibile d’ufficio (e le stesse parti hanno chiesto al giudice di separare, al contrario, i reati di cui al capo 1 e 17, con il giudice che ha provveduto in conformità, proprio per la mancanza di querela).
Peraltro, è pacifico che la questione di improcedibilità del reato per mancanza di querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità allorché comporti accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice del merito (Sez. 2, n. 8653 del 23/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284438 – 02; Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S. e altri, Rv. 248568 – 01; Sez. 5, n. 19241 del 9/2/2015, COGNOME, Rv. 264847- 01).
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente a! pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024